Regolamento (UE) 2017/565
Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2017/565 detta la disciplina di dettaglio che completa MiFID II sui requisiti organizzativi delle imprese di investimento e sulle condizioni di esercizio dei servizi e delle attività di investimento. Regola inoltre la classificazione di taluni strumenti e contratti ai fini dell’ambito MiFID, la consulenza in materia di investimenti, l’idoneità e l’appropriatezza, la gestione degli ordini, l’esecuzione alle condizioni migliori, i conflitti di interesse, le registrazioni e gli obblighi di informazione verso clienti e controparti. Sono anche precisati i criteri per internalizzatori sistematici, negoziazione algoritmica e ad alta frequenza, accesso elettronico diretto, mercati di crescita per le PMI, reporting sulle posizioni in derivati su merci e condizioni per la fornitura di dati di mercato da parte di APA e CTP.
Regolamento delegato che integra MiFID II disciplinando requisiti organizzativi, regole di condotta, trasparenza, esecuzione degli ordini, gestione dei conflitti, internalizzatori sistematici, negoziazione algoritmica, mercati di crescita per le PMI e obblighi di reporting/dati di mercato per imprese di investimento e sedi di negoziazione.
Ambito di applicazione
Si applica, in via generale, alle imprese di investimento soggette alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e alle relative attività di investimento, servizi accessori e condizioni di esercizio. Alcune disposizioni si estendono anche agli enti creditizi, alle società di gestione ex direttiva 2009/65/CE e 2011/61/UE, ai mercati regolamentati, agli MTF e OTF, agli APA e ai CTP, nonché ai fornitori di accesso elettronico diretto e ai gestori delle sedi di negoziazione. Il regolamento si applica in tutto il territorio dell’Unione ed è rilevante ai fini del SEE; la data di applicazione è allineata a quella di MiFID II, ossia alla prima data di cui all’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Regolamento delegato (UE) 2017/565
Il regolamento integra in modo analitico la direttiva 2014/65/UE, fornendo il dettaglio operativo di numerosi istituti della MiFID II. La sua funzione è quella di armonizzare requisiti organizzativi, trasparenza, condotta, esecuzione degli ordini, classificazione di strumenti e contratti e disciplina delle sedi di negoziazione, in modo da assicurare applicazione uniforme nell’Unione.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito soggettivo principale è costituito dalle imprese di investimento; tuttavia alcune norme si estendono alle società di gestione di OICVM e FIA, agli enti creditizi e, per specifici profili, a mercati regolamentati, MTF, OTF, APA e CTP. L’articolo 2 introduce definizioni chiave per l’applicazione del regolamento, tra cui soggetto rilevante, analista finanziario, esternalizzazione, operazione di finanziamento tramite titoli, retribuzione e merce.
Comunicazione delle informazioni e supporti durevoli
L’articolo 3 disciplina il ricorso a supporti durevoli elettronici e a siti internet. L’impresa può usare tali strumenti solo se il supporto è appropriato al contesto del rapporto e, per le informazioni non personalizzate via internet, se il cliente acconsente espressamente, viene informato dell’indirizzo del sito e l’informazione resta aggiornata e sempre accessibile. Il regolamento considera sufficiente, come prova dell’accesso regolare a internet, la comunicazione da parte del cliente di un indirizzo e-mail.
Servizi accessori e contratti/strumenti finanziari specifici
L’articolo 4 chiarisce quando un servizio di investimento è prestato a titolo accessorio nell’ambito dell’attività professionale, richiedendo un nesso stretto con l’attività principale, l’assenza di una fonte sistematica di reddito e la mancata promozione autonoma del servizio. Gli articoli 5-8 contengono una disciplina tecnica di forte rilievo per il mercato delle commodity e dei derivati: definiscono i contratti su prodotti energetici all’ingrosso regolati con consegna fisica, il significato di forza maggiore e impossibilità di adempimento in buona fede, i derivati su petrolio e carbone, i contratti equivalenti ad altri derivati finanziari e gli ulteriori derivati rientranti nell’allegato I, sezione C, punto 10, MiFID II.
