Sentenza del 07/09/2016 n. 5115 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Scissione societaria parziale - Società scissa - Debiti tributari pregressi - Imposte, interessi, sanzioni - Mancato pagamento - Società risultante scissione - Coobbligazione solidale - Sussiste - Notifica ruolo esecutivo - Legittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata ritenuta legittima. In caso di scissione societaria parziale, la società risultante dalla scissione risponde in solido per i debiti tributari pregressi della società scissa, inclusi imposte, interessi e sanzioni. Pertanto, la notifica del ruolo esecutivo nei suoi confronti è valida e consente la riscossione delle somme dovute.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società risultante dalla scissione ha contestato la legittimità della pretesa di pagamento relativa a debiti tributari pregressi della società scissa, comprendenti imposte, interessi e sanzioni. La contestazione riguardava l'assoggettamento della società beneficiaria alla riscossione di tali somme mediante ruolo esecutivo, nonostante i debiti fossero originariamente riferibili alla società scissa.
Norme richiamate
Art. 173, comma 13, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disposizione disciplina gli effetti fiscali della scissione e, nel quadro della responsabilità per i debiti tributari, consente di ricollegare alla società risultante dalla scissione obblighi relativi alla società scissa.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma prevede la responsabilità solidale delle società partecipanti a operazioni di scissione per le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e relativi interessi, permettendo all'amministrazione finanziaria di rivolgersi anche alla società risultante dalla scissione.
Massime di principio
- La scissione societaria non elimina né trasferisce in modo esclusivo la responsabilità per i debiti tributari pregressi: le società coinvolte possono essere coobbligate in solido.
- La società risultante dalla scissione può essere destinataria direttamente di un ruolo esecutivo relativo a debiti originariamente maturati dalla società scissa.
- La responsabilità solidale può comprendere non solo le imposte, ma anche gli interessi e le sanzioni, secondo la disciplina applicabile.
- Gli accordi interni tra le società coinvolte nella scissione possono regolare la ripartizione economica del debito, ma non necessariamente impediscono all'amministrazione finanziaria di chiedere l'intero importo al coobbligato solidale.
- In situazioni analoghe, la legittimità della riscossione va valutata verificando la corretta applicazione delle norme sulla responsabilità solidale, la riferibilità temporale dei debiti e la regolarità della notifica del ruolo.
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