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Legge

L.R. Veneto 15/2020

Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 15/2020 interviene sulla disciplina del Consiglio delle autonomie locali, riducendone i componenti, ridefinendo la composizione e le modalità di designazione/nomina, modificando quorum e presenza alle sedute, e abrogando una disposizione della l.r. 31/2017. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Veneto

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 15 del 20 maggio 2020 aggiorna la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, che istituisce il Consiglio delle autonomie locali (CAL). L’intervento riguarda soprattutto composizione, nomina, funzionamento e alcuni profili organizzativi dell’organo.

Composizione del CAL

La legge ridisegna la struttura del Consiglio delle autonomie locali, riducendo il numero complessivo dei componenti e riformulando la presenza dei membri elettivi e di diritto.

  • il numero dei componenti passa da trenta a ventiquattro;
  • sono soppressi gli assetti previsti per una specifica componente soppressa;
  • i componenti elettivi sono i Sindaci designati al proprio interno dalle Assemblee dei sindaci, con criteri di equilibrio nella rappresentanza delle autonomie locali e del territorio;
  • i componenti elettivi sono pari a 2 per ciascuna provincia e per la Città metropolitana di Venezia.

Partecipazione alle sedute e deleghe

La disciplina della partecipazione alle sedute viene precisata, con maggiore apertura alla presenza di rappresentanti politici regionali e con possibilità di delega per i componenti di diritto.

  • i componenti di diritto del CAL possono delegare, anche in relazione agli argomenti trattati, l’assessore competente per materia dei rispettivi enti;
  • alle sedute sono invitati, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato;
  • sono inoltre invitati il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
  • partecipano anche due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
  • partecipa l’assessore regionale competente in materia di enti locali.

Nomina dei componenti e designazioni

La legge interviene sulle tempistiche e sulla procedura di costituzione del CAL dopo l’insediamento del Consiglio regionale.

  • il Presidente del Consiglio regionale, entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, nomina con proprio decreto i componenti del CAL sulla base delle designazioni previste dalla legge;
  • il CAL resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti;
  • la designazione dei componenti elettivi deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale;
  • viene soppressa la previsione che attribuiva all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale una specifica cura procedurale.

Regole di funzionamento e quorum

La disciplina del funzionamento interno viene alleggerita nella parte relativa al numero dei componenti richiesti per determinate deliberazioni.

  • il numero richiesto passa da cinque a tre;
  • è soppressa la previsione che imponeva una ripartizione minima tra componenti di diritto e componenti elettivi.

Abrogazione espressa

La legge abroga l’articolo 4 della legge regionale n. 31 del 2017.

Neutralità finanziaria e decorrenza

L’attuazione della legge è dichiarata finanziariamente neutra e deve avvenire con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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