Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/225

Regolamento (UE) 2022/225 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

Normativa europea32022R0225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro unionale delle misure restrittive relative allo Zimbabwe. In attuazione della decisione (PESC) 2022/227, elimina un paragrafo dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2004 e sopprime l’allegato IV. La modifica è finalizzata a garantire un’applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici negli Stati membri, in particolare a seguito dell’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive.

Modifica puntuale del regolamento (CE) n. 314/2004 sulle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, con soppressione di una disposizione interna e dell’allegato IV.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda gli operatori economici che devono dare attuazione uniforme alle misure restrittive previste dal regime sanzionatorio UE relativo allo Zimbabwe, in particolare per quanto concerne il congelamento di fondi e risorse economiche e l’aggiornamento degli elenchi allegati. Non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 in coerenza con la decisione (PESC) 2022/227 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/226.

Modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 sulle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Il regolamento (UE) 2022/225 del Consiglio interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo allo Zimbabwe. La finalità è dare attuazione, sul piano del diritto dell’Unione direttamente applicabile, alla decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio del 17 febbraio 2022, assicurando uniformità di applicazione da parte degli operatori economici negli Stati membri.

Contesto e coordinamento con gli atti PESC

Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità designate in considerazione della situazione nello Zimbabwe. La decisione (PESC) 2022/227 ha modificato l’articolo 10 della decisione 2011/101/PESC, depennando tre persone dall’elenco contenuto nell’allegato I e sopprimendo l’allegato II relativo alle persone per le quali le misure restrittive sono sospese. Coerentemente, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/226 ha aggiornato l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

Modifiche introdotte

L’articolo 1 del regolamento 2022/225 contiene due modifiche essenziali al regolamento (CE) n. 314/2004:

  • è soppresso l’articolo 6, paragrafo 4;
  • è soppresso l’allegato IV.

Il testo non introduce nuovi obblighi sostanziali autonomi, ma elimina disposizioni e allegati divenuti non più coerenti con il quadro aggiornato delle misure restrittive.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Attuazione della modifica del regime sanzionatorio UE per lo Zimbabwe

Il regolamento dà attuazione normativa a livello dell’Unione alla decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio, adottata il 17 febbraio 2022, che ha modificato la decisione 2011/101/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. Il considerando evidenzia che la misura serve a garantire l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (CE) n. 314/2004

L’articolo 1 dispone due interventi testuali sul regolamento (CE) n. 314/2004: la soppressione dell’articolo 6, paragrafo 4, e la soppressione dell’allegato IV.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.