Valuta, strumenti del mercato monetario e internalizzatori sistematici
L’articolo 9 delimita la consulenza in materia di investimenti come raccomandazione personalizzata rivolta al cliente o al suo agente e presentata come adatta alle sue caratteristiche. L’articolo 10 distingue i contratti a pronti su valute dai contratti derivati e dai mezzi di pagamento, fissando regole sui tempi di regolamento e sul novero delle principali valute. L’articolo 11 definisce gli strumenti del mercato monetario; gli articoli 12-17, invece, stabiliscono soglie quantitative e periodicità di valutazione per gli internalizzatori sistematici, con criteri diversi per azioni, obbligazioni, prodotti strutturati, derivati e quote di emissione.
Negoziazione algoritmica, HFT e accesso elettronico diretto
Gli articoli 18-20 chiariscono che la negoziazione algoritmica comprende anche sistemi che ottimizzano l’esecuzione degli ordini con decisioni automatizzate in fasi di inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione. La tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza viene ancorata a soglie oggettive di messaggi al secondo e i messaggi rilevanti includono quelli relativi a strumenti liquidi e quelli introdotti ai fini di negoziazione, con esclusione dei messaggi dei clienti di accesso elettronico diretto nel calcolo relativo ai fornitori di tale accesso. L’articolo 20 distingue l’accesso elettronico diretto dall’intermediazione elettronica e dalle soluzioni in cui il cliente non controlla la frazione esatta di secondo dell’ordine o la sua durata.
Requisiti organizzativi, compliance e gestione del rischio
Gli articoli 21-25 impongono un assetto organizzativo robusto: struttura gerarchica chiara, controlli interni, sicurezza delle informazioni, continuità operativa, contabilità idonea e monitoraggio dell’efficacia dei sistemi. La funzione di compliance deve essere permanente, efficace e indipendente, con report annuale all’organo di gestione e facoltà di riferire su base ad hoc in caso di rischi rilevanti; la funzione di gestione del rischio e quella di audit interno sono richieste quando proporzionate alla natura e alla complessità dell’attività. L’alta dirigenza resta comunque responsabile del presidio complessivo della conformità.
Reclami, remunerazione e operazioni personali
L’articolo 26 impone procedure di reclamo trasparenti, gratuite e documentate, con possibilità di ricorso a organismi ADR e intervento della funzione di compliance nell’analisi dei dati. L’articolo 27 disciplina le politiche retributive, che devono evitare incentivi distorsivi e fondarsi anche su criteri qualitativi; il testo fornisce una definizione ampia di retribuzione, ricomprendendo benefici monetari e non monetari. Gli articoli 28 e 29 delimitano le operazioni personali dei soggetti rilevanti e vietano sia le operazioni illecite o confliggenti sia la raccomandazione o divulgazione impropria di informazioni a terzi, salvo eccezioni espressamente previste.
Esternalizzazione e fornitori di paesi terzi
Gli articoli 30-32 disciplinano l’esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. L’impresa resta sempre pienamente responsabile, deve stipulare accordi scritti che mantengano i poteri di istruzione, ispezione e recesso, e deve poter cessare l’esternalizzazione senza pregiudicare i clienti. Per i fornitori situati in paesi terzi si aggiungono la necessaria autorizzazione/registrazione nel paese d’origine, la vigilanza efficace e un accordo di cooperazione fra autorità, che deve consentire accesso a documenti, informazioni e collaborazione in caso di violazioni.
Conflitti di interesse e ricerca in materia di investimenti
Gli articoli 33-35 individuano criteri minimi per rilevare conflitti di interesse potenzialmente dannosi e richiedono una politica scritta, un’analisi delle situazioni di rischio, misure organizzative di separazione e un registro delle situazioni confliggenti, con relazione periodica all’alta dirigenza. Gli articoli 36 e 37 distinguono la ricerca in materia di investimenti dalle semplici comunicazioni di marketing e impongono regole severe per l’indipendenza degli analisti, la separazione delle funzioni, il divieto di incentivi indebiti e la limitazione delle operazioni personali sugli strumenti oggetto di ricerca.
