Corte di giustizia, Sentenza C-441/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 dicembre 2023. — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa « Regioni v rastezh » 2014-2020 contro Obshtina Razgrad e Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Bulgaria 2014-2020 contro Obshtina Balchik. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Fondi strutturali e d’investimento europei – Esecuzione dell’appalto – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Modifica del termine di esecuzione – Modifica sostanziale – Circostanze imprevedibili. — Cause riunite C-441/22 e C-443/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in materia di appalti pubblici, una modifica sostanziale del contratto può essere desunta anche da comportamenti e comunicazioni scritte delle parti, senza necessità di un formale accordo scritto di modifica. Ha inoltre escluso che condizioni meteorologiche usuali e divieti regolamentari prevedibili possano essere qualificati come circostanze imprevedibili ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, se non sono stati considerati nei documenti di gara. La pronuncia è rilevante per la gestione di proroghe contrattuali e per il rischio di rettifiche finanziarie sui fondi UE.
Appalti pubblici: la proroga di fatto del termine di esecuzione può integrare una modifica sostanziale del contratto anche senza accordo scritto, e le sospensioni dovute a condizioni meteorologiche usuali o divieti normativi prevedibili non giustificano il superamento del termine se non erano previste nei documenti di gara.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, una modifica sostanziale di un appalto pubblico richieda necessariamente un accordo scritto tra le parti o possa risultare anche da altri elementi scritti che rivelino una volontà comune; e, con riferimento alle proroghe del termine di esecuzione, se condizioni meteorologiche usuali e divieti normativi noti o prevedibili possano costituire circostanze imprevedibili idonee a giustificare il superamento del termine originario senza nuova procedura di gara.
Principio di diritto
L’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24 va interpretato nel senso che una modifica sostanziale di un contratto di appalto pubblico non presuppone necessariamente la sottoscrizione di un accordo scritto di modifica: la volontà comune di modificare il contratto può emergere anche da altri elementi scritti provenienti dalle parti. Inoltre, l’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), i), va interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice, per invocare la modifica per circostanze imprevedibili, deve aver diligentemente considerato già in fase di preparazione i rischi di superamento del termine dovuti a sospensioni prevedibili, come condizioni meteorologiche ordinarie e divieti normativi pubblicati in anticipo; tali circostanze, se non previste nei documenti di gara, non giustificano l’esecuzione oltre il termine contrattuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Regolamento delegato (UE) 2017/2365
- Articolo 2 della direttiva 2014/24/UE
- Articolo 4 della direttiva 2014/24/UE
- Articolo 72 della direttiva 2014/24/UE
- Legge sugli appalti pubblici (Bulgaria)
- Legge sulla gestione dei fondi SIE (Bulgaria)
Modifica sostanziale del termine di esecuzione negli appalti finanziati da fondi SIE
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara) in controversie relative a rettifiche finanziarie applicate a due comuni per presunte violazioni della disciplina sugli appalti pubblici nell’ambito di progetti finanziati da fondi SIE. La questione centrale concerne la proroga di fatto del termine di esecuzione di lavori pubblici e la nozione di modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-441/22, il Comune di Razgrad aveva affidato un appalto per la costruzione di un palazzetto dello sport; il contratto prevedeva un termine di esecuzione di 235 giorni e comunque non oltre il 30 novembre 2019. Successivamente, con clausola aggiuntiva, la data finale fu spostata al 30 gennaio 2020 per asserite circostanze impreviste. L’autorità di gestione ha ritenuto che il superamento ulteriore del termine senza penali né contestazioni integrasse una modifica illegittima e ha applicato una rettifica finanziaria del 25%.
