Sentenza n. 3510/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1595 del 2019: - del parere del Comune di Inverigo in data 22.11.2018; - del parere del Comune di Inverigo in data 13.10.2016; - nei limiti di cui ai motivi di ricorso, * della autorizzazione unica ambientale rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata tra i Comuni di Mariano Comense, Inverigo e Figino Serenza, prot. AP670-362/2016 in data 19.04.2019, trasmessa a mezzo PEC in data 30.04.2019; * della autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Como, prot. n. 201/AUA del 29.03.2019 prot. 12515, trasmessa a mezzo PEC in data 30.04.2019; * della nota della Provincia di Como prot. n. 31971 in data 25.10.2018 nella parte in cui ha accolto solo in parte le osservazioni presentate dalla ricorrente; * del verbale della seduta della Conferenza di Servizi in data 19.07.2018; - di tutti gli atti del procedimento, nonché di quelli presupposti e consequenziali; quanto al ricorso n. 1786 del 2023: del provvedimento n. 412/2020 in data 24.08.2020 avente ad oggetto “Autorizzazione unica ambientale Azienda Brianzadiesel S.r.l. insediamento sito in Comune di Inverigo, Via Aristide Magni n. 115. Approvazione progetto dislocamento strutture e aggiornamento provvedimento autorizzativo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: AUA del 2019, con prescrizione di dislocamento delle strutture al di fuori della fascia di rispetto di 100 metri dal fiume Lambro, e successiva AUA n. 412/2020 di approvazione del progetto di dislocamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’autorizzazione unica ambientale rilasciata nel 2019 e i relativi atti presupposti, contestando in particolare l’imposizione della prescrizione di presentare e realizzare un progetto per dislocare le strutture e gli impianti collocati nella fascia di 100 metri dal fiume Lambro. La prescrizione era stata introdotta perché il Comune aveva espresso parere negativo, richiamando la presenza di immobili interessati da un contenzioso edilizio e da un vincolo di inedificabilità nella fascia fluviale, e la Provincia aveva ritenuto tale parere ostativo al rilascio dell’AUA senza condizioni. Dopo avere proposto il ricorso, la società ha presentato il progetto di adeguamento richiesto, precisando di non prestare acquiescenza agli atti impugnati. Il progetto è stato approvato dalla Provincia con l’AUA n. 412/2020, impugnata con motivi aggiunti. Il ricorso introduttivo è stato riassunto dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato la precedente sentenza del TAR limitatamente alla mancata trattazione dei motivi aggiunti, con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a. La Provincia ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti, rilevando che la società conosceva l’AUA n. 412/2020 almeno dal 29 novembre 2021, quando ne aveva chiesto la proroga delle prescrizioni, mentre i motivi aggiunti erano stati notificati il 4 luglio 2023.
La decisione
Il TAR ha riunito i due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile perché il capo della precedente sentenza che aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’AUA del 2019 e del provvedimento provinciale del 2019 era stato confermato dal Consiglio di Stato; su tale capo si era quindi formato il giudicato interno, precludendo un nuovo esame della domanda in sede di riassunzione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato irricevibile perché notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., decorrente dalla conoscenza effettiva dell’AUA n. 412/2020, acquisita almeno il 29 novembre 2021. Il TAR ha inoltre osservato, ad abundantiam, che le censure autonome non apparivano fondate: l’AUA n. 412/2020 era stata adottata in sostituzione della precedente autorizzazione, sulla base del progetto presentato dalla stessa società; la Provincia non aveva imposto una demolizione edilizia, estranea alla propria competenza, ma il dislocamento delle strutture per consentire la prosecuzione dell’attività; la prescrizione trovava fondamento nella disciplina della fascia di inedificabilità e il termine per l’esecuzione delle opere non appariva irragionevole, anche considerando le proroghe connesse all’emergenza COVID-19. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
Disciplina la rimessione della causa al giudice di primo grado; la riassunzione non consente di riesaminare capi della precedente sentenza coperti da giudicato interno.
art. 43 c.p.a.
Riconosce la facoltà di proporre motivi aggiunti contro atti depositati o sopravvenuti nel corso del giudizio; la precedente decisione del TAR che aveva omesso di esaminarli era stata annullata dal Consiglio di Stato per violazione del diritto di difesa.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto; la conoscenza dell’AUA risultava acquisita almeno dalla richiesta di proroga delle relative prescrizioni.
art. 19 d.lgs. 267/2000
È richiamato quale fondamento del potere provinciale di prescrivere il dislocamento delle strutture oggetto dell’AUA, senza imporre una demolizione edilizia di competenza comunale.
l.r. 15 aprile 1975, n. 51
È richiamata quale fonte del vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia di profondità di 100 metri dal fiume Lambro, posto a fondamento delle prescrizioni di dislocamento.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado viene annullata con rinvio soltanto per la mancata trattazione di motivi aggiunti, il capo autonomo relativo all’improcedibilità del ricorso introduttivo, non riformato dal giudice d’appello, resta coperto da giudicato interno e non può essere riesaminato nel giudizio riassunto.
- La piena conoscenza di un provvedimento lesivo può risultare da una condotta inequivocabilmente riferibile alla sua conoscenza, quale la richiesta di proroga del termine per adempiere alle prescrizioni dell’atto; da tale momento decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per la notificazione dei motivi aggiunti.
- La presentazione, da parte del destinatario di un’autorizzazione, di un progetto volto ad adempiere alle prescrizioni dell’atto non impedisce di per sé l’impugnazione, ma non consente di superare i termini decadenziali né di riaprire questioni già definite con giudicato interno.
- Quando un’autorizzazione ambientale riguarda strutture collocate in area soggetta a vincolo di inedificabilità, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione può prescrivere il dislocamento delle strutture per consentire la prosecuzione dell’attività, senza che tale prescrizione equivalga a un ordine di demolizione, ove non imponga materialmente la demolizione di opere edilizie.
- La valutazione della ragionevolezza del termine assegnato per l’adempimento di prescrizioni autorizzative deve tenere conto della complessità dell’istruttoria e delle eventuali sospensioni o proroghe normative connesse a situazioni emergenziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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