Assunzione a fermo, collocamento e strumenti di propria emissione
Gli articoli 38-43 forniscono un quadro dettagliato per underwriting e placing. Prima dell’assunzione del mandato, l’impresa deve informare l’emittente sulle opzioni di finanziamento, sui processi di pricing e assegnazione, sui soggetti coinvolti e sulle misure di gestione dei conflitti. Sono vietate pratiche abusive come laddering e spinning; devono inoltre essere documentate la politica di assegnazione, le istruzioni dei clienti e la catena di controllo delle decisioni, con tenuta di registrazioni complete e accessibili all’autorità competente.
Informazioni al cliente, classificazione, costi e caratteristiche dei prodotti
Gli articoli 44-51 prescrivono che ogni informazione o comunicazione di marketing sia corretta, chiara, non fuorviante, aggiornata e correttamente bilanciata nella presentazione di benefici e rischi. Sono disciplinati anche i criteri per il trattamento delle performance passate e future, l’indicazione del trattamento fiscale e l’uso di nomi di autorità competenti. L’articolo 45 regola la comunicazione della classificazione del cliente; gli articoli 47-49 e 50 impongono informative preventive su impresa, servizi, strumenti finanziari, custodia e rischi, oltre alla disclosure completa dei costi e oneri, con regole specifiche per OICVM, PRIIP, clienti professionali e controparti qualificate.
Consulenza indipendente e valutazione di idoneità/appropriatezza
Gli articoli 52 e 53 impongono un’informativa chiara sulla natura indipendente o meno della consulenza, sulla gamma di strumenti considerati e sui criteri di selezione. Per la consulenza indipendente è richiesto un processo di selezione che sia sufficientemente ampio, rappresentativo e obiettivo; l’impresa non può presentarsi come indipendente se non può effettuare il confronto richiesto. Gli articoli 54-57 disciplinano la raccolta di informazioni su conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi del cliente, la valutazione dell’idoneità e dell’appropriatezza, le evidenze documentali, la relazione di idoneità per il cliente al dettaglio e la nozione di strumento non complesso.
Accordo quadro e comunicazioni periodiche
L’articolo 58 richiede, per i servizi di investimento e accessori elencati, un accordo scritto di base che definisca diritti e obblighi essenziali; per la consulenza l’obbligo scatta quando vi è una valutazione periodica di idoneità. Gli articoli 59-63 disciplinano le conferme di esecuzione degli ordini, i rendiconti del portafoglio, gli avvisi al verificarsi di deprezzamenti del 10 % e i rendiconti degli strumenti o fondi detenuti, con periodicità almeno trimestrale e con informazioni dettagliate su costi, valore di mercato, dividendi, eventi societari, uso di strumenti in operazioni di finanziamento tramite titoli e impatti di eventuale leva.
Best execution e gestione degli ordini
Gli articoli 64-66 stabiliscono i criteri per ottenere il miglior risultato possibile, attribuendo rilievo a caratteristiche del cliente, dell’ordine, dello strumento e della sede di esecuzione. Le imprese devono adottare una politica di esecuzione, riesaminarla almeno una volta all’anno e informare i clienti sulle sedi utilizzate, sui primi cinque esecutori per classe di strumenti e sui fattori di selezione; per i clienti retail conta, in primo luogo, il corrispettivo totale. Gli articoli 67-70 regolano la registrazione e l’assegnazione degli ordini, l’aggregazione, la riassegnazione, l’uso di ordini con limite di prezzo e la loro pubblicazione, imponendo criteri di correttezza, trasparenza e non discriminazione.
Controparti qualificate e sistemi di registrazione
L’articolo 71 consente agli Stati membri di ampliare le categorie di controparti qualificate e detta la procedura per chiedere il trattamento come cliente al dettaglio o professionale, con richiesta scritta e avviso sulle protezioni perse. Gli articoli 72-76 dettano un sistema esteso di record keeping: le registrazioni devono essere recuperabili, non manipolabili e adeguate al tipo di attività; devono coprire politiche, procedure, ordini, operazioni, reclami, conflitti, ricerca, operazioni personali e comunicazioni telefoniche ed elettroniche. È imposto l’avviso al cliente della registrazione delle conversazioni e la conservazione delle copie per cinque anni, estendibile a sette su richiesta dell’autorità.
