Regolamento (UE) 2022/212
Regolamento (UE) 2022/212 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE contro la Bielorussia, aggiornando il regolamento (CE) n. 765/2006 in coerenza con la decisione (PESC) 2022/218. Rafforza i divieti relativi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, introduce nuove definizioni, amplia le restrizioni su prodotti petroliferi, idrocarburi gassosi e prodotti della potassa, e chiarisce il regime delle persone/entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. Stabilisce inoltre regole su richieste collegate a contratti colpiti dalle misure, sulla responsabilità delle persone che agiscono in buona fede e sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle liste sanzionatorie.
Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, rafforzando e chiarendo divieti settoriali, definizioni, deroghe e allegati sanzionatori.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nonché agli operatori dell'Unione che importano, esportano, acquistano, trasportano, forniscono assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti o altri servizi connessi a beni, tecnologie e prodotti elencati negli allegati del regolamento. Incide in particolare su beni e tecnologie a duplice uso, prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi, prodotti della potassa e beni connessi al tabacco, oltre che su fondi e risorse economiche congelati e su contratti/pretese derivanti da operazioni colpite dalle misure. Si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e modifica gli allegati IV, VII, VIII e IX del regolamento base; prevede alcune esclusioni e deroghe, tra cui l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, talune operazioni umanitarie e il transito attraverso la Bielorussia di prodotti originari di paesi terzi.
Misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il regolamento (UE) 2022/212 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 per adeguare il quadro sanzionatorio dell'Unione alla decisione (PESC) 2022/218. L'intervento mira a garantire un'applicazione uniforme ed efficace delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, in un contesto di repressione interna, sostegno al regime di Lukashenko e attività che agevolano violazioni delle frontiere esterne dell'Unione e il trasferimento di merci vietate o soggette a restrizioni.
Ambito soggettivo e oggettivo delle misure
Le misure si applicano a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi coinvolti nella situazione in Bielorussia, nonché agli operatori economici dell'Unione che effettuano operazioni con beni, tecnologie, servizi finanziari e tecnici soggetti a restrizione. Il regolamento incide in particolare su beni e tecnologie a duplice uso, prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi, prodotti utilizzati per il tabacco e prodotti della potassa, oltre che su fondi e risorse economiche congelati e sulle richieste derivanti da contratti o transazioni colpiti dalle misure.
Nuove definizioni rilevanti
All'articolo 1 vengono inserite definizioni utili per l'applicazione uniforme del regime. I "servizi di intermediazione" comprendono sia la negoziazione o l'organizzazione di transazioni per acquisto, vendita o fornitura di beni, tecnologie o servizi finanziari e tecnici, anche tra paesi terzi, sia la vendita o l'acquisto di tali beni o servizi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. Sono inoltre precisati i concetti di "società pubblica", "richiesta" e "contratto o transazione", con una formulazione ampia idonea a ricomprendere garanzie, controgaranzie, crediti, domande riconvenzionali e azioni per il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni giudiziarie, arbitrali o equivalenti.
Restrizioni sui beni e tecnologie a duplice uso
L'articolo 1 sexies rafforza il divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi ai beni e alle tecnologie a duplice uso quando tali prodotti siano destinati a persone o entità in Bielorussia o per un uso in Bielorussia e possano essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare o a un utilizzatore finale militare. Le misure non impediscono però l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 e dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione.
L'articolo 1 septies conferma la medesima clausola di salvaguardia per i contratti preesistenti e introduce un'esenzione specifica per esportazioni, vendite, forniture o trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso, nonché per l'assistenza tecnica o finanziaria connessa, quando siano necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti.
Beni destinati al tabacco e prodotti petroliferi
L'articolo 1 octies chiarisce che l'allegato VI comprende prodotti utilizzati per la produzione o fabbricazione di prodotti del tabacco.
Più incisivo è l'intervento sull'articolo 1 nonies, che vieta l'importazione nell'Unione, l'acquisto, il trasporto e l'assistenza tecnica, di intermediazione, finanziaria e assicurativa relativi ai prodotti petroliferi e agli idrocarburi gassosi elencati nell'allegato VII, quando siano originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Il divieto non si applica agli acquisti in Bielorussia necessari a soddisfare esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o a progetti umanitari. È inoltre espressamente preservata la libertà di transito attraverso la Bielorussia per prodotti originari di un paese terzo.
Contratti preesistenti e disciplina di salvaguardia
L'articolo 1 decies conferma una clausola di grandfathering per i contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 e per i contratti accessori necessari. La nozione di contratto include anche i contratti quadro giuridicamente vincolanti con scadenza e con adeguamenti di prezzo e volumi basati su condizioni concordate prima del 25 giugno 2021; non rientrano invece gli accordi privi di impegni vincolanti tra le parti.
