Circolare numero 38 del 07-02-2025
Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le aliquote contributive per il 2025 (24% per artigiani, 24,48% per commercianti), il minimale di reddito (€18.555), le modalità di calcolo della contribuzione sul reddito eccedente il minimale e i massimali imponibili (€92.413 o €120.607 a seconda dell'anzianità). Riporta importi del contributo minimo e mensile, le scadenze di versamento mediante F24, le agevolazioni (regime forfettario previdenziale con riduzione 35% e nuova riduzione 50% per iscrizioni 2025) e regole specifiche per imprese con collaboratori, affittacamere e produttori di terzo/quarto gruppo.
Aggiornamento aliquote e regole contributive 2025 per artigiani e commercianti
Punti principali
Aliquote contributive 2025
Per il 2025 l'aliquota generale è del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti (comprende 0,48% aggiuntivo per commercianti: 0,46% al Fondo razionalizzazione rete commerciale e 0,02% alla gestione contributi). Previsto inoltre un contributo maternità di €0,62 mensili.
Riduzioni e agevolazioni per nuovi iscritti 2025
La legge di Bilancio 2025 (art.1, c.186, L. n.207/2024) prevede una riduzione del 50% dei contributi per i lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni speciali artigiani/commercianti; dettagli e modalità di domanda saranno oggetto di successiva circolare.
Minimale di reddito e contributo sul minimale
Per il 2025 il minimale annuo è €18.555,00. Il contributo annuo sul minimale è €4.460,64 per gli artigiani e €4.549,70 per i commercianti; il contributo mensile proporzionale è rispettivamente €371,72 e €379,15. Il minimale e i contributi si riferiscono al reddito attribuito a ciascun soggetto.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo si applica sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2025 eccedenti €18.555 fino a €55.448 con aliquote del 24% (artigiani) e 24,48% (commercianti); per la parte oltre €55.448 si applica un incremento di 1 punto (25% e 25,48%). Il contributo a conguaglio va sommato al contributo sul minimale.
Massimali imponibili e contributo massimo
Per i soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995 il massimale è €92.413; per chi non ha anzianità al 31/12/1995 (iscritti dal 1/1/1996) il massimale è €120.607. Il contributo IVS massimo 2025: artigiani €22.548,77 e commercianti €22.992,35 (con anzianità), oppure artigiani €29.597,27 e commercianti €30.176,18 (senza anzianità).
Contribuzione a saldo e regole di riferimento
Il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF e riferiti all'anno 2025. Se la somma dei versamenti (minimale + conguaglio) è insufficiente è dovuto un saldo entro i termini di pagamento IRPEF. Possibile differimento fino a 30 giorni con maggiorazione dello 0,40% per i pagamenti con scadenze IRPEF; tale maggiorazione si applica anche in caso di compensazione con F24. La base imponibile concordata tramite il concordato preventivo biennale (D.Lgs. 12/2/2024, n.13) è rilevante per i contributi, salvo versamento sul reddito effettivo se superiore.
Imprese con collaboratori
Per imprese familiari legalmente costituite il reddito (e i contributi) si calcola in base alla quota di reddito fiscale attribuita a ciascun soggetto. Per aziende non costituite in imprese familiari il titolare può attribuire quote ai collaboratori, ma il totale non può superare il 49% del reddito globale; i contributi si calcolano sulle quote attribuite.
Affittacamere e produttori di terzo/quarto gruppo
I soggetti affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo: versano i contributi percentuali IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati della contribuzione maternità (€0,62 mensili).
Regime contributivo agevolato (forfettario previdenziale)
Il regime previdenziale forfettario (riduzione contributiva 35%) segue i requisiti già indicati nelle circolari precedenti. Si applicherà nel 2025 ai soggetti già beneficiari nel 2024 che mantengono i requisiti e non hanno rinunciato; i nuovi avvianti 2024 che intendono beneficiare nel 2025 devono comunicare adesione entro il 28/02/2025. Recenti modifiche normative (legge n.190/2014 e successive) hanno introdotto ulteriori cause ostative.
Termini e modalità di versamento
I versamenti si effettuano con modello F24 alle scadenze per le quattro rate del minimale: 16/05/2025, 20/08/2025, 17/11/2025 e 16/02/2026. I contributi sulla quota eccedente il minimale seguono le scadenze IRPEF (saldo e acconti 2025). Dati e importi per F24 sono disponibili nel Cassetto previdenziale; indicazioni integrative nei messaggi n.5769/2012 e n.11762/2013.
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