Sentenza del 23/02/2016 n. 1777 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contratto di coassicurazione - Contratto di mandato - Non sussiste - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA del contratto di coassicurazione. Si contestava l'applicazione dell'esenzione prevista per le operazioni assicurative, sostenendo che la coassicurazione potesse beneficiare dello stesso regime. La decisione esclude tale assimilazione, perché la prestazione resa nell'ambito della coassicurazione non è diretta all'assicurato, che resta estraneo al rapporto tra i coassicuratori. Il contratto di coassicurazione non è stato quindi considerato un contratto di assicurazione esente né un contratto di mandato idoneo a beneficiare dell'esenzione.
La decisione
È stata negata l'esenzione IVA al contratto di coassicurazione. La prestazione deve essere trattata come operazione imponibile, poiché il rapporto di coassicurazione intercorre tra soggetti assicurativi e non produce direttamente la copertura assicurativa nei confronti dell'assicurato. Il testo non indica gli estremi della sentenza, le parti né l'esito formale del ricorso; sulla base del principio enunciato, il risultato è sfavorevole a chi invocava l'esenzione.
Norme richiamate
Normativa IVA sull'esenzione delle operazioni assicurative
L'esenzione prevista per le prestazioni assicurative non si estende automaticamente ai rapporti di coassicurazione, quando la prestazione non è resa direttamente all'assicurato.
Disciplina del contratto di coassicurazione
Il contratto di coassicurazione regola i rapporti tra coassicuratori e non costituisce, ai fini IVA, una prestazione assicurativa diretta verso l'assicurato. La sua qualificazione non consente quindi di applicare il regime di esenzione proprio del contratto di assicurazione.
Disciplina del contratto di mandato
La qualificazione del rapporto come mandato non determina l'esenzione IVA quando l'attività non consiste in un servizio assicurativo o di intermediazione assicurativa reso nei confronti dell'assicurato.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a rapporti contrattuali solo analoghi a quelli espressamente esenti.
- Per stabilire se una prestazione assicurativa è esente, occorre verificare la sua funzione concreta e il destinatario effettivo del servizio, non soltanto il nome attribuito al contratto.
- I rapporti interni tra imprese assicurative, come la coassicurazione o altre forme di ripartizione del rischio, possono essere imponibili quando non realizzano direttamente una copertura o un servizio nei confronti dell'assicurato.
- La qualificazione civilistica come coassicurazione o mandato non è sufficiente, da sola, a determinare il trattamento IVA: prevalgono la natura sostanziale della prestazione e il suo collegamento diretto con un'attività assicurativa esente.
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