Sentenza del 07/09/2016 n. 2158 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - frode - fatture - operazioni soggettivamente inesistenti - onere della prova - conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente - incombe all'Ufficio - prova contraria - incombe al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali la fattura è emessa da un soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o prestatore del servizio. Il punto centrale è stabilire se il contribuente acquirente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione o in una frode IVA. L’Ufficio deve provare tale conoscenza o conoscibilità mediante elementi oggettivi, come l’interposizione di una società cartiera priva di adeguata struttura personale e strumentale, nonché l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti.
La decisione
Il principio affermato è che l’onere della prova grava inizialmente sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare l’esistenza di indizi idonei a far sorgere, per un imprenditore onesto e mediamente diligente, il sospetto della frode e della natura fittizia del fornitore. Qualora l’Ufficio fornisca tali elementi, spetta al contribuente dimostrare di non essere stato a conoscenza, né di aver potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, che il fornitore indicato in fattura era diverso dall’effettivo cedente. Dal testo non risulta l’esito concreto del singolo giudizio, ma viene enunciato un criterio probatorio favorevole al contribuente nella fase iniziale e successivamente gravante sul contribuente per la prova contraria.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere della prova incombe all’Ufficio che contesta il diritto del contribuente a detrarre l’IVA.
L’Amministrazione non può negare automaticamente la detrazione per la sola diversità tra il soggetto fatturante e l’effettivo cedente; deve dimostrare, con elementi oggettivi, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
Cassazione civile, n. 23560/2012
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l’Ufficio deve provare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Cassazione civile, n. 6229/2013
Richiamata per confermare la ripartizione dell’onere probatorio: prima l’Amministrazione deve fornire indizi oggettivi della frode e della consapevolezza del contribuente, poi quest’ultimo deve fornire la prova contraria della propria buona fede.
Massime di principio
- In presenza di una contestazione per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare non solo l’irregolarità del fornitore, ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- La prova può essere fornita tramite indizi oggettivi, tra cui la natura di società cartiera del fornitore, l’assenza di personale o mezzi adeguati, prezzi anomali, rapporti commerciali immediati o altre circostanze incompatibili con la normale diligenza imprenditoriale.
- La semplice regolarità formale della fattura non è sempre sufficiente a conservare il diritto alla detrazione, ma neppure la sola presenza di un fornitore inadempiente dimostra automaticamente la mala fede dell’acquirente.
- Dopo che l’Ufficio ha fornito un quadro indiziario serio e coerente, il contribuente deve dimostrare di aver adottato controlli e cautele ragionevoli e di non aver avuto elementi concreti per sospettare la frode.
- La buona fede del contribuente deve essere valutata in concreto, considerando il settore, le modalità dell’operazione, la struttura del fornitore, i prezzi, i flussi dei beni e i rapporti tra i soggetti coinvolti.
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