Mercati di crescita per le PMI
Gli articoli 77-79 stabiliscono quando un emittente è una PMI, quando un MTF può essere registrato come mercato di crescita per le PMI e quando la registrazione può essere revocata. Sono previsti criteri quantitativi sulla capitalizzazione di mercato e sulla dimensione dell’emittente, obblighi sui documenti di ammissione, sulle relazioni finanziarie annuali e semestrali, nonché sulla pubblicazione centralizzata delle informazioni sul sito del gestore o con link diretto al sito dell’emittente.
Obblighi delle sedi di negoziazione e notifiche alle autorità
Gli articoli 80-82 definiscono le circostanze in cui la sospensione o esclusione di uno strumento può danneggiare in modo rilevante gli investitori o il mercato, e i segnali che fanno sorgere l’obbligo di informare immediatamente l’autorità competente per violazioni delle regole, anomalie di negoziazione o possibile abuso di mercato. Le liste contenute nell’allegato III sono non esaustive ma servono come guida operativa per la sorveglianza e la segnalazione.
Posizioni in derivati su merci e dati di mercato
L’articolo 83 disciplina la pubblicazione delle relazioni settimanali sulle posizioni in derivati su merci al superamento di soglie specifiche, tra cui almeno 20 titolari di posizioni e un volume lordo superiore a quattro volte l’offerta consegnabile; sono previste regole sulla soglia aggregata, sulla riservatezza quando i titolari sono meno di cinque e sui tempi di prima pubblicazione. Gli articoli 84-89 impongono ad APA e CTP di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli, non discriminatorie, separate da altri servizi, con struttura tariffaria trasparente, addebito per utente ove possibile, preavviso di 90 giorni sulle modifiche e pubblicazione delle metodologie di costo e dei ricavi.
Importanza sostanziale nello Stato membro ospitante e decorrenza
L’articolo 90 individua i criteri per cui le operazioni di un mercato regolamentato, di un MTF o di un OTF sono considerate di importanza sostanziale nello Stato membro ospitante, con conseguenze per gli accordi di cooperazione tra autorità competenti. L’articolo 91 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dalla stessa data prevista per MiFID II.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e definizioni
Il capo II, talune sezioni del capo III e altre disposizioni si applicano anche alle società di gestione di OICVM e FIA; i riferimenti alle imprese di investimento comprendono gli enti creditizi e quelli agli strumenti finanziari comprendono i depositi strutturati, nei limiti dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, soggetto rilevante, analista finanziario, esternalizzazione, persona con legami di parentela, SFT, retribuzione e merce.
Modalità di fornitura delle informazioni
L’articolo 3 disciplina l’uso di supporti durevoli non cartacei e dei siti internet: l’uso è consentito solo se appropriato al contesto del rapporto e se il cliente sceglie specificamente tale supporto; per i siti internet occorrono consenso espresso, comunicazione dell’indirizzo, aggiornamento e accessibilità continuativa. La disponibilità di un indirizzo e-mail è prova dell’accesso regolare a internet.
Prestazione accessoria di servizi di investimento
L’articolo 4 precisa quando un servizio di investimento è prestato a titolo accessorio nell’attività professionale: è necessario un collegamento stretto e fattuale con l’attività principale, assenza di una fonte sistematica di reddito e mancanza di promozione autonoma del servizio, salvo comunicazione dell’accessorietà.
Qualificazione dei contratti energetici e degli strumenti derivati
Gli articoli 5-8 chiariscono quando un contratto su prodotti energetici all’ingrosso è da considerare regolato con consegna fisica, quali clausole di forza maggiore e impossibilità in buona fede non ne alterano la qualificazione, e quali metodi di consegna sono ammessi. Sono definiti i derivati energetici su petrolio e carbone, i contratti equivalenti ad altri strumenti finanziari derivati, i contratti a pronti, i contratti a scopo commerciale, nonché gli ulteriori contratti derivati compresi nell’allegato I, sezione C, punto 10, MiFID II.
