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Legge

LEGGE 13 gennaio 2026, n. 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundè il 17 marzo 2016.

Normativa italiana26G00017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione all’Accordo Italia-Camerun di cooperazione culturale, scientifica e tecnica del 17 marzo 2016. Disciplina scambi e collaborazione in istruzione, cultura, musei, media, sport e giornalismo, con una Commissione mista e clausole su durata, denuncia e modifiche. Prevede oneri dal 2026 e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Ratifica e esecuzione dell'Accordo Italia-Camerun di cooperazione culturale, वैज्ञानिकa e tecnica

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia-Camerun di cooperazione culturale, scientifica e tecnica

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo tra Italia e Camerun firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 e ne dispone l’esecuzione nell’ordinamento interno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso. Il provvedimento accompagna un’intesa di cooperazione settoriale ampia, con profili culturali, scientifici, educativi, artistici, mediatici e sportivi.

Ambito della cooperazione

L’Accordo mira a rafforzare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore e tra le istituzioni dei due Paesi nei campi scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico, sportivo e dell’informazione. L’obiettivo dichiarato è favorire una migliore conoscenza reciproca delle culture e dei rispettivi popoli.

Istruzione, formazione e titoli di studio

Le Parti prevedono forme di collaborazione tra università e istituzioni superiori, anche mediante accordi specifici tra gli istituti interessati. Sono espressamente contemplati:

  • scambio di lettori, docenti, ricercatori ed esperti;
  • partecipazione a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari;
  • eventuale inserimento nei programmi di insegnamento di nozioni utili a conoscere meglio l’altra Parte;
  • avvio di discussioni per definire l’equipollenza tra diplomi e titoli universitari rilasciati nei due Paesi.

Borse di studio e accesso a strutture culturali e di ricerca

Ciascuna Parte si impegna, nei limiti del possibile, a mettere a disposizione dell’altra borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati. Inoltre, secondo la propria legislazione, garantisce a specialisti, universitari, ricercatori e insegnanti dell’altra Parte l’accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali, favorendo anche la collaborazione tra le istituzioni archivistiche.

Musei, patrimonio culturale e scambi di materiali

L’Accordo promuove la collaborazione museale e la conservazione del patrimonio culturale e artistico. In particolare, le Parti favoriscono:

  • lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei;
  • la cooperazione tra musei per valorizzare l’originalità culturale e artistica di ciascun Paese e conservarne il patrimonio.

Radio, televisione, editoria e materiali audiovisivi

Le Parti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra radio e televisione. È inoltre previsto il favore per lo scambio e la diffusione di:

  • opuscoli e periodici culturali, scientifici o tecnici;
  • musica registrata;
  • audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale;
  • film di interesse educativo o documentario relativi ai due Paesi.

Spettacolo, arti visive, letteratura, media e sport

La cooperazione si estende alle arti dello spettacolo, alle arti visive e alle arti della scrittura e della parola, includendo teatro, danza, narrazione, circo, musica, arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura, letteratura, poesia, fumetti e media/internet. Le Parti favoriscono lo scambio di esperti e artisti per spettacoli, eventi culturali e creazione/gestione di archivi audiovisivi. In ambito sportivo sono facilitate le visite di sportivi e tecnici per promuovere partenariati.

Giovani, giornalismo e manifestazioni culturali

Ciascuna Parte si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e giovanili organizzate dall’altra. È prevista anche la promozione degli scambi giornalistici mediante visite di giornalisti dei due Paesi.

Commissione mista e attuazione

Per l’attuazione dell’Accordo è istituita una Commissione mista culturale e scientifica, con riunioni alternative in Italia e in Camerun. Essa è incaricata di monitorare l’andamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli esecutivi pluriennali. Gli oneri connessi alla Commissione sono sostenuti con le risorse disponibili individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

Clausole di salvaguardia, controversie e durata dell’Accordo

L’Accordo opera nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei due Paesi e degli obblighi internazionali e sovranazionali richiamati. Le controversie interpretative o applicative sono risolte per via diplomatica. L’Accordo ha durata di cinque anni, entra in vigore dal ricevimento dell’ultima notifica diplomatica di completamento delle procedure interne ed è rinnovabile tacitamente. Ciascuna Parte può denunciarlo in qualsiasi momento, con effetto dopo un anno dalla notifica scritta; la denuncia non incide sui benefici già comunicati fino a fine anno e, per i borsisti, fino al termine del corso in atto.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica gli oneri derivanti da alcune specifiche disposizioni dell’Accordo in:

  • 230.000 euro annui a decorrere dal 2026 per gli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10;
  • 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dal 2028 per l’articolo 13. La copertura è assicurata mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente del MEF, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per gli esercizi 2026 e successivi sono indicati specifici importi di riduzione.

Invarianza finanziaria e oneri eventuali

Per tutte le disposizioni dell’Accordo diverse da quelle espressamente finanziate non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali oneri connessi all’articolo 17 dell’Accordo, relativo a denunce, revisioni e modifiche, dovranno essere coperti con apposito provvedimento legislativo.

Entrata in vigore della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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