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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza n. 3, prot. n. 1391 del 15.02.2017, a firma del Responsabile del Settore 3° urbanistica del Comune di Piedimonte San Germano; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GECOP S.R.L. il 29 giugno 2017: dell'ordinanza n. 6, prot. n. 2872 datata 28/03/2017, del Responsabile del Settore 3°, Servizio Urbanistica, del Comune di Piedimonte San Germano (notificata il 03/04/2017), nella parte in cui è stata revocata ex art. 21-quiquies l. 241/90 la determinazione n. 50, reg.gen. n. 150, datata 16/02/2016 del Comune di Piedimonte San Germano, con la quale era stata irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001 e art. 19, comma 1, L.Reg. n. 15/2008, in relazione alla “cella frigorifero appoggiata su due ruote avente le dimensioni in pianta di m. 2,80x2,93 e altezza 2,58”; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso; - nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso R.R. n. 292/2017.

Giustizia amministrativa201700292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione n. 3/2017 relativa a due celle frigorifere e ordinanza n. 6/2017, nella parte relativa alla revoca della precedente sanzione pecuniaria per una cella frigorifera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria o utilizzatrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 3/2017, deducendo che le celle frigorifere, di dimensioni ridotte e asservite all’attività commerciale, costituissero volumi tecnici e pertinenze, non soggetti a permesso di costruire né a demolizione, e che, in subordine, fossero interventi soggetti a DIA/SCIA o CILA, sanzionabili pecuniariamente ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001. È stata inoltre dedotta la contraddittorietà dell’operato comunale, che aveva già applicato una sanzione pecuniaria per la cella frigorifera. Con motivi aggiunti è stata impugnata l’ordinanza n. 6/2017, nella parte in cui aveva revocato in autotutela la precedente sanzione pecuniaria, lamentando la violazione delle garanzie partecipative, l’assenza dei presupposti della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, nonché l’erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e a demolizione. La controversia è stata decisa anche alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, Latina, n. 217/2019, che aveva qualificato le celle frigorifere come pertinenze e volumi tecnici, assoggettati, in caso di violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, alla sanzione pecuniaria ex art. 37, escludendo la demolizione, e aveva ritenuto non necessario il preventivo parere paesaggistico per installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici.

La decisione

Il TAR ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il giudicato formatosi sulla sentenza n. 217/2019 è stato ritenuto vincolante tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. anche nella presente controversia, poiché riguardava il medesimo inquadramento edilizio, urbanistico e paesaggistico delle celle frigorifere. In applicazione di tale giudicato, le celle, considerate di dimensioni minime e funzionalmente asservite all’attività commerciale, sono state qualificate come volumi tecnici e pertinenze, non riconducibili a nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e non assoggettabili a demolizione. Il TAR ha inoltre valorizzato le note regionali secondo cui la cella di dimensioni 2,80 x 2,93 metri non necessitava di preventiva autorizzazione sismica. È stata quindi annullata l’ordinanza di demolizione n. 3/2017. Per le medesime ragioni è stata annullata anche l’ordinanza n. 6/2017, limitatamente alla revoca della precedente sanzione pecuniaria relativa alla cella frigorifera; il terzo motivo dei motivi aggiunti è stato ritenuto assorbente rispetto alle ulteriori censure. Restano ferme le ulteriori determinazioni contenute nell’ordinanza n. 6/2017, non specificamente impugnate. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato tra i parametri della censura relativa alla demolizione; la decisione esclude l’applicazione della sanzione demolitoria perché le celle frigorifere sono state qualificate come pertinenze e volumi tecnici.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    Prevede la sanzione pecuniaria applicabile agli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla DIA/SCIA; il giudicato richiamato dal TAR ha ritenuto tale sanzione applicabile alle celle frigorifere, escludendo la demolizione.

  • art. 22 d.P.R. n. 380/2001

    Il giudicato richiamato ha collegato alla violazione di tale disposizione l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’assoggettabilità della cella frigorifera a comunicazione di inizio lavori asseverata; la decisione accoglie comunque la domanda sulla base della qualificazione già stabilita dal giudicato.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Costituiva la base giuridica della revoca disposta dal Comune; l’ordinanza è stata annullata, limitatamente alla cella frigorifera, perché fondata sulla erronea qualificazione edilizia dell’opera.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per contestare l’eventuale qualificazione dell’atto comunale come annullamento d’ufficio; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato dal Comune per sostenere la necessità della compatibilità paesaggistica; il giudicato ha invece ritenuto applicabile l’esclusione dal preventivo parere paesaggistico per installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici.

  • art. 149 d.lgs. n. 42/2004

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica; la decisione si fonda sul giudicato che ha escluso la necessità del preventivo parere paesaggistico.

  • punto A.5 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017

    esclude dal preventivo parere paesaggistico installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici

    È stato richiamato il giudicato che ha ritenuto le celle frigorifere riconducibili a tale ipotesi di esclusione.

  • art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza è stato ritenuto vincolante anche nel presente giudizio, in quanto relativo al medesimo inquadramento delle celle frigorifere sul piano edilizio, urbanistico e paesaggistico.

  • art. 19, comma 1, l.r. Lazio n. 15/2008

    Richiamato quale base normativa della precedente sanzione pecuniaria comunale, la cui revoca è stata annullata in parte qua.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo formatosi tra le medesime parti vincola il giudice in un successivo giudizio quando investe il medesimo accertamento sostanziale, anche se il nuovo provvedimento amministrativo presenta una diversa collocazione temporale o formale.
  • Manufatti di dimensioni minime, funzionalmente asserviti a un edificio o a un’attività commerciale e privi di autonoma funzione, possono essere qualificati come volumi tecnici e pertinenze urbanistiche, con conseguente esclusione della loro qualificazione come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e a demolizione.
  • Per interventi qualificabili come pertinenze o volumi tecnici soggetti al regime della DIA/SCIA, la violazione del titolo edilizio può comportare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, anziché la sanzione demolitoria.
  • Le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici rientranti nel punto A.5 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 non sono soggette al preventivo parere paesaggistico.
  • L’amministrazione non può fondare la demolizione o la revoca della precedente sanzione pecuniaria su una qualificazione dell’opera incompatibile con un precedente giudicato vincolante relativo alla medesima opera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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