Nella causa C-443/22, il Comune di Balchik aveva affidato la progettazione di una passeggiata costiera; il termine contrattuale era di 45 giorni. L’esecuzione fu sospesa per maltempo e per un divieto legale di lavori nella stagione turistica sulla costa del Mar Nero, con conseguente durata effettiva di 250 giorni. Anche in questo caso l’autorità di gestione ha applicato una rettifica del 25%, ritenendo che il superamento del termine configurasse una modifica sostanziale non consentita.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se una modifica sostanziale dell’appalto richieda un accordo scritto firmato dalle parti oppure possa emergere da altri elementi scritti che mostrino una volontà comune;
- se il superamento del termine di esecuzione, in presenza di condizioni meteorologiche abituali e di divieti normativi noti o prevedibili, possa essere giustificato come circostanza imprevedibile;
- se, in una situazione in cui il termine è criterio di gara e condizione di partecipazione, l’esecuzione oltre termine senza contestazioni dell’amministrazione sia da considerare semplice esecuzione irregolare oppure modifica sostanziale del contratto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- la direttiva 2014/24/UE, in particolare gli articoli 2, 4 e 72;
- i considerando 58, 107 e 109 della direttiva 2014/24/UE;
- il regolamento delegato (UE) 2017/2365, che modifica la direttiva;
- la normativa bulgara di recepimento sugli appalti pubblici e sulla gestione dei fondi SIE.
Ammissibilità e applicabilità della direttiva
La Corte osserva che gli appalti di causa erano sotto soglia rispetto all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, ma ciò non impedisce la risposta, perché la normativa bulgara recepisce le pertinenti disposizioni della direttiva e le rende applicabili anche a procedure finanziate da fondi europei. Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ribadisce che, quando il legislatore nazionale riprende direttamente e in modo incondizionato soluzioni del diritto UE, sussiste un interesse dell’Unione a un’interpretazione uniforme.
Modifica sostanziale: non serve un accordo scritto formale
La Corte afferma che l’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24 non richiede, per qualificare una modifica come sostanziale, che le parti abbiano firmato un accordo scritto specificamente volto a modificare il contratto. La volontà comune di procedere alla modifica può essere desunta anche da altri elementi scritti provenienti dalle parti, comprese le comunicazioni intercorse durante l’esecuzione.
La Corte motiva tale conclusione valorizzando la finalità dell’articolo 72: evitare che, dopo l’aggiudicazione, l’amministrazione e l’aggiudicatario alterino in modo sostanziale le condizioni poste alla base della gara, con pregiudizio per trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. Se si pretendesse un accordo scritto formale come unico indice della modifica, sarebbe più agevole eludere le regole sulle modifiche contrattuali in corso di esecuzione.
Circostanze imprevedibili: maltempo ordinario e divieti normativi prevedibili non bastano
Con riferimento all’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), i), letto alla luce del considerando 109, la Corte precisa che l’amministrazione aggiudicatrice diligente deve valutare già in fase di preparazione dell’appalto i rischi derivanti da cause di sospensione prevedibili. Tra queste rientrano le condizioni meteorologiche abituali e i divieti regolamentari di esecuzione di lavori pubblicati in anticipo e applicabili nel periodo contrattuale.
Tali circostanze non possono essere considerate "imprevedibili" ai sensi della direttiva e non possono quindi giustificare il superamento del termine fissato nei documenti di gara e nel contratto iniziale, se non erano state espressamente previste come clausole di revisione. La Corte richiama in questo contesto l’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), che consente di predisporre sin dall’inizio clausole di revisione per gestire circostanze prevedibili.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- una modifica sostanziale può essere accertata anche senza accordo scritto formale, purché emerga una volontà comune da altri elementi scritti;
- l’amministrazione aggiudicatrice, per invocare le circostanze imprevedibili, deve aver considerato in anticipo i rischi di superamento del termine dovuti a sospensioni prevedibili, come maltempo ordinario e divieti normativi già noti;
- tali circostanze, se non previste nei documenti di gara, non giustificano l’esecuzione oltre il termine contrattuale originario.
La Corte non risponde alle ulteriori questioni perché assorbite dalle risposte fornite.
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