Sentenza del 19/05/2015 n. 873 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Detrazioni - Costi sponsorizzazione - Detraibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione dell’IVA sui costi di sponsorizzazione è stata ritenuta spettante, nonostante i costi potessero essere considerati non deducibili ai fini delle imposte dirette per difetto di inerenza. Il diritto alla detrazione rimane acquisito in assenza di prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di circostanze fraudolente, abusive o comunque incompatibili con il sistema IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA relativa a costi di sponsorizzazione ritenuti non inerenti all’attività d’impresa e, pertanto, non deducibili ai fini delle imposte dirette. Il punto centrale era stabilire se la non deducibilità del costo per carenza di inerenza comportasse automaticamente anche l’indetraibilità dell’IVA. È stato affermato che i due piani sono distinti: la detrazione IVA può essere negata solo quando sia provata l’assenza di un collegamento con operazioni soggette a imposta oppure l’esistenza di una condotta fraudolenta o abusiva.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell’imposta
La detrazione dell’IVA sugli acquisti deve essere valutata autonomamente rispetto alla deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette. La mera contestazione dell’inerenza economica del costo non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione.
Principio di neutralità dell’IVA
Il soggetto passivo conserva il diritto alla detrazione quando gli acquisti sono collegati all’attività economica e non risultano coinvolti in frodi o pratiche abusive. La negazione del beneficio richiede una prova concreta dell’irregolarità.
Massime di principio
- La non deducibilità di un costo ai fini delle imposte dirette non comporta automaticamente l’indetraibilità della relativa IVA: i due giudizi devono essere svolti separatamente.
- Per negare la detrazione IVA l’Amministrazione deve dimostrare l’estraneità dell’acquisto all’attività economica, oppure una frode o un abuso del diritto; non è sufficiente una valutazione generica di antieconomicità o non inerenza.
- Nel caso delle sponsorizzazioni è importante documentare il contratto, le prestazioni effettivamente rese, la pubblicità ottenuta, i pagamenti e il collegamento con l’attività d’impresa.
- La detrazione può essere contestata se la sponsorizzazione è fittizia, priva di effettiva controprestazione, estranea all’attività economica o inserita in un’operazione fraudolenta o abusiva.
- La spettanza della detrazione deve essere valutata con riferimento ai presupposti propri dell’IVA e non può essere esclusa automaticamente sulla base dell’esito della verifica ai fini delle imposte dirette.
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