Cassazione Civile, Sentenza n. 499/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello avverso la pronuncia di primo grado. L'Agenzia contestava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2013, la proprietà e locazione di numerosi immobili non dichiarati, la mancata registrazione dei contratti e l'omessa dichiarazione dei relativi redditi; aveva quindi operato un accertamento induttivo quantificando il reddito imponibile in euro 225.541,00. In primo grado il ricorso era stato ritenuto inammissibile per mancata notifica/assenza del deposito della notifica presso la Commissione; in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) errore nella valutazione della natura del vizio della notifica (nullità vs inesistenza) e travisamento del contenuto della sentenza di primo grado; (2) violazione di principi costituzionali e convenzionali e norme processuali in relazione all'assenza di sanatoria del vizio per aver l'Ufficio poi costituito in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché travisa il contenuto della sentenza di primo grado che aveva effettivamente rilevato l'assenza della notifica e del deposito (e non mera nullità sanabile), e il secondo perché la sanzione di inammissibilità per mancata notifica, prevista dall'art. 21 d.lgs. 546/1992, è perentoria e non sanabile dall'art. 156 c.p.c.; inoltre nel caso mancavano gli elementi essenziali della notificazione (atto impugnato/oggetto) e quindi si configurava l'inesistenza della notifica, non la sola nullità. La Corte ha confermato che la costituzione dell'Ufficio in grado successivo non sanava il vizio e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.600,00, oltre oneri.
Norme richiamate
d.lgs. 31/12/1992, n. 546 - art. 21
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato; la sanzione dell'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado e il termine è perentorio, con conseguente indisponibilità alla sanatoria
d.lgs. 31/12/1992, n. 546 - art. 22
Prevede l'obbligo di deposito presso la Commissione tributaria dell'atto notificato; la mancata produzione del deposito implica che non risulta la notifica e può portare all'inammissibilità del ricorso
codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 5
art. 360, primo comma, n. 5
Il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione rilevabile in cassazione deve riferirsi a un fatto storico-specifico; motivazioni giuridiche astratte non integrano il vizio decisivo ai fini del ricorso
codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3
art. 360, primo comma, n. 3
Riguarda la violazione di norme di diritto; nel caso la Corte ha ritenuto infondati i profili di violazione sostanziale a favore della ricorrente
codice di procedura civile - art. 132, comma 2, n. 4
art. 132, secondo comma, n. 4
Richiamato dalla ricorrente come vizio di motivazione/inquadramento, ma la Corte ha ritenuto che non sussista travisamento dei fatti tali da integrare il vizio dedotto
codice di procedura civile - art. 156, terzo comma
Norma sulla sanatoria della nullità processuale; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile per sopperire alla perentorietà del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992
codice di procedura civile - art. 160
Norma richiamata tra quelle citate dalla ricorrente ma il giudice ha escluso che le circostanze invocate possano giustificare la sanatoria della mancata notifica
codice di procedura civile - art. 164, comma 3
Richiamato dalla difesa della ricorrente; il giudice non ha ritenuto applicabile la disciplina invocata per ritenere sanato il vizio della notifica
d.lgs. n. 40/2006 (modifica art. 360 c.p.c.)
Richiamato per la formulazione attuale dell'art. 360 c.p.c.; la Corte applica la distinzione tra vizi di fatto e vizi di diritto ai fini della valutazione del ricorso per cassazione
D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater
Norma applicata in ordine al contributo unificato dovuto dai ricorrenti: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'atto impugnato o il mancato deposito dell'atto notificato presso la Commissione (art. 22 d.lgs. 546/1992) rende il ricorso inammissibile per mancanza del presupposto di procedibilità ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992; la sanzione è perentoria e rilevabile in ogni stato e grado.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione è cruciale: se mancano gli elementi essenziali della notificazione (oggetto/atto impugnato) si configura l'inesistenza della notifica; in altri casi, come anomalie sugli allegati PEC che rendono illeggibili gli atti pur essendo individuabili i dati essenziali, può configurarsi la nullità (cfr. principio generale espresso da Cass. n. 30082/2023).
- La costituzione successiva dell'amministrazione resistente in giudizio non necessariamente sana un vizio di notifica che comporti inammissibilità per violazione di termini perentori; non sempre è possibile sanare mediante costituzione un difetto di procedura sostanziale richiesto per la validità del ricorso.
- In sede di cassazione il vizio di motivazione è rilevabile se riguarda un fatto storico specifico; critiche o errori di diritto che non investono un fatto decisivo del processo non sono, di regola, idonei a fondare la cassazione per vizio motivazionale (art. 360, n.5).
- Chi impugna deve conservare e rendere pienamente dimostrabili gli elementi della notificazione (relata, atto notificato, indicazione dell'oggetto); la produzione in giudizio è fondamentale per evitare la declaratoria d'inammissibilità.
- Nei casi di notificazioni via PEC, è necessario verificare contemporaneamente la presenza degli elementi essenziali nel messaggio e la leggibilità degli allegati: l'assenza degli elementi essenziali comporta l'inesistenza, mentre l'illeggibilità degli allegati, se il messaggio identifica chiaramente oggetto e parti, può determinare nullità e quindi ipotesi di possibile sanatoria ove prevista.
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