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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/647

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/647 della Commissione, del 25 aprile 2016, recante duecentoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32016R0647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione modifica il regolamento (CE) n. 881/2002 aggiornando l'allegato I con cinque nuove persone fisiche inserite nell'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di capitali e risorse economiche. La modifica recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 20 aprile 2016. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione, al fine di garantire l'immediata efficacia delle misure restrittive.

Aggiornamento dell'elenco di persone fisiche soggette a congelamento di capitali e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, mediante l'aggiunta di cinque nuove designazioni legate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone, gruppi ed entità inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina misure restrittive nei confronti di soggetti associati alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L'effetto principale riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone designate. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce un regime autonomo, ma modifica l'elenco esistente.

Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/647 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La misura è adottata per allineare l'elenco europeo alle decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che il 20 aprile 2016 ha aggiunto cinque persone fisiche all'elenco dei soggetti designati.

Contesto e finalità

Il regolamento (CE) n. 881/2002 contiene nell'allegato I l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il presente atto di esecuzione non istituisce un nuovo regime, ma aggiorna tale elenco per assicurare l'effettività e l'attualità delle misure restrittive.

Base giuridica

La Commissione adotta il regolamento richiamando l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Tali disposizioni consentono l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive.

Modifica dell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. In tale allegato vengono aggiunte cinque nuove voci nella sezione dedicata alle "Persone fisiche":

  • Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, con diversi alias, nato il 3 settembre 1984 ad Al Muharraq (Bahrain), cittadino bahreinita con cittadinanza revocata nel gennaio 2015, corredato di numeri di passaporto e documento nazionale;
  • Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, con alias indicati, nato il 19 gennaio 1986, cittadino saudita, con indirizzo nella Repubblica araba siriana e numeri di passaporto sauditi;
  • Tuah Febriwansyah, con alias indicati, nato il 18 febbraio 1968 a Giacarta, cittadino indonesiano, con indirizzo in Indonesia e numero di carta d'identità nazionale;
  • Husayn Juaythini, con alias indicati, nato il 3 maggio 1977 nel campo profughi di Nuseirat, Striscia di Gaza, cittadino palestinese, con indirizzo nei Territori palestinesi e numero di passaporto palestinese;
  • Muhammad Sholeh Ibrahim, con alias indicati, nato nel settembre 1958 a Demak, cittadino indonesiano. Per tutte le persone designate è indicata la data di designazione del 20 aprile 2016 ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore e portata applicativa

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale. Ciò garantisce l'effetto immediato del congelamento nei confronti dei soggetti appena inseriti nell'elenco.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte cinque voci all'elenco delle "Persone fisiche" soggette al congelamento di capitali e risorse economiche.

Nuove designazioni inserite nell'elenco delle persone fisiche

Sono inseriti: Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali; Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani; Tuah Febriwansyah; Husayn Juaythini; Muhammad Sholeh Ibrahim. Per ciascuno sono indicati alias, dati identificativi e, ove presenti, data e luogo di nascita, nazionalità, indirizzo, numeri di passaporto o documento d'identità e la data di designazione del 20 aprile 2016 ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e finalità sanzionatoria

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. La finalità è mantenere aggiornato l'elenco sanzionatorio in coerenza con la decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 20 aprile 2016.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di capitali

Testo integrale

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