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Circolare

Circolare numero 40 del 07-02-2025

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il sindacato FEDERAZIONE AGRICOLTORI PICCOLE IMPRESE – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (FAPIPAAF) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i termini della convenzione tra INPS e la Federazione Agricoltori Piccole Imprese – Politiche Agricole Alimentari e Forestali (FAPIPAAF) per la riscossione telematica delle quote sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola. Sono disciplinati soggetti legittimati, modalità di rilascio e presentazione della delega, fornitura dati, aspetti finanziari (compensi e rimesse), clausole di salvaguardia, cause di recesso/risoluzione/sospensione e istruzioni contabili.

Convenzione INPS – FAPIPAAF per la riscossione dei contributi sindacali (sottoscritta il 16/12/2024, validità fino al 31/12/2024)

Punti principali

Premessa e durata

Convenzione sottoscritta il 16/12/2024 tra INPS e FAPIPAAF, basata sullo schema approvato con deliberazione CdA n.57/2022; validità fino al 31/12/2024, rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta PEC del sindacato; cessazione automatica in mancanza di richiesta; facoltà di recesso anticipato dell'Organizzazione sindacale mediante PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono rilasciare delega volontaria i lavoratori agricoli titolari di indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi delle leggi nn. 457/1972 e 37/1977.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all'INPS con l'apposito modulo predisposto dall'Istituto; il modulo indica la misura del contributo e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali (GDPR e D.lgs. 196/2003). La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere i dati di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega in sede di domanda

La delega deve essere inserita nel modello INPS della richiesta di prestazione e sottoscritta: produce effetto al pagamento della prestazione. Deleghe fuori modello o prive di sottoscrizione sono inefficaci; INPS non considera deleghe pervenute successivamente alla domanda. Il sindacato deve conservare l'originale della delega firmata e copia del documento d'identità secondo le regole di conservazione sostitutiva.

Misura del contributo

L'ammontare del contributo sindacale è espressamente indicato nel testo della delega sottoscritta dal lavoratore.

Fornitura dati e portale

Attraverso l'applicazione 'Deleghe su disoccupazione e cig' nell'area servizi per i sindacati su www.inps.it, l'Istituto renderà disponibili elenchi nominativi con dati anagrafici e importi, l'elenco dei pagamenti telematici e l'invio delle fatture e comunicazioni; accesso e trattamento dati nel rispetto di GDPR e D.lgs. n.196/2003.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

INPS versa le trattenute all'Organizzazione detraendo le spese di esazione e eventuali trattenute non dovute, con quattro mandati di pagamento ad aprile, luglio, settembre e dicembre. Costi a carico del sindacato: una tantum €5.400 per attivazione, €1.100 annui per costi fissi, €0,49 per gestione delega per singola prestazione, oltre ad altri oneri eventuali.

Clausola di salvaguardia

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS; il sindacato esonera INPS da responsabilità connesse ai rapporti associativi e si obbliga a rimborsare eventuali ritenute non dovute in caso di soccombenza giudiziaria. INPS è sollevato da responsabilità verso terzi, compresi pignoramenti sulle somme oggetto della convenzione. Il sindacato rimborsa le spese processuali sostenute da INPS se convenuto.

Recesso, risoluzione e sospensione

INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti o altre ragioni motivate; prima del recesso è data comunicazione motivata e 30 giorni per osservazioni. Sono elencate cause di risoluzione ex art.1456 c.c. (perdita requisiti, conflitti di interesse, misure inibitorie, violazioni privacy, ecc.). INPS può sospendere la convenzione in caso di indagini giudiziarie; tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Istruzioni contabili

I conti istituiti per la rilevazione sono: GPA29336 per l'imputazione dei contributi trattenuti, GPA18336 per il debito verso il sindacato (contropartita GPA35042) e GPA24228 per gli importi a rimborso delle spese di esazione. Le rimesse avverranno con le procedure di pagamento centralizzato; Allegato n.2 contiene le variazioni del piano dei conti.

Sottoscrizione

La circolare è firmata dal Direttore Generale Valeria Vittimberga.

Testo integrale

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