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Circolare

Circolare INAIL n. 57 del 20 novembre 1992

Autoliqiodazione del premio assicurativo. Compensazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL n. 57 del 20 novembre 1992 modifica le istruzioni sull’autoliquidazione del premio assicurativo consentendo ai datori di lavoro di effettuare il conguaglio tra regolazione passiva e rata anticipata dell’anno in corso anche quando il premio anticipato relativo all’anno cui si riferisce la regolazione non sia stato interamente versato. Ai fini del calcolo della compensazione, l’importo della regolazione passiva va ridotto della quota di premio anticipato non pagata. La circolare chiarisce inoltre cosa debba intendersi per "premio anticipato non versato" e indica che l’ammontare complessivo è riportato nel mod. 10/SM.

Autoliquidazione del premio assicurativo: compensazione tra regolazione passiva e rata anticipata

Autoliquidazione del premio assicurativo. Compensazione

La circolare INAIL n. 57 del 20 novembre 1992 interviene sulla disciplina dell’autoliquidazione del premio assicurativo, con particolare riguardo alla compensazione tra regolazione passiva e rata anticipata. L’obiettivo dichiarato è quello di normalizzare le partite contabili in bilancio e di limitare, per quanto possibile, il problema dei rimborsi connessi alle regolazioni passive, in coerenza con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Modifica delle istruzioni precedenti

La disposizione integra e modifica quanto già previsto al punto 7, pagina 5, della circolare n. 12/73 T.U. del 5 febbraio 1991. La novità consiste nel consentire ai datori di lavoro di effettuare il conguaglio tra regolazione passiva e rata anticipata dell’anno assicurativo in corso anche nei casi in cui il premio anticipato dell’anno cui si riferisce la regolazione non risulti integralmente versato.

Modalità di calcolo della compensazione

Quando il premio anticipato dell’anno di riferimento della regolazione è stato pagato solo in parte, il soggetto interessato deve determinare l’importo effettivamente compensabile sottraendo dalla regolazione passiva la quota di premio anticipato ancora non versata. Solo dopo tale riduzione è possibile effettuare il conguaglio con la rata anticipata dell’anno in corso.

Nozione di "premio anticipato non versato"

La circolare chiarisce espressamente che rientrano nella nozione di "premio anticipato non versato":

  • il ratino o la rata premio e le relative integrazioni;
  • il premio omesso per differenza tasso;
  • il premio omesso per tardiva inclusione di componenti il nucleo artigiano.

Indicazioni operative sul modello 10/SM

Per agevolare la verifica degli importi, la circolare precisa che l’ammontare di tutto ciò che è considerato premio anticipato è riportato sul mod. 10/SM nel campo "importo della rata anticipata". Tale indicazione consente di individuare l’ammontare rilevante ai fini del calcolo della compensazione.

Punti principali

Finalità dell’intervento

La circolare interviene per normalizzare le partite iscritte in bilancio e per ridurre al minimo il ricorso ai rimborsi per regolazioni passive, in coerenza con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’aggiornamento modifica e integra quanto previsto al punto 7, pagina 5, della circolare n. 12/73 T.U. del 5 febbraio 1991.

Compensazione tra regolazione passiva e rata anticipata

Viene stabilito che i datori di lavoro possono operare il conguaglio tra regolazione passiva e rata anticipata dell’anno assicurativo in corso anche se il premio anticipato dell’anno cui si riferisce la regolazione non è stato integralmente pagato. La possibilità di compensazione non è quindi subordinata al completo versamento del premio anticipato pregresso.

Determinazione dell’importo da compensare

Quando il premio anticipato dell’anno di riferimento della regolazione risulta solo parzialmente versato, l’interessato deve sottrarre dalla regolazione passiva la parte di premio anticipato non versato. In questo modo si determina l’importo effettivo della regolazione passiva per cui può essere effettuata la compensazione.

Definizione di "premio anticipato non versato"

La circolare specifica che per "premio anticipato non versato" devono intendersi il ratino o la rata premio e le relative integrazioni, nonché il premio omesso per differenza tasso o per tardiva inclusione di componenti il nucleo artigiano.

Indicazione sul mod. 10/SM

La circolare precisa che l’ammontare di quanto è considerato premio anticipato viene stampato sul mod. 10/SM nel campo "importo della rata anticipata".

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