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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/648

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/648 della Commissione, del 25 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una determinata data, i valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione quotidiana di tali valori in funzione di dati giornalieri variabili. L'allegato riporta i valori per specifici codici NC e origini di paesi terzi, compresa la categoria "ZZ" per le altre origini. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati dai relativi codici NC e, per ciascuna origine di paese terzo, dal corrispondente valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg. L'ambito territoriale è quello dell'Unione europea e l'efficacia decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento non contiene esclusioni espresse, ma opera solo per i prodotti e i periodi richiamati dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/648 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione di tali valori in base a dati giornalieri variabili.

Base giuridica e funzione del meccanismo del prezzo di entrata

L'atto richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il considerando 1 chiarisce che i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione discendono dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round. Il considerando 2 precisa che il valore è calcolato ciascun giorno feriale e che, proprio per la natura variabile dei dati utilizzati, il regolamento produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli individuati nell'allegato mediante codici NC. Per ciascun prodotto, sono indicati i valori forfettari per specifiche origini di paesi terzi, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini".

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per i seguenti codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascuna voce sono specificate le origini rilevanti, tra cui, a titolo esemplificativo, IL, MA, TR, AR, EG, BR, CL, CN, NZ, US e ZA, oltre alla categoria ZZ. Tali valori costituiscono il parametro da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata all'importazione.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito tecnico dei prodotti interessati

L'allegato elenca i valori forfettari per specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione per origine di paese terzo e valori espressi in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Dai considerando emerge che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio esteroorganizzazione comune dei mercatiortofrutta

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