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Legge

L.R. Veneto 16/2020

Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari al sostegno delle politiche regionali per il contrasto alle emergenze: modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".

Normativa regionaleL.R. Veneto 16/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 16/2020 consente ai Gruppi consiliari di mettere, in tutto o in parte, a disposizione della Giunta i contributi loro assegnati per spese istituzionali, secondo indicazioni del Presidente del Gruppo e modalità definite dall’Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze. Prevede inoltre la neutralità finanziaria e l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Messa a disposizione dei contributi dei gruppi consiliari per il contrasto alle emergenze

Messa a disposizione dei contributi dei Gruppi consiliari per il contrasto alle emergenze

La legge regionale del Veneto n. 16 del 20 maggio 2020 interviene sulla disciplina del funzionamento dei Gruppi consiliari, introducendo una facoltà straordinaria di destinazione delle risorse già assegnate ai Gruppi stessi. L’obiettivo è consentire il sostegno delle politiche regionali di contrasto alle emergenze, nel rispetto delle modalità definite dagli organi interni del Consiglio regionale.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

La disciplina riguarda i contributi a carico dei fondi del bilancio del Consiglio regionale spettanti ai Gruppi consiliari ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56. I soggetti rilevanti sono:

  • i Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto;
  • il Presidente del Gruppo consiliare, cui spetta la conforme indicazione sulla destinazione delle risorse;
  • la Giunta regionale, beneficiaria delle somme messe a disposizione;
  • l’Ufficio di presidenza, che stabilisce modalità e indicazioni di destinazione.

Contenuto della nuova disciplina

La legge inserisce nella legge regionale n. 56/1984 un nuovo articolo che consente ai Gruppi consiliari di mettere, in tutto o in parte, a disposizione della Giunta regionale i contributi assegnati per le spese inerenti alle attività istituzionali. La messa a disposizione delle somme avviene:

  • sulla base della conforme indicazione del Presidente del Gruppo consiliare;
  • secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza;
  • secondo le indicazioni di destinazione definite dallo stesso Ufficio di presidenza;
  • per finalità di contrasto alle emergenze.

La norma attribuisce quindi una facoltà di riutilizzo di risorse già spettanti ai Gruppi, per esigenze regionali emergenziali, senza introdurre un nuovo canale di spesa autonomo.

Profili contabili e di rendicontazione

La legge precisa il trattamento contabile dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare che vengano destinati alla Giunta regionale. Tali somme:

  • costituiscono minore entrata a titolo di contributi spettanti e assegnati al Gruppo consiliare;
  • devono essere rendicontate con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento;
  • trovano riscontro nel rendiconto di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 56/1984;
  • sono coerenti con il d.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato dalla norma, in materia di rendiconto annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è espressamente dichiarata neutra sotto il profilo finanziario. La Regione provvede infatti:

  • con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
  • senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Rilevanza attuale

La disciplina ha carattere puntuale e si colloca nel quadro delle misure emergenziali regionali del 2020. Tuttavia non risulta limitata a una sola emergenza specifica nel testo fornito, ma resta come facoltà generale inserita nella legge sui Gruppi consiliari, applicabile nell’ambito regionale veneto secondo le modalità interne previste.

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