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Sentenza

Sentenza del 07/09/2016 n. 5115 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Scissione societaria parziale - Società scissa - Debiti tributari pregressi - Imposte, interessi, sanzioni - Mancato pagamento - Società risultante scissione - Coobbligazione solidale - Sussiste - Notifica ruolo esecutivo - Legittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa è stata ritenuta legittima. In caso di scissione societaria parziale, la società risultante dalla scissione risponde in solido per i debiti tributari pregressi della società scissa, inclusi imposte, interessi e sanzioni. Pertanto, la notifica del ruolo esecutivo nei suoi confronti è valida e consente la riscossione delle somme dovute.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società risultante dalla scissione ha contestato la legittimità della pretesa di pagamento relativa a debiti tributari pregressi della società scissa, comprendenti imposte, interessi e sanzioni. La contestazione riguardava l'assoggettamento della società beneficiaria alla riscossione di tali somme mediante ruolo esecutivo, nonostante i debiti fossero originariamente riferibili alla società scissa.

Norme richiamate

  • Art. 173, comma 13, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La disposizione disciplina gli effetti fiscali della scissione e, nel quadro della responsabilità per i debiti tributari, consente di ricollegare alla società risultante dalla scissione obblighi relativi alla società scissa.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La norma prevede la responsabilità solidale delle società partecipanti a operazioni di scissione per le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e relativi interessi, permettendo all'amministrazione finanziaria di rivolgersi anche alla società risultante dalla scissione.

Massime di principio

  • La scissione societaria non elimina né trasferisce in modo esclusivo la responsabilità per i debiti tributari pregressi: le società coinvolte possono essere coobbligate in solido.
  • La società risultante dalla scissione può essere destinataria direttamente di un ruolo esecutivo relativo a debiti originariamente maturati dalla società scissa.
  • La responsabilità solidale può comprendere non solo le imposte, ma anche gli interessi e le sanzioni, secondo la disciplina applicabile.
  • Gli accordi interni tra le società coinvolte nella scissione possono regolare la ripartizione economica del debito, ma non necessariamente impediscono all'amministrazione finanziaria di chiedere l'intero importo al coobbligato solidale.
  • In situazioni analoghe, la legittimità della riscossione va valutata verificando la corretta applicazione delle norme sulla responsabilità solidale, la riferibilità temporale dei debiti e la regolarità della notifica del ruolo.

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