Circolare numero 34 del 04-02-2025
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 5 febbraio 2025, è pari al 2,90%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della riduzione del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema al 2,90% dal 5 febbraio 2025, si aggiornano le misure degli interessi per dilazioni e differimenti e delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000, tenendo conto anche delle modifiche introdotte dal decreto-legge n.19/2024 (entrato in parte in vigore dal 1° settembre 2024). Vengono indicati i nuovi tassi applicabili, le regole sul ravvedimento operoso e le disposizioni relative alle riduzioni in caso di procedure concorsuali.
Effetti della riduzione del tasso BCE del 30/01/2025 sul calcolo degli interessi e delle sanzioni civili relative ai contributi previdenziali
Punti principali
Premessa
La BCE ha ridotto il tasso delle operazioni di rifinanziamento principali allo 2,90% dal 5/2/2025; tale variazione incide sul calcolo degli interessi di dilazione/differimento e sulle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000, tenendo conto delle modifiche del decreto-legge n.19/2024.
Interesse di dilazione e differimento
Per le rateazioni presentate dal 5/2/2025 l'interesse di dilazione e quello dovuto per autorizzazioni al differimento è fissato all'8,90% annuo; i piani di ammortamento già notificati restano invariati; per i differimenti il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione di gennaio 2025.
Sanzioni civili (art.116, comma 8, lett. a e b)
Per omissione (lett. a) la sanzione è pari all'8,40% annuo (2,90%+5,5); il ravvedimento spontaneo entro 120 giorni limita la sanzione al 2,90% annuo. Per evasione (lett. b) la sanzione ordinaria è 30% annuo, entro il limite del 60%; nel ravvedimento spontaneo entro 12 mesi, pagamento entro 30 giorni comporta 8,40% annuo, entro 90 giorni 10,40% annuo. Nell'ipotesi dell'art.116, comma 10, si applicano i soli interessi legali.
Sanzioni ridotte in procedure concorsuali
In caso di procedure concorsuali e pagamento integrale di contributi e spese, le riduzioni sono calcolate sul tasso ex TUR (oggi 2,90%) per la fattispecie lett. a) e sul TUR maggiorato di 2 punti (4,90%) per la lett. b); la riduzione è subordinata al pagamento integrale e non può essere inferiore all'interesse legale.
Testo integrale
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