Consulenza in materia di investimenti e strumenti valutari
L’articolo 9 definisce la raccomandazione personalizzata; l’articolo 10 esclude taluni contratti di cambio dall’ambito degli strumenti finanziari, distinguendo i contratti a pronti, i mezzi di pagamento e i contratti non negoziati in sede. Sono fissate regole specifiche sui tempi di regolamento e sulle principali valute considerate, nonché sulla natura dei contratti di swap e opzione su valuta.
Strumenti del mercato monetario, internalizzatori sistematici e soglie quantitative
L’articolo 11 include buoni del tesoro, certificati di deposito, commercial paper e strumenti equivalenti tra gli strumenti del mercato monetario, con scadenza originaria non superiore a 397 giorni. Gli articoli 12-17 fissano le soglie per qualificare un’impresa come internalizzatore sistematico per azioni, obbligazioni, prodotti strutturati, derivati e quote di emissione, con valutazione trimestrale sui dati degli ultimi sei mesi e criteri percentuali/di frequenza specifici per ciascuna categoria.
Negoziazione algoritmica, HFT e accesso elettronico diretto
Gli articoli 18-20 chiariscono quando un sistema opera con intervento umano limitato, precisano i criteri per l’elevato traffico infragiornaliero di messaggi nella negoziazione algoritmica ad alta frequenza e definiscono l’accesso elettronico diretto, escludendo l’intermediazione online e talune soluzioni di smart order routing se il cliente non controlla la tempistica di inserimento e la durata dell’ordine.
Requisiti organizzativi generali
Gli articoli 21-25 impongono struttura organizzativa chiara, procedure di controllo interno, sicurezza e continuità operativa, politiche contabili, funzioni di compliance, risk management e audit interno, nonché responsabilità specifiche dell’alta dirigenza e, se presente, della funzione di vigilanza. Sono previste valutazioni periodiche dell’efficacia dei controlli e report scritti almeno annuali su compliance, rischio e audit.
Trattamento dei reclami e politiche retributive
L’articolo 26 impone procedure trasparenti, gratuite ed efficaci per il trattamento dei reclami, con registrazione delle segnalazioni e possibilità di ricorso ad ADR; la funzione di compliance ne analizza i dati. L’articolo 27 richiede politiche retributive coerenti con il miglior interesse del cliente, applicabili a tutti i soggetti rilevanti e basate anche su criteri qualitativi; è richiesto un equilibrio tra componenti fisse e variabili.
Operazioni personali, esternalizzazione e controlli su fornitori terzi
Gli articoli 28-32 delimitano le operazioni personali dei soggetti rilevanti, vietando operazioni illecite o confliggenti, nonché consigli o comunicazioni indebite a terzi. Sono inoltre definiti i criteri per qualificare una funzione come essenziale o importante, le condizioni dell’esternalizzazione e i requisiti aggiuntivi per fornitori situati in paesi terzi, compresi accordi di cooperazione tra autorità.
Conflitti di interesse e ricerca in materia di investimenti
Gli articoli 33-37 individuano le situazioni generatrici di conflitto, i contenuti minimi della politica sui conflitti e il registro dei conflitti. L’articolo 36 distingue la ricerca in materia di investimenti dalle comunicazioni di marketing; l’articolo 37 detta requisiti organizzativi supplementari per analisti e produzione/diffusione della ricerca, con regole sulle operazioni personali, sulle barriere informative e sui rapporti con gli emittenti.
Assunzione a fermo, collocamento e strumenti propri
Gli articoli 38-43 disciplinano le informazioni da fornire all’emittente, la gestione centralizzata dei mandati, la determinazione del prezzo, la gestione delle assegnazioni e dei conflitti di interesse, le pratiche vietate come laddering e spinning, la consulenza su strumenti di propria emissione e la tenuta di registrazioni sulla catena decisionale e sulle istruzioni ricevute.
Informazioni ai clienti, classificazione e trasparenza di prodotto
Gli articoli 44-51 stabiliscono le caratteristiche delle informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, comprese le regole per confronti, rendimenti passati e futuri, fiscalità e uso di nomi di autorità. Sono regolati i contenuti dell’informativa sulla classificazione dei clienti, sull’impresa e sui servizi offerti, sugli strumenti finanziari, sulla salvaguardia di strumenti e fondi dei clienti e sui costi e oneri, con specifiche per OICVM e PRIIP.
