Sentenza del 07/09/2016 n. 5111 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Ente impositore - Ricavi dichiarati - Ricavi studi settore - Scostamento rilevato - Rideterminazione maggiore pretesa - Soggetto contribuente artigiano - Esecuzione scavo manutenzione pozzi - Invalidità 60 percento - Rileva - Vetustà beni strumentali - Rileva - Mancato utilizzo collaboratori - Rileva - Inapplicabilità studi settore - Prova contraria - Compiuto assolvimento - Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima perché fondata unicamente sullo scostamento rispetto agli studi di settore. Il contribuente ha fornito prova contraria adeguata e compiuta dell’inapplicabilità degli standard al caso concreto; pertanto, la maggiore pretesa è stata esclusa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore, rideterminando conseguentemente maggiori ricavi e la relativa pretesa tributaria. Il contribuente ha sostenuto che gli studi di settore non fossero concretamente applicabili alla propria attività, considerando il grado di invalidità del 60 per cento, la vetustà dei beni strumentali utilizzati e l’assenza di collaboratori.
Norme richiamate
Art. 2697 del Codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, lo scostamento dagli studi di settore non è stato ritenuto sufficiente da solo, mentre il contribuente ha assolto l’onere di dimostrare le circostanze specifiche che rendevano inapplicabili gli standard.
Massime di principio
- Gli studi di settore non costituiscono, da soli, una prova automatica e incontestabile dei maggiori ricavi: lo scostamento può giustificare un controllo, ma deve essere valutato insieme alle concrete caratteristiche dell’attività.
- Il contribuente può superare la presunzione derivante dagli studi di settore fornendo una prova specifica, documentata e coerente delle condizioni individuali che incidono sulla produttività e sui ricavi.
- Circostanze quali invalidità significativa, vetustà dei beni strumentali e assenza di collaboratori possono essere rilevanti quando dimostrano concretamente una capacità produttiva inferiore rispetto a quella presunta dagli standard.
- In situazioni analoghe, è essenziale documentare dettagliatamente l’organizzazione dell’attività, le condizioni personali del titolare, i mezzi utilizzati, il loro stato di efficienza e l’eventuale mancanza di personale o collaboratori.
- Una pretesa basata esclusivamente sul risultato matematico degli studi di settore può essere illegittima se l’amministrazione non considera le peculiarità del caso concreto e il contribuente fornisce una prova contraria completa.
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