Soggetti finanziari e congelamento di fondi
Gli articoli 1 undecies, 1 duodecies e 1 terdecies vengono riformulati per estendere e precisare i soggetti rilevanti ai fini delle restrizioni finanziarie. Vi rientrano la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e gli enti pubblici, imprese o agenzie; i principali enti creditizi bielorussi elencati nell'allegato IX e a proprietà pubblica superiore al 50% o sotto controllo pubblico al 1° giugno 2021; le persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall'Unione ma controllati, direttamente o indirettamente, per oltre il 50% da tali soggetti; nonché chi agisce per conto o sotto la direzione degli stessi.
Deroghe operative e autorizzazioni
Il regolamento amplia le deroghe in materia di aviazione, consentendo in casi specifici il sorvolo, l'atterraggio o il decollo di vettori aerei dell'UE per finalità umanitarie, per voli connessi a procedure di adozione internazionale, per partecipare a riunioni volte a una soluzione della crisi in Bielorussia o a promuovere gli obiettivi politici delle misure, e in situazioni di emergenza.
Con il nuovo articolo 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati quando essi siano necessari per dare esecuzione a una decisione arbitrale, giudiziaria o amministrativa emessa in relazione a un credito già riconosciuto o garantito, a condizione che la decisione non favorisca soggetti listati e che il riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico. Lo Stato membro interessato deve notificare l'autorizzazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Effetti sulle richieste contrattuali e onere della prova
L'articolo 8 quinquies stabilisce che non possono essere soddisfatte richieste relative a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata incisa, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive. Il divieto riguarda anche pretese di indennizzo, compensazione e richieste nell'ambito di garanzie e controgaranzie, in particolare finanziarie, se formulate da soggetti designati, da entità bielorusse, dal governo bielorusso o da soggetti che agiscano per loro conto o tramite essi. L'onere di dimostrare che la richiesta non è vietata grava sulla parte che la presenta, fermo restando il diritto al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali.
Protezione dei dati personali
L'articolo 8 sexies disciplina il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante ai fini dell'attuazione del regolamento. Tali istituzioni possono trattare i dati necessari alla preparazione delle modifiche dell'allegato I, all'inserimento delle informazioni nelle liste consolidate e nelle mappe interattive delle sanzioni, nonché alla raccolta di informazioni sull'impatto delle misure, come il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni rilasciate. Il trattamento di dati su reati e condanne penali è ammesso solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I, e le istituzioni sono qualificate come titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Allegati modificati e contenuti tecnici
Gli allegati sono aggiornati per allineare il regime alle nuove misure. L'allegato IV ridefinisce la nozione di software di intrusione come sistemi, apparecchiature e componenti progettati o modificati per la generazione, il comando, il controllo o la consegna di software di intrusione ai sensi del regolamento (UE) 2021/821. L'allegato VII è ridenominato come elenco dei prodotti petroliferi e degli idrocarburi gassosi soggetti all'articolo 1 nonies. L'allegato VIII sostituisce l'elenco dei prodotti di potassa e di alcuni fertilizzanti, indicando codici NC specifici e regole tecniche per la valutazione del tenore di potassio da parte dell'autorità competente prima dell'immissione in libera pratica. L'allegato IX elenca i principali enti creditizi bielorussi: Belarusbank, Belinvestbank, Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank of the Republic of Belarus.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del titolo e delle definizioni
Il regolamento modifica il titolo del regolamento (CE) n. 765/2006 e inserisce nuove definizioni all'articolo 1: "servizi di intermediazione", "società pubblica" (impresa stabilita in Bielorussia, diversa da un ente creditizio, di proprietà pubblica per oltre il 50% o sotto controllo pubblico al 1° giugno 2021), "richiesta" e "contratto o transazione".
Restrizioni su beni e tecnologie a duplice uso
All'articolo 1 sexies sono vietati, direttamente o indirettamente, l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso quando destinati a persone o enti in Bielorussia o per uso in Bielorussia e idonei o potenzialmente idonei a uso militare o a utilizzatore finale militare. Le misure non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 25 giugno 2021 e dei contratti accessori necessari.
Deroghe sulle esportazioni di beni a duplice uso per capacità nucleari civili
All'articolo 1 septies si conferma che i divieti non incidono sull'esecuzione di contratti antecedenti al 25 giugno 2021 e dei relativi accessori. Inoltre, i divieti non si applicano a esportazioni, vendite, forniture o trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, quando siano destinati alla manutenzione e alla sicurezza di capacità nucleari civili esistenti.
