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Legge

LEGGE 13 gennaio 2026, n. 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Normativa italiana26G00020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione all’Accordo Italia-Bahrein del 4 febbraio 2020 sulla cooperazione in cultura, istruzione, scienza, tecnologia e informazione. Prevede oneri finanziari dal 2026 e missioni dal 2028, coperti con riduzioni del fondo speciale. L’Accordo dura 3 anni dall’entrata in vigore ed è rinnovato automaticamente salvo recesso con 6 mesi di preavviso.

Ratifica dell’accordo Italia-Bahrein su cultura, istruzione, scienza, tecnologia e informazione

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia-Bahrein

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, sottoscritto a Roma il 4 febbraio 2020. Dispensa inoltre l’ordine di esecuzione, rendendo l’Accordo pienamente efficace nell’ordinamento interno dalla sua entrata in vigore.

Ambito della cooperazione

L’Accordo disciplina una cooperazione ampia e strutturata tra i due Paesi nei settori culturale, scolastico, universitario, scientifico-tecnologico e dell’informazione. Le attività sono orientate allo scambio di esperienze, alla promozione della conoscenza reciproca e allo sviluppo di programmi e iniziative comuni, nel rispetto delle rispettive legislazioni e del diritto internazionale applicabile.

Cooperazione culturale e artistica

Le Parti favoriscono la conoscenza reciproca delle rispettive leggi e regolamenti, nonché la diffusione e l’insegnamento delle proprie lingue. È prevista la collaborazione in musica, arti, teatro e cinema, anche attraverso la partecipazione reciproca a festival, rassegne e altri eventi rilevanti. Vengono incoraggiati scambi di mostre di alto livello, la cooperazione tra istituzioni e centri culturali, e la collaborazione tra archivi, biblioteche e centri di documentazione, con scambio di materiali, documenti digitali e missioni di esperti.

Tutela del patrimonio e lotta al commercio illecito

Le Parti si impegnano a cooperare per prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d’arte, beni culturali, strumenti audiovisivi protetti e altri beni di valore storico, in conformità agli accordi internazionali applicabili e alle rispettive normative nazionali. È prevista anche cooperazione nel campo dell’archeologia, mediante scambio di informazioni, convegni, seminari, ricerche congiunte e supporto alle missioni archeologiche.

Istruzione generale e riconoscimento dei titoli

Nel settore dell’istruzione generale, le Parti promuovono visite di specialisti, scambio di libri scolastici e modelli curriculari, partecipazione a corsi, conferenze e seminari, e scambio di esperienze su istruzione generale, specialistica e tecnica. È previsto anche lo scambio di supporti didattici, in particolare audiovisivi, e di informazioni sui titoli rilasciati dalle istituzioni scolastiche. Le Parti possono stipulare un accordo distinto per il reciproco riconoscimento di diplomi e titoli, purché i curricula corrispondano a quelli vigenti nel Paese in cui il riconoscimento è richiesto. Sono incoraggiati scambi di studenti, missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici.

Istruzione superiore, ricerca scientifica e tecnologia

L’Accordo promuove la cooperazione accademica tramite accordi interuniversitari e scambi di professori, lettori e ricercatori, oltre alla collaborazione tra istituzioni. Le Parti si scambiano informazioni sui sistemi di accreditamento accademico e sviluppano cooperazione scientifica e tecnologica attraverso scambio di ricercatori, documentazione scientifica e tecnica, progetti congiunti, seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni. È prevista, nei limiti delle risorse disponibili, la verifica di opportunità per borse di studio e posti per studenti e laureati, nonché visite di studenti universitari per finalità culturali, scientifiche, sportive e sociali.

Cooperazione nel settore dell’informazione

Le Parti prevedono scambi di programmi televisivi e radiofonici, programmi culturali e film documentari secondo condizioni concordate e nella lingua richiesta dalla Parte ricevente. Sono favorite trasmissioni in occasione delle ricorrenze nazionali, visite di giornalisti e personale dei media, scambio di notizie e analisi di stampa tramite le agenzie ufficiali, manifestazioni nel campo dell’informazione organizzate a turno nei due Paesi e cooperazione radiotelevisiva per rafforzare le relazioni di amicizia.

Proprietà intellettuale

L’uso e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale nell’attuazione dell’Accordo devono rispettare le legislazioni delle Parti e il diritto internazionale applicabile.

Attuazione, Commissione mista e soluzione delle controversie

L’attuazione dell’Accordo avviene nel rispetto delle leggi italiana e bahreinita, del diritto internazionale e, per l’Italia, degli obblighi derivanti dall’Unione Europea. Le attività e il gruppo di lavoro sono finanziati nei limiti delle risorse disponibili e non devono generare maggiori oneri per i rispettivi bilanci statali, salvo eventuale coinvolgimento di organismi internazionali di comune accordo. È istituita una Commissione Mista incaricata di elaborare programmi pluriennali, definire settori prioritari e condizioni finanziarie e operative, e riunirsi periodicamente alternando la sede tra le due capitali. Le controversie interpretative o applicative sono risolte amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti.

Durata, rinnovo ed emendamenti

L’Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla ricezione dell’ultima notifica di completamento delle procedure interne. Ha durata triennale e si rinnova automaticamente per successivi periodi di tre anni, salvo recesso notificato almeno sei mesi prima della scadenza. Le modifiche devono essere concordate per iscritto e adottate come protocolli separati, che entrano in vigore secondo la medesima procedura prevista per l’Accordo. La cessazione non pregiudica i programmi e progetti in corso, salvo diverso accordo tra le Parti.

Copertura finanziaria della legge di ratifica

Gli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall’Accordo sono valutati in 10.720 euro ogni tre anni a decorrere dal 2028. Gli oneri relativi agli articoli 1, 2 e 3 dell’Accordo sono quantificati in 231.620 euro annui a decorrere dal 2026. La copertura avviene mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2025-2027, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Eventuali ulteriori oneri connessi all’articolo 6 dell’Accordo saranno coperti con apposito provvedimento legislativo. Le restanti disposizioni dell’Accordo non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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