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Circolare

Circolare INAIL n. 60 del 25 novembre 1992

Interesse di rateazione e di dilazione. Decreti del Ministero del Tesoro 8, 10 e 16 ottobre 1992.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i nuovi tassi di interesse per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL, fissati da tre decreti ministeriali dell’8, 10 e 16 ottobre 1992. I tassi applicabili sono rispettivamente del 26,00% dal 15 ottobre 1992, del 26,875% dal 27 ottobre 1992 e del 27,75% dal 2 novembre 1992. Le nuove misure valgono per le istanze presentate dalle rispettive date di decorrenza e, secondo le regole già richiamate dall’Istituto, anche per le domande precedenti se il piano di rateazione è stato comunicato dalla Sede nelle medesime date o successivamente. La circolare precisa inoltre che la variazione del tasso incide anche sul calcolo delle somme aggiuntive.

Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi: aggiornamento ottobre-novembre 1992

Interesse di rateazione e di dilazione dei debiti contributivi: aggiornamento ottobre-novembre 1992

La circolare dell’INAIL aggiorna i tassi di interesse dovuti dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori, in attuazione di tre decreti del Ministero del Tesoro emanati nell’ottobre 1992. L’intervento si colloca nel quadro normativo richiamato dall’art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Nuove misure del tasso di interesse

La circolare dà atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tre distinti decreti ministeriali che hanno fissato progressivamente il tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni contributive:

  • decreto ministeriale 8 ottobre 1992: tasso del 26,00%, con decorrenza 15 ottobre 1992;
  • decreto ministeriale 10 ottobre 1992: tasso del 26,875%, con decorrenza 27 ottobre 1992;
  • decreto ministeriale 16 ottobre 1992: tasso del 27,75%, con decorrenza 2 novembre 1992.

Tali misure sostituiscono quelle precedenti a decorrere dalle rispettive date indicate e costituiscono il parametro da applicare ai piani di rateazione e dilazione successivi.

Ambito di applicazione

I nuovi tassi si applicano nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire, rispettivamente, dal 15 ottobre 1992, dal 27 ottobre 1992 e dal 2 novembre 1992. L’applicazione avviene secondo le consuete modalità operative previste dall’Istituto.

Applicazione alle istanze presentate in precedenza

La circolare richiama espressamente il criterio già affermato nella circolare n. 51/1982. In base a tale criterio, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate anteriormente alle date sopra indicate, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 15 ottobre 1992 o successiva, in data 27 ottobre 1992 o successiva, ovvero in data 2 novembre 1992 o successiva, secondo il relativo scaglione temporale.

Incidenza sul calcolo delle somme aggiuntive

Viene inoltre precisato che la decorrenza delle variazioni del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988. La variazione del tasso, dunque, non rileva soltanto per il piano di ammortamento delle rate, ma anche per il calcolo degli importi accessori connessi all’inadempimento o al ritardo.

Prospetto riepilogativo dei tassi

In allegato alla circolare è richiamato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, in vigore dal 29 dicembre 1978. Il prospetto riporta l’evoluzione storica delle percentuali, con indicazione delle date dei decreti, delle decorrenze e dei riferimenti alle precedenti circolari, fino ai valori introdotti nell’ottobre e novembre 1992.

Punti principali

Nuovi tassi di interesse deliberati nel 1992

Sono richiamati tre decreti del Ministero del Tesoro pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre e novembre 1992. Essi fissano il tasso per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi nella misura del 26,00% (decreto 8 ottobre 1992), 26,875% (decreto 10 ottobre 1992) e 27,75% (decreto 16 ottobre 1992).

Decorrenza delle nuove misure

La decorrenza indicata dalla circolare è: 15 ottobre 1992 per il tasso del 26,00%, 27 ottobre 1992 per il tasso del 26,875% e 2 novembre 1992 per il tasso del 27,75%. Le date coincidono con l’efficacia operativa delle nuove misure nei confronti dei datori di lavoro.

Ambito di applicazione delle nuove percentuali

I nuovi tassi si applicano ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o di dilazione a partire dalle rispettive date di decorrenza, secondo le consuete modalità previste dall’Istituto. La circolare chiarisce quindi il collegamento tra la data dell’istanza e il tasso da applicare.

Applicazione anche alle istanze già presentate

In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima delle date sopra indicate, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 15 ottobre 1992 o successiva, in data 27 ottobre 1992 o successiva, oppure in data 2 novembre 1992 o successiva, a seconda del tasso applicabile.

Effetti sul calcolo delle somme aggiuntive

La circolare specifica che la decorrenza delle variazioni del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.

Prospetto riepilogativo dei tassi storici

È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con indicazione delle varie decorrenze e dei relativi riferimenti di circolare. Il prospetto documenta l’evoluzione storica dei tassi fino alle misure introdotte nell’ottobre e novembre 1992.

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