Consulenza indipendente e idoneità
Gli articoli 52-57 impongono di chiarire se la consulenza è indipendente o meno, la gamma di strumenti presi in considerazione e i criteri di selezione. Per la consulenza indipendente sono fissati requisiti di ampiezza e rappresentatività del campione analizzato e l’obbligo di separare consulenza indipendente e non indipendente. Gli articoli 54-56 disciplinano la valutazione di idoneità e appropriatezza, le informazioni da raccogliere, l’analisi costi-benefici nei cambi di investimento, il contenuto della relazione di idoneità e le registrazioni connesse; l’articolo 57 definisce quando uno strumento è "non complesso".
Accordi con i clienti e comunicazioni periodiche
L’articolo 58 richiede un accordo quadro scritto con il cliente per i servizi di investimento e accessori, con indicazione di diritti e obblighi essenziali. Gli articoli 59-63 disciplinano le conferme e i rendiconti per gli ordini eseguiti, la gestione del portafoglio, le controparti qualificate e i rendiconti sugli strumenti o fondi detenuti, includendo soglie di deprezzamento del 10 % per gli avvisi automatici e frequenze minime trimestrali o mensili a seconda del servizio.
Esecuzione alle condizioni migliori e gestione degli ordini
Gli articoli 64-70 definiscono i criteri di best execution, la politica di esecuzione, il dovere di agire nel miglior interesse del cliente per ricezione/trasmissione ordini e gestione del portafoglio, le informazioni da pubblicare sulle prime cinque sedi/entità per classe di strumenti, l’obbligo di riesame annuale della strategia, i principi di gestione degli ordini, aggregazione e assegnazione, nonché la disciplina degli ordini con limite di prezzo non eseguiti su azioni.
Controparti qualificate e registrazioni
L’articolo 71 disciplina la qualificazione e la possibile riclassificazione delle controparti qualificate, richiedendo in taluni casi richiesta scritta e avviso sui diritti rinunciati. Gli articoli 72-76 stabiliscono un sistema dettagliato di tenuta delle registrazioni, compresi ordini, operazioni, politiche, reclami, operazioni personali e registrazione di conversazioni telefoniche/comunicazioni elettroniche, con conservazione almeno quinquennale e, su richiesta dell’autorità, fino a sette anni per le registrazioni delle comunicazioni.
Mercati di crescita per le PMI
Gli articoli 77-79 definiscono i criteri per considerare una PMI un emittente con capitalizzazione inferiore a 200 milioni di euro, o un emittente non quotato che soddisfa due dei tre criteri dimensionali. Sono poi disciplinate le condizioni di registrazione e revoca della qualifica di mercato di crescita per le PMI, inclusi i requisiti sul documento di ammissione, sulla pubblicazione di relazioni finanziarie e sulla disponibilità sul sito del gestore del mercato.
Obblighi operativi delle sedi di negoziazione
Gli articoli 80-83 individuano le circostanze in cui la sospensione o esclusione dalla negoziazione può arrecare danno rilevante agli investitori o al mercato, e i segnali che impongono l’obbligo di informare l’autorità competente per violazioni delle regole, condizioni anormali o possibili abusi di mercato. È inoltre previsto il regime di pubblicazione settimanale delle posizioni in derivati su merci al superamento di specifiche soglie numeriche e quantitative.
Fornitura dei dati di mercato da APA e CTP
Gli articoli 84-89 fissano i principi per fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli, basati sui costi e su un margine ragionevole, in modo non discriminatorio, separato da altri servizi e con addebito per utente salvo sproporzione. È imposta pubblicità delle tariffe, dei contenuti dei dati, della metodologia di costing, dei ricavi e dei futuri cambi tariffari con preavviso di almeno 90 giorni.
Importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante e applicazione
L’articolo 90 definisce i criteri per considerare sostanziali le operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante, con effetti sui rapporti di vigilanza. L’articolo 91 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dalla data prevista dalla direttiva 2014/65/UE.
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