Circolare INAIL n. 61 del 03 dicembre 1992
Convenzione INAIL-ACLI per l'esazione della quota associativa, decorrenza 1° luglio 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’approvazione e l’operatività della convenzione tra INAIL e ACLI per il prelievo dei contributi associativi annuali mediante ritenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative. Vengono disciplinate l’acquisizione e la gestione delle deleghe, le modalità di digitazione nei sistemi INAIL, la revoca e la validità delle deleghe multiple. La decorrenza formale della convenzione è fissata al 1° luglio 1992, ma per ragioni tecniche la ritenuta è applicata dal mese di ottobre 1992 alle deleghe pervenute alle Sedi dal luglio 1992.
Convenzione INAIL-ACLI per l'esazione della quota associativa con ritenuta sulle prestazioni, decorrenza dal 1° luglio 1992
Convenzione INAIL-ACLI per l'esazione della quota associativa
La circolare illustra la convenzione tra INAIL e ACLI per la riscossione dei contributi associativi annuali mediante trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative erogate dall'Istituto. Vengono definite sia le categorie di prestazioni interessate sia le procedure amministrative e informatiche necessarie alla gestione delle deleghe.
Approvazione e base normativa
Il Comitato esecutivo ha approvato la convenzione nella seduta del 2 aprile 1992; il testo è stato sottoscritto il 20 maggio 1992 ai sensi dell'articolo 1-undecies della legge n. 641 del 21 ottobre 1978. La disciplina pattizia regola la riscossione della quota associativa attraverso ritenute operate dall'INAIL sulle prestazioni continuative, sulla base della delega conferita dall'iscritto.
Soggetti per i quali è possibile la delega
Le ACLI devono raccogliere la delega in duplice esemplare, utilizzando il fac-simile allegato alla convenzione. Possono rilasciare la delega:
- i titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- i titolari di rendita ai superstiti ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965;
- le vedove e gli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
- gli infortunati indennizzati in capitale, titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965.
Le ACLI devono poi trasmettere copia della delega alle Sedi INAIL territorialmente competenti entro l'ultimo giorno di ogni mese.
Gestione operativa delle deleghe
Le Unità operative devono segnalare con tempestività alla Direzione generale le deleghe pervenute, secondo le modalità già in uso. Per le deleghe su rendita diretta occorre valorizzare il campo "COD/DEC.A.N.M.I.L." della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "L" e la decorrenza espressa in mese e anno. Per le deleghe su rendita ai superstiti va utilizzata la mappa "Basi di calcolo nucleo", sempre con il codice "L" e la relativa decorrenza.
Revoca, deleghe multiple e rinnovo
Per la revoca della delega continua ad applicarsi il codice "R" con la decorrenza in mese e anno. In caso di deleghe multiple, se arriva una nuova delega per un soggetto per il quale risulta già memorizzata una delega a favore di altra associazione, deve essere registrato il nuovo codice con la nuova decorrenza sulla precedente posizione: è valida soltanto l'ultima delega in ordine cronologico.
La delega si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca comunicata dalle ACLI almeno due mesi prima della scadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Sede INAIL che gestisce la prestazione, con indicazione della data di cessazione della ritenuta. Le ACLI si fanno inoltre carico della restituzione dei contributi associativi riscossi dall'INAIL ma non dovuti dall'iscritto o dai suoi aventi causa, compresi i casi di revoca.
Decorrenza applicativa della ritenuta
La convenzione produce effetti formali dal 1° luglio 1992. Tuttavia, per esigenze tecniche connesse alla procedura meccanizzata di pagamento delle rendite, la contabilizzazione viene attivata dal mese di ottobre 1992. Pertanto, la ritenuta sui ratei della rendita o dell'assegno continuativo mensile si applica con decorrenza ottobre 1992 a tutte le deleghe pervenute alle Sedi INAIL dal luglio 1992, a prescindere dalla data di sottoscrizione.
Punti principali
Approvazione della convenzione INAIL-ACLI
Il Comitato esecutivo, nella seduta del 2 aprile 1992, ha approvato la convenzione INAIL-ACLI, sottoscritta il 20 maggio 1992 ai sensi dell'articolo 1-undecies della legge n. 641 del 21 ottobre 1978. La convenzione disciplina la riscossione dei contributi annuali associativi tramite ritenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative erogate dall'INAIL, sulla base delle deleghe degli iscritti.
Soggetti interessati e acquisizione della delega
Le ACLI devono acquisire la delega in duplice esemplare secondo il fac-simile allegato alla convenzione. La delega riguarda i titolari di rendita per inabilità permanente, i titolari di rendita ai superstiti, le vedove e gli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni, nonché gli infortunati indennizzati in capitale titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965.
Trasmissione delle deleghe alle Sedi INAIL
Le ACLI devono trasmettere copia della delega acquisita alle Sedi INAIL competenti per territorio entro l'ultimo giorno di ogni mese.
Modalità operative di digitazione delle deleghe
Le Unità operative devono segnalare tempestivamente alla Direzione generale le deleghe pervenute. Per la delega su rendita diretta va compilato il campo "COD/DEC.A.N.M.I.L." della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "L" e la decorrenza in mese e anno; per la delega su rendita ai superstiti si utilizza il campo "COD/DEC.A.N.M.I.L." della mappa "Basi di calcolo nucleo" con il codice "L" e la relativa decorrenza.
Revoca e deleghe multiple
Per la revoca resta valido il codice "R" con indicazione della decorrenza in mese e anno. In caso di deleghe multiple, se per lo stesso titolare esiste già una delega memorizzata a favore di altra associazione, va digitato il nuovo codice e la nuova decorrenza sulla precedente: è valida soltanto l'ultima delega pervenuta in ordine cronologico.
Rinnovo tacito e restituzione degli importi non dovuti
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca comunicata dalle ACLI almeno due mesi prima della scadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Sede INAIL che gestisce la prestazione, con indicazione della data di cessazione della ritenuta. Le ACLI provvedono direttamente, a proprio carico, alla restituzione dei contributi associativi riscossi dall'INAIL e non dovuti dall'iscritto o dai suoi aventi causa, anche in relazione alle revoche.
Decorrenza della ritenuta
La convenzione decorre formalmente dal 1° luglio 1992 ai sensi dell'articolo 6. Tuttavia, per esigenze tecniche della procedura meccanizzata di pagamento delle rendite, le operazioni di contabilizzazione sono attivate dal mese di ottobre 1992. Di conseguenza, la ritenuta sui ratei della rendita o dell'assegno continuativo mensile viene effettuata, con decorrenza ottobre 1992, per tutte le deleghe pervenute alle Sedi INAIL a partire dal luglio 1992, indipendentemente dalla data di sottoscrizione.
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