Regolamento (UE) 2016/666
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/666 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di un adattatore AC/DC nella nomenclatura combinata, individuandolo nel codice NC 8504 40 82 come raddrizzatore. La misura mira a garantire un’applicazione uniforme della NC in tutta l’Unione, sulla base delle regole generali di interpretazione della nomenclatura e della descrizione tecnica del prodotto. È prevista una clausola transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili con la nuova classificazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un adattatore AC/DC come raddrizzatore, con disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare al convertitore statico in alloggiamento di plastica (adattatore AC/DC) destinato a trasformare corrente alternata 100–240 V in corrente continua 12 V, 1,5 A. Il regolamento vincola la classificazione doganale nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti, inoltre, le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate per le merci interessate ma non conformi alla nuova classificazione, che possono continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore. Non disciplina altre merci oltre a quelle specificamente indicate nell’allegato.
Classificazione di un adattatore AC/DC nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/666 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura riguarda un convertitore statico in alloggiamento di plastica, presentato come adattatore AC/DC, e ne fissa la corretta classificazione doganale nell’Unione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la necessità di garantire un’interpretazione uniforme della nomenclatura combinata e delle regole generali di classificazione. Il regolamento si fonda sul regolamento (CEE) n. 2658/87, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), che consente l’adozione di disposizioni di classificazione delle merci.
Oggetto della classificazione
L’allegato descrive un adattatore AC/DC destinato a convertire corrente alternata 100–240 V in corrente continua 12 V, 1,5 A. Il prodotto è dotato di spina per il collegamento alla rete elettrica e di cavo da 1,5 m con connettore in corrente continua; è presentato per alimentare un decoder, ma può essere usato anche per diverse altre apparecchiature, tra cui:
- apparecchiature per le telecomunicazioni;
- macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione;
- apparecchiature di registrazione o riproduzione audio/video;
- apparecchi domestici;
- apparecchiature di radionavigazione.
Sulla base di tali caratteristiche, il prodotto è classificato nel codice NC 8504 40 82 come raddrizzatore.
Ragioni della classificazione
La Commissione precisa che la classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo delle voci e sottovoci pertinenti. È espressamente esclusa la classificazione nel codice NC 8504 40 30, riservato ai convertitori statici del tipo utilizzato con apparecchiature per telecomunicazioni e macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, poiché il dispositivo in questione è concepito per alimentare più tipi di apparecchiature elettriche.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela, in via transitoria, le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate ma non conformi alla nuova classificazione. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in linea con l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi sull’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’adattatore AC/DC descritto, la classificazione è fissata nel codice NC 8504 40 82.
Motivazione tecnica della classificazione
La classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8504, 8504 40 e 8504 40 82. È escluso il codice NC 8504 40 30, perché il prodotto è progettato per fornire corrente a diverse apparecchiature elettriche e non solo a quelle per telecomunicazioni o elaborazione automatica dei dati.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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