Prodotti utilizzati per la produzione di tabacco
L'articolo 1 octies, paragrafo 2, viene sostituito per precisare che l'allegato VI comprende i prodotti utilizzati per la produzione o fabbricazione di prodotti del tabacco.
Divieti su prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi
L'articolo 1 nonies vieta l'importazione nell'Unione, l'acquisto, il trasporto e la fornitura di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assicurazioni/riassicurazioni relativi ai prodotti petroliferi e agli idrocarburi gassosi elencati nell'allegato VII, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. È prevista un'esenzione per gli acquisti in Bielorussia necessari a soddisfare esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o progetti umanitari. È inoltre salvaguardata la libertà di transito attraverso la Bielorussia per prodotti originari di paesi terzi.
Contratti preesistenti in materia di prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi
L'articolo 1 decies conferma che i divieti non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 e dei contratti accessori necessari. Ai fini della norma, i contratti comprendono anche contratti quadro giuridicamente vincolanti con scadenza e meccanismi di adeguamento di prezzo e volumi basati su condizioni concordate prima del 25 giugno 2021; restano esclusi gli accordi privi di impegni vincolanti.
Restrizioni finanziarie e soggetti assimilati
Gli articoli 1 undecies, 1 duodecies e 1 terdecies vengono allineati per includere, tra i soggetti rilevanti, la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e gli enti pubblici, imprese o agenzie; i principali enti creditizi bielorussi a proprietà pubblica superiore al 50% o sotto controllo pubblico elencati nell'allegato IX; le persone giuridiche, entità o organismi esteri detenuti in misura superiore al 50% da tali soggetti; e coloro che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.
Esclusione di responsabilità per buona fede
Il nuovo articolo 2 bis esclude la responsabilità delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che non sapessero e non avessero motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni avrebbero violato le misure del regolamento.
Deroghe per l'aviazione
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), viene sostituito per consentire il sorvolo, l'atterraggio o il decollo di vettori aerei dell'UE in circostanze specifiche: voli a fini umanitari, inclusi evacuazione e rimpatrio o sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; voli per adozioni internazionali; voli per riunioni finalizzate a una soluzione della crisi in Bielorussia o alla promozione degli obiettivi politici delle misure; e situazioni di emergenza.
Sblocco di fondi congelati su base giudiziaria o arbitrale
Il nuovo articolo 3 bis consente alle autorità competenti di autorizzare lo sblocco di fondi o risorse economiche congelati quando esista una decisione arbitrale, giudiziaria o amministrativa pertinente, emessa prima o dopo l'iscrizione in elenco, purché i beni siano usati esclusivamente per soddisfare crediti garantiti o riconosciuti validi, la decisione non avvantaggi soggetti listati e il riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro deve informare Commissione e altri Stati membri entro due settimane dall'autorizzazione.
Regola di non soddisfacimento delle richieste
L'articolo 8 quinquies dispone che non siano soddisfatte richieste collegate a contratti o transazioni colpiti dalle misure, incluse richieste di indennizzo, compensazione o pagamento di garanzie/controgaranzie, se presentate da soggetti elencati nell'allegato I, da soggetti di cui agli articoli 1 undecies, 1 duodecies e 1 terdecies o degli allegati V e IX, da qualsiasi altra persona o entità bielorussa, incluso il governo bielorusso, o da soggetti che agiscano per loro tramite o per loro conto. L'onere della prova dell'assenza del divieto grava sul richiedente e resta salvo il diritto al controllo giurisdizionale dell'inadempimento contrattuale.
Trattamento dei dati personali
L'articolo 8 sexies attribuisce al Consiglio, alla Commissione e all'alto rappresentante il trattamento dei dati personali necessari per la preparazione e l'aggiornamento degli elenchi sanzionatori e per la gestione delle informazioni sull'impatto delle misure. I dati relativi a reati e condanne possono essere trattati solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I, e tali istituzioni sono designate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Aggiornamento degli allegati
Sono modificati gli allegati IV, VII, VIII e IX. In particolare, l'allegato IV ridefinisce il riferimento al "software di intrusione"; l'allegato VII reca l'elenco dei prodotti petroliferi e degli idrocarburi gassosi soggetti a divieto; l'allegato VIII elenca specifici prodotti di potassa e fertilizzanti con i relativi codici NC, con regole tecniche sulla misurazione del tenore di potassio; l'allegato IX elenca i principali enti creditizi bielorussi soggetti alle misure.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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