Sentenza del 07/09/2016 n. 2172 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - Accertamento sintetico - reddito complessivo netto - reddito dichiarato - scostamento - almeno un quarto - sussiste - dall'inizio dell'attività - è necessario e sufficiente - corrispondenza - esito attività istruttoria - non rileva - legittimità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sullo scostamento, per almeno un quarto, tra il reddito complessivo netto accertabile e quello dichiarato, considerando elementi e circostanze di fatto certi riferiti a due o più anni. Il contribuente contestava la pretesa sostenendo che, al termine dell'attività istruttoria, lo scostamento non risultava più sussistente nella misura richiesta oppure permaneva soltanto per una annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha stabilito che, ai fini della legittimità dell'accertamento sintetico, è necessario e sufficiente che lo scostamento di almeno un quarto fosse verificabile all'inizio dell'attività di accertamento sulla base degli elementi disponibili. Non rileva che, dopo le verifiche istruttorie, lo scostamento venga ridotto, non sia più riscontrabile o rimanga limitato a una sola annualità. L'accertamento conserva quindi la propria legittimità, con conseguente prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico IRPEF
È sufficiente che all'inizio dell'attività di accertamento sia accertabile un reddito complessivo netto che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato.
La verifica della soglia di scostamento deve essere effettuata con riferimento alla fase iniziale dell'accertamento, sulla base degli elementi e delle circostanze certe disponibili per due o più anni. Le modifiche emerse durante l'istruttoria non eliminano retroattivamente la legittimità dell'avvio dell'accertamento.
Cassazione civile, sentenza n. 29106/2005
A nulla rileva che, a conclusione del procedimento istruttorio, tale scostamento non resista alle verifiche o permanga in percentuali diverse per una sola annualità d'imposta.
La Corte distingue tra i presupposti di legittimità dell'accertamento, valutati all'inizio del procedimento, e l'esito finale dell'istruttoria. La successiva riduzione dello scostamento non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
Massime di principio
- La legittimità dell'avvio di un accertamento tributario va valutata sulla base delle informazioni disponibili al momento in cui l'Amministrazione lo intraprende, non necessariamente alla luce dell'esito conclusivo dell'istruttoria.
- Quando la legge richiede una soglia minima di scostamento, è sufficiente che tale soglia risulti inizialmente verificabile secondo dati oggettivi e riferiti al periodo previsto dalla normativa.
- La successiva riduzione dello scostamento può incidere sulla quantificazione definitiva della pretesa, ma non necessariamente invalida il procedimento già legittimamente avviato.
- In casi analoghi occorre distinguere tra la legittimità formale e sostanziale dell'avvio dell'accertamento e la fondatezza dell'importo finale richiesto al contribuente.
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