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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13572/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per illecita detenzione e cessione di cocaina; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e per l'irrogazione della pena non nel minimo edittale. Sostiene che le modalità erano rudimentali, che vi fu atteggiamento collaborativo, esiguità del quantitativo (45 dosi) e che si è dato eccessivo rilievo al precedente specifico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistente la recidiva specifica e hanno riqualificato i fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (esclusa la possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis). La sentenza di merito è stata confermata in considerazione della cessione documentata di un involucro di cocaina, del rinvenimento in casa di 12 grammi lordi di cocaina ad elevato grado di purezza (61%-63%), della disponibilità di materiale per il confezionamento e della presenza di denaro non giustificato (70 Euro). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma non è stata ritenuta applicabile perché i giudici di merito, confermati dalla Corte, hanno accertato elementi indicativi di attività di spaccio (cessione documentata, quantità, elevata purezza, materiale per il confezionamento, denaro non giustificato) che impediscono il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 131-bis.

  • art. 73 co. 5 DPR 309/1990 (disciplina stupefacenti)

    I giudici hanno riqualificato i fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73, valorizzando la cessione e gli elementi probatori raccolti come indicatori di attività di spaccio e non di mera detenzione per uso personale.

  • Giurisprudenza: Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017 (dep. 2018), Z., Rv. 272460 - 01

    Principio secondo cui, nel bilanciamento di circostanze eterogenee, il giudice di merito non è obbligato a specificare in dettaglio le ragioni della prevalenza salvo che la parte non abbia formulato richiesta specifica con indicazione di fatti che giustifichino la domanda. Questo principio è stato richiamato per affermare l'insindacabilità della valutazione di merito circa il bilanciamento delle attenuanti rispetto agli elementi ostativi (recidiva, indizi di spaccio).

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis e/o il proscioglimento per uso personale è necessario che manchino elementi concreti e indicativi di cessione: cessione accertata, quantità significativa, elevata purezza, materiale per il confezionamento e denaro non giustificato sono fattori che orientano verso l'ingresso nell'ambito del traffico e precludono i benefici.
  • La recidiva specifica, se adeguatamente motivata dai giudici di merito, svolge un ruolo determinante nel negare attenuanti e benefici e la sua valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se sostenuta da elementi probatori
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel bilanciamento di circostanze favorevoli e sfavorevoli; la Corte di Cassazione non sostituisce il suo giudizio a meno che non vi sia manifesta illogicità o violazione di legge
  • Se si intende contestare il bilanciamento delle circostanze, è utile che la difesa formuli in sede di merito una richiesta specifica e dettagliata con l'indicazione di fatti e circostanze che giustifichino la diversa ponderazione, così da obbligare il giudice a motivare puntualmente
  • Gli elementi probatori materiali (peso complessivo, purezza, strumenti per il confezionamento, testimonianze o prove della cessione, denaro contante inspiegato) sono determinanti nella qualificazione della fattispecie come spaccio e riducono le possibilità di ottenere attenuanti prevalenti o benefici ex art. 131-bis
  • Le contestazioni riguardanti la misura della pena o la scelta del minimo edittale sono di regola inammissibili in Cassazione se attengono a giudizi di fatto non viziati da profili di illogicità o travisamento probatorio.

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