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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 560/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fazio ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n.047/2019/... notificata dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per il recupero di spese processuali pari a Euro 337.159,43, deducendo: (i) difetto assoluto di motivazione della cartella (opposizione ex art. 617 c.p.c.); (ii) assenza di prova della debenza dell’importo intimato e della sua quantificazione (opposizione ex art. 615 c.p.c.). Il Tribunale di Frosinone ha accolto entrambe le doglianze. Il Ministero (e l’Ufficio Recupero Crediti) ha impugnato in cassazione in particolare l’accoglimento per difetto di motivazione, sostenendo che la cartella richiamava la sentenza penale di condanna e la partita di credito (foglio notizie) e che il resistente aveva comunque avuto conoscenza della pretesa e aveva potuto svolgere compiute difese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero (respinto), confermando la decisione del Tribunale di Frosinone. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall’Ufficio Recupero Crediti della Corte d’appello di Milano per mancata autonoma capacità di soggettività giuridica. Quanto al merito, la Corte ha affermato che la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia penali deve contenere, sin dall’emissione, gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di verificare e contestare la pretesa; il mero richiamo per relationem alla sentenza penale o il rinvio a «fogli notizie» non precedentemente comunicati non integra di per sé una motivazione congrua. La possibilità di integrare successivamente la motivazione nel giudizio non è ammessa quando ciò leda il diritto di difesa; nella specie il giudice del merito aveva correttamente valutato l’insufficienza della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il Ministero condannato alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Norma applicata per qualificare l’opposizione come fondata su difetto di motivazione della cartella; la Corte ha ritenuto che l’obbligo di motivazione della cartella non sia assolto con un mero rinvio alla sentenza penale.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma relativa all’opposizione alla cartella per contestazione della debenza e quantificazione; la Corte ha distinto il profilo della quantificazione (che segue le regole probatorie) dall’obbligo di motivazione dell’atto impositivo.

  • art. 3, legge n. 241/1990

    Attribuisce l’obbligo generale di motivazione agli atti amministrativi; la Corte lo interpreta come riferimento normativo che impone motivazione congrua e intellegibile anche alla cartella di pagamento.

  • art. 7, legge n. 212/2000

    Richiamato per il principio dell’obbligo di motivazione degli atti relativi a pretese tributarie/interessi; la Corte estende i principi affermati per le pretese tributarie alla cartella di pagamento per spese giudiziarie, in tema di motivazione.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Citato quale disposizione rilevante nel quadro normativo che giustifica l’obbligo di motivazione degli atti di riscossione (ruolo/cartella).

  • art. 208 (T.U. Spese di Giustizia)

    Richiamato per spiegare le funzioni dell’Ufficio Recupero Crediti; la Corte ne trae argomento per affermare che l’Ufficio è mera articolazione periferica priva di autonomo status per stare in giudizio.

  • art. 1, comma 367, legge n. 244/2007

    Richiamata in relazione all’affidamento del servizio di riscossione ad Equitalia Giustizia; la Corte conferma che tale affidamento non trasferisce la titolarità del credito e non esclude la legittimazione passiva del Ministero.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di censura per la cassazione (violazione di norme di diritto); il ricorso del Ministero è stato formulato anche sulla base di questa disposizione, ma in parte inammissibile e in parte infondato.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel confronto sull'interesse all'impugnazione del Ministero; la Corte ha ritenuto che il Ministero abbia interesse ad impugnare atti di riscossione che incidono sulla sua pretesa creditoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma relativa alle sanzioni per ricorsi manifestamente infondati (proposta dalla controparte durante il processo); la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e quindi non applicabile.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Norma sulle spese processuali supplementari per lite temeraria; la Corte non ha applicato queste sanzioni perché il ricorso non è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in punto di esonero dal versamento di ulteriori importi dovuti all’Amministrazione dello Stato; la Corte dà atto dell’esonero per la parte ricorrente come Amministrazione statale.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento destinata al recupero di spese di giustizia penali deve contenere, sin dall’emissione, gli elementi indispensabili (identificazione del titolo, esposizione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto, quantificazione o riferimento a documenti già comunicati) tali da consentire al destinatario il controllo e la possibilità di impugnare: il mero rinvio per relationem alla sentenza penale non è sufficiente.
  • Il richiamo nella cartella a documenti interni (es. «fogli notizie») che non siano stati previamente comunicati al destinatario non integra una motivazione idonea; la mancata comunicazione impedisce che la cartella assolva la funzione informativa indispensabile per il diritto di difesa.
  • La possibilità di integrare successivamente la motivazione durante il giudizio è limitata: l’integrazione non è ammessa quando pregiudica il diritto di difesa; pertanto l’atto impositivo deve essere completo e intellegibile già all’atto dell’emissione.
  • La distinzione tra titolarità del credito e legittimazione dell’agente di riscossione è rilevante: l’affidamento dell’attività di riscossione non trasferisce la titolarità del credito all’agente e non esclude l’interesse dell’ente creditore (Ministero) ad impugnare atti della riscossione che incidono sulla pretesa.
  • La valutazione di fatto sulla congruità e sufficienza della motivazione della cartella spetta al giudice del merito e, salvo vizi di motivazione apparente, non è sindacabile in sede di legittimità; tuttavia il principio di diritto stabilito vincola i giudici di merito ai requisiti minimi di motivazione indicati.
  • In caso di contestazione della quantificazione del credito rimane aperto il percorso probatorio tipico (opposizione ex art. 615 c.p.c.) per accertare l’esatta entità del credito, distintamente dal profilo del difetto di motivazione dell’atto impositivo.

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