Regolamento (UE) 2022/226
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/226 della Commissione del 17 febbraio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/226 aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 relativo alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. A seguito della decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio, la Commissione sopprime dall’elenco tre persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. Il provvedimento è immediatamente rilevante per gli operatori che applicano controlli sanzionatori e gli intermediari finanziari, in quanto incide sul perimetro dei soggetti designati.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 eliminando tre persone dall’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive relative allo Zimbabwe.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, alle misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità connesse alla situazione nello Zimbabwe. L’intervento normativo incide esclusivamente sull’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, cioè sull’elenco dei soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche. In concreto, il regolamento dispone la soppressione di tre voci dall’elenco, con effetti diretti sui soggetti interessati; non introduce nuove categorie di destinatari né modifica l’impianto generale delle misure.
Modifica dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/226 della Commissione aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione relativo allo Zimbabwe, intervenendo sul regolamento (CE) n. 314/2004. La modifica recepisce l’aggiornamento deciso dal Consiglio con la decisione (PESC) 2022/227 e riguarda esclusivamente l’elenco dei soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua a livello dell’Unione le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC nei confronti dello Zimbabwe. In particolare, l’allegato III del regolamento contiene l’elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche. Poiché il Consiglio ha deciso di depennare tre persone dall’elenco, la Commissione ha modificato conseguentemente l’allegato III.
Ambito di applicazione
Il provvedimento opera nell’ordinamento dell’Unione e produce effetti in tutti gli Stati membri. Incide solo sull’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 e, quindi, sul perimetro soggettivo delle misure restrittive applicabili alla situazione nello Zimbabwe. Non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma aggiorna l’elenco dei soggetti designati.
Modifica dell’allegato III
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato elimina dalla sezione I tre voci, con conseguente cessazione della loro inclusione nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive.
Le voci soppresse sono quelle relative a:
- Grace Mugabe, con dati identificativi riportati nel testo;
- Constantine Chiwenga, vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe;
- Phillip Valerio Sibanda, alias Valentine, comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva ai fini delle verifiche sanzionatorie e degli screening su clienti, controparti e titolari effettivi. La soppressione delle tre voci comporta l’aggiornamento delle liste di controllo e dei presidi interni di compliance, limitatamente ai soggetti rimossi dall’allegato III.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di tre voci dalla sezione I dell’allegato III, con conseguente esclusione di Grace Mugabe, Constantine Chiwenga e Phillip Valerio Sibanda dall’elenco dei soggetti assoggettati alle misure restrittive previste dal regolamento.
Base giuridica e coordinamento con la decisione PESC
Il regolamento è adottato dalla Commissione in base all’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2004 e attua la decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio del 17 febbraio 2022, che aveva depennato tre persone dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Soggetti rimossi dall’allegato III
L’allegato del regolamento sopprime le voci relative a: Grace Mugabe, con indicazione di data di nascita, passaporto e ID; Constantine Chiwenga, vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe; Phillip Valerio Sibanda, alias Valentine, comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe.
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