Circolare numero 39 del 07-02-2025
Con la presente circolare si illustrano i contenuti delle modifiche apportate dalla legge di conversione 20 dicembre 2024, n. 199, alle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si forniscono le relative istruzioni procedurali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge n.199/2024 ha ampliato destinatari e durata della misura di integrazione al reddito prevista dall'art.2 del d.l. n.160/2024, estendendo la platea a ulteriori attività della moda (pelletteria, lavorazioni di montatura e saldatura, e ATECO 25.62.00) e prorogando il periodo massimo di trattamento fino a 12 settimane entro il 31/01/2025. La circolare fornisce le istruzioni operative per presentare le domande all'INPS, i requisiti di accesso, le modalità di pagamento e le indicazioni contabili (UniEmens), richiamando per dettagli la circolare n.99/2024.
Modifiche alla misura di sostegno al reddito per il settore moda (legge di conversione n.199/2024 dell'art.2 d.l. n.160/2024) - istruzioni operative
Punti principali
Destinatari
Estensione della platea ai datori di lavoro (Industria e Artigianato) dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario, pelletteria e, limitatamente alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, alle attività della tabella A e al codice ATECO 25.62.00; requisiti: classificazione INPS Industria/Artigianato e forza occupazionale media ≤15 addetti nel semestre precedente.
Durata dei trattamenti
Massimo 12 settimane complessive collocabili entro il 31/01/2025. I soggetti già destinatari possono accedere all'intero periodo; i nuovi ambiti estesi dalla legge n.199/2024 possono richiedere trattamenti solo per riduzioni/sospensioni riferite al periodo 28/12/2024–31/01/2025.
Modalità di presentazione della domanda
Domanda da trasmettere all'INPS entro 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività (per i nuovi soggetti non anteriore al 28/12/2024). I nuovi settori devono utilizzare la causale "ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024" e dichiarare, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, l'attività esclusiva o prevalente nelle lavorazioni di montatura e saldatura (ove richiesto).
Requisiti integrativi e dichiarazioni
La domanda deve attestare l'esaurimento dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e l'impossibilità di ricorrere ad altri ammortizzatori; obbligo di dichiarare la media occupazionale ≤15 dipendenti. I datori artigiani possono allegare la certificazione FSBA attestante periodi di ASG ≥26 settimane nel biennio mobile; comunicazione contemporanea al FSBA per gli artigiani.
Effetti e oneri contributivi
I periodi autorizzati sono neutralizzati ai fini di future richieste di integrazione salariale; i beneficiari sono esentati dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'art.5 del d.lgs.148/2015.
Risorse finanziarie e monitoraggio
Tetto di spesa ridefinito a 73,6 milioni di euro per il 2024 e 36,8 milioni di euro per il 2025, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. INPS monitora il rispetto del limite e, in caso di raggiungimento, sospende l'accoglimento di nuove domande.
Modalità di erogazione e conguaglio
I datori di lavoro pagano direttamente i dipendenti a fine periodo di paga e recuperano l'importo in conguaglio con i contributi dovuti entro i termini previsti dall'art.7, comma 3, d.lgs.148/2015; in caso di gravi difficoltà finanziarie è possibile richiedere il pagamento diretto da INPS secondo le istruzioni della circolare n.99/2024.
Compilazione flussi UniEmens e istruzioni contabili
Si confermano le indicazioni operative e contabili già fornite nei paragrafi 6.1 e 7 della circolare n.99/2024; per la compilazione dei flussi UniEmens e l'esposizione dell'evento/conguaglio si rinvia a quella circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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