Circolare INAIL n. 62 del 10 dicembre 1992
Computo della retribuzione imponibile. Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166. Indennità di trasferta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL chiarisce il regime contributivo delle indennità di trasferta corrisposte ai trasfertisti fissi, richiamando la circolare n. 58/1991 e l'articolo 9-ter della legge n. 166/1991. Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale, viene confermata la natura innovativa della disciplina introdotta dalla legge del 1991, con esenzione contributiva nella misura del 50% a decorrere dall'entrata in vigore della norma. Per il periodo anteriore, fino al 15 giugno 1991, resta invece dovuto il contributo sull'intero importo delle indennità, con conseguente recupero dei premi non versati.
Computo della retribuzione imponibile e indennità di trasferta per i trasfertisti fissi
Computo della retribuzione imponibile e indennità di trasferta per i trasfertisti fissi
La circolare INAIL n. 62 del 10 dicembre 1992 interviene per precisare il regime contributivo applicabile alle diarie, missioni e indennità di trasferta corrisposte ai cosiddetti trasfertisti fissi. Il chiarimento si colloca in integrazione alla circolare n. 58/1991 e riguarda, in particolare, l'effetto dell'articolo 9-ter della legge n. 166/1991.
Quadro normativo di riferimento
L'Istituto richiama il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto natura innovativa all'articolo 9-ter della legge n. 166/1991. Da tale impostazione deriva un regime contributivo caratterizzato da un'esenzione pari al 50% per le indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori che, per contratto, prestano attività in luoghi variabili e sempre diversi dalla sede aziendale.
Periodo anteriore all'entrata in vigore della legge
La circolare precisa però che, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 166/1991, e comunque fino al 15 giugno 1991, permaneva l'obbligo contributivo sull'intero ammontare degli emolumenti in questione. Ne consegue che le somme corrisposte in tale arco temporale restano assoggettate a contribuzione piena.
Attività di recupero dei premi
In applicazione di tale principio, le Unità operative sono invitate ad attivare tutti i mezzi di recupero dei premi assicurativi non versati dai datori di lavoro sulle indennità di trasferta corrisposte prima del 15 giugno 1991. Il chiarimento ha quindi una portata essenzialmente operativa, finalizzata a consentire il recupero delle maggiori somme dovute a titolo di premi assicurativi.
Punti principali
Richiamo alla disciplina dei trasfertisti fissi
La circolare interviene in integrazione alla circolare n. 58/1991, punto 3, lettera a), con riferimento al trattamento contributivo delle diarie, missioni o indennità corrisposte ai cosiddetti trasfertisti fissi, ossia ai lavoratori tenuti contrattualmente a svolgere l'attività in luoghi variabili e sempre diversi dalla sede aziendale.
Effetti dell'articolo 9-ter della legge n. 166/1991
Viene precisato che il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale ha riconosciuto natura innovativa all'articolo 9-ter della legge n. 166/1991, che ha introdotto un regime di contribuzione con esenzione pari al 50% sulle indennità di trasferta.
Recupero dei premi per il periodo precedente al 15 giugno 1991
Per le indennità corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge n. 166/1991, la circolare afferma che fino al 15 giugno 1991 permaneva l'obbligo contributivo sull'intero ammontare degli emolumenti. Le Unità operative devono quindi attivare tutti i mezzi di recupero dei premi assicurativi non versati dai datori di lavoro.
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