Sentenza del 07/09/2016 n. 2162 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dazi doganali - art. 3, reg. CEE n. 1697/79 - atto passibile di azione giudiziaria repressiva - diritto nazionale - rilevanza penale - è necessaria - recupero a posteriori - legittimità - consegue. Dazi doganali - art. 3, reg. CEE n. 1697/79 - esenzione - onere della prova - incombe agli operatori economici. Dazi doganali - accertamento - fattispecie penale - legge nazionale - sussiste - notifica - è necessaria - deroga art. 221, par. 1 - superamento termine triennale - è concesso. Dazi doganali - importazioni - certificato di provenienza - validità - autorità dello Stato d'importazione - discrezionalità - è tale - motivazione - non è necessaria - azione di recupero - consegue. Dazi doganali - importazione - aglio cinese - reg. n. 2000/1291/CEE - reg. n. 2001/1047/CEE - reg. n. 2002/565/CEE - limiti formali e sostanziali - sussistono - contingente GATT - è tale - titoli per l'importazione - sono necessari - importatori tradizionali e non tradizionali - sono abilitati - diritti - trasferibilità - non è ammessa - posizione dominante - è tale - violazione libera concorrenza - sussiste - abuso del diritto - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del recupero a posteriori dei dazi non riscossi, sostenendo, tra l’altro, che il recupero fosse tardivo, che mancasse una valida contestazione penale, che le autorità doganali non avessero adeguatamente verificato l’origine della merce e che i certificati di provenienza non potessero essere disconosciuti senza specifica motivazione. La vicenda riguardava inoltre l’importazione di aglio dalla Cina mediante l’utilizzo dei titoli e dei diritti di un importatore tradizionale, in possibile elusione dei limiti e dei contingenti previsti dalla normativa europea.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo il recupero dei dazi non riscossi sulla base dei risultati dei controlli comunicati dalle autorità dello Stato di esportazione, senza che fosse necessario per lo Stato d’importazione svolgere ulteriori accertamenti sull’origine effettiva della merce o imporre alle autorità estere una motivazione specifica. Il termine triennale per la notifica può essere superato quando i fatti siano suscettibili di integrare un reato secondo il diritto nazionale e sia stata almeno formulata una notitia criminis, senza necessità di una condanna o dell’effettivo avvio dell’azione penale. È stato inoltre affermato che l’utilizzo dei titoli di importazione di un altro operatore, da parte di un soggetto non avente i requisiti previsti, integra abuso del diritto e violazione della disciplina sui contingenti, perché idoneo a creare una posizione dominante e a procurare un indebito vantaggio economico.
Norme richiamate
Art. 3, regolamento CEE n. 1697/79
atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva
L’espressione riguarda esclusivamente gli atti qualificati come infrazioni penali dal diritto nazionale dello Stato membro che procede al recupero.
Art. 221, paragrafo 1, Codice doganale comunitario
Il termine ordinario triennale per la comunicazione dell’obbligazione doganale può essere superato quando l’obbligazione deriva da fatti suscettibili di rilevanza penale secondo la legge nazionale, purché sia stata almeno formulata una notitia criminis.
Regolamento CEE n. 2000/1291
Disciplina l’importazione di aglio, prevedendo limiti e condizioni nell’ambito del contingente GATT.
Regolamento CEE n. 2001/1047
Stabilisce ulteriori regole per il rilascio e l’utilizzo dei titoli necessari all’importazione di aglio.
Regolamento CEE n. 2002/565
Completa la disciplina dei contingenti e dei requisiti soggettivi per gli importatori tradizionali e non tradizionali.
Massime di principio
- Chi invoca un regime doganale preferenziale deve provare il possesso dei requisiti, compresa l’origine della merce; il semplice possesso di un certificato di provenienza non garantisce in ogni caso l’esenzione.
- Le autorità dello Stato d’importazione possono fondare il recupero dei dazi sui risultati dei controlli delle autorità dello Stato di esportazione, senza dover necessariamente verificare autonomamente l’origine effettiva della merce.
- La proroga del termine ordinario per il recupero doganale può operare anche senza una condanna penale o l’effettivo esercizio dell’azione penale, se il fatto è astrattamente penalmente rilevante e ne è stata informata l’autorità giudiziaria.
- I titoli e i diritti di importazione attribuiti nell’ambito di contingenti regolamentati non possono essere utilizzati liberamente da soggetti privi dei requisiti, soprattutto quando l’operazione eluda la finalità della disciplina.
- L’utilizzo formalmente indiretto dei titoli di un altro operatore può costituire abuso del diritto se consente di aggirare contingenti, requisiti soggettivi o restrizioni concorrenziali e produce un vantaggio economico indebito.
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