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Direttiva 2018/1027

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018L1027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 aggiorna la direttiva 66/402/CEE sulle sementi di cereali, adeguando le distanze minime di isolamento per la coltivazione di Sorghum spp. alle norme OCSE sui sistemi per le sementi. L’intervento è circoscritto all’allegato I della direttiva 66/402/CEE e introduce una disciplina più precisa per le aree in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense comporta un rischio specifico di impollinazione incrociata. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2018 e applicarle dal 1º gennaio 2019.

Modifica della direttiva 66/402/CEE sulle sementi di cereali, limitatamente alle distanze di isolamento per Sorghum spp.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del recepimento nel diritto nazionale, e incide sulla commercializzazione delle sementi di cereali disciplinata dalla direttiva 66/402/CEE. In particolare riguarda le condizioni di produzione delle sementi di base e certificate di Sorghum spp., con regole specifiche per Sorghum bicolor e suoi ibridi nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense determina un rischio particolare di impollinazione incrociata. La direttiva ha natura di esecuzione e produce effetti nel quadro del SEE.

Modifica delle distanze di isolamento per Sorghum spp.

La direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 interviene sulla direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, limitatamente alle distanze di isolamento applicabili alla coltivazione di Sorghum spp. L’adeguamento recepisce la modifica intervenuta nel 2017 nelle norme OCSE sui sistemi per le sementi, richiamate dalla disciplina unionale per la produzione sementiera.

Contesto e finalità

I considerando spiegano che le condizioni di produzione delle sementi previste dalla direttiva 66/402/CEE si fondano sulle norme internazionali del Seed Scheme dell’OCSE. Poiché la norma OCSE sulle distanze di isolamento per Sorghum spp. è stata aggiornata per tenere conto delle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense crea un problema specifico di impollinazione incrociata, la Commissione ritiene necessario modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.

Ambito della modifica

L’intervento normativo è molto circoscritto: l’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 66/402/CEE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva di esecuzione. Ne consegue che la direttiva non riscrive l’intero regime delle sementi di cereali, ma aggiorna solo i parametri tecnici relativi alle distanze minime da fonti di polline suscettibili di causare impollinazione estranea indesiderabile.

Nuove distanze minime di isolamento

L’allegato sostituisce il punto 2 dell’allegato I della direttiva 66/402/CEE e conferma o stabilisce le seguenti distanze minime:

  • Phalaris canariensis e Secale cereale, esclusi gli ibridi: 300 m per sementi di base e 250 m per sementi certificate;
  • Sorghum spp.: 400 m per sementi di base e 200 m per sementi certificate;
  • xTriticosecale, varietà autoimpollinanti: 50 m per sementi di base e 20 m per sementi certificate;
  • Zea mays: 200 m.

La direttiva aggiunge che tali distanze minime possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. Si tratta quindi di una clausola di flessibilità tecnica, rimessa alla valutazione della protezione effettivamente assicurata nella coltura.

Regola speciale per Sorghum bicolor e suoi ibridi

Per le zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense comporta un problema specifico di impollinazione incrociata, il testo introduce una disciplina rafforzata per Sorghum bicolor e suoi ibridi:

  • le colture destinate alla produzione di sementi di base devono essere isolate ad almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;
  • le colture destinate alla produzione di sementi certificate devono essere isolate ad almeno 400 m.

Questa previsione costituisce una specificazione territoriale e agronomica del regime generale, applicabile solo nelle aree interessate dal rischio indicato.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

L’articolo 2 fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2018. Gli Stati membri devono inoltre applicare le disposizioni di recepimento dal 1º gennaio 2019. Come di consueto per le direttive, viene lasciata agli Stati la scelta della forma e dei mezzi, ma con obbligo di risultato: adeguare il diritto interno alle nuove distanze e alle regole correlate.

Le disposizioni nazionali dovranno contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla disciplina nazionale. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle distanze di isolamento per le sementi di cereali

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 66/402/CEE secondo quanto previsto dall'allegato della direttiva di esecuzione. La modifica riguarda le distanze minime da fonti vicine di polline che possono causare impollinazione estranea indesiderabile per Phalaris canariensis, Secale cereale (esclusi gli ibridi), Sorghum spp., xTriticosecale varietà autoimpollinanti e Zea mays.

Distanze minime per Sorghum spp.

Per Sorghum spp. la nuova tabella fissa una distanza minima di 400 m per la produzione di sementi di base e di 200 m per la produzione di sementi certificate. Il testo precisa inoltre che tali distanze possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

Regole speciali per Sorghum bicolor e suoi ibridi in aree a rischio

Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione incrociata, le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti; per le sementi certificate la distanza minima è di 400 m.

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2018 e di applicarle dal 1º gennaio 2019. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementimercato internocommercio agricolonorme tecniche di produzione

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