Sentenza del 26/07/2016 n. 4956 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Processo verbale di constatazione - Termine dilatorio - Sessanta giorni - Emissione anticipata avviso di accertamento - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse nullo perché emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. L'emissione anticipata era stata giustificata dall'imminente scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione avrebbe potuto notificare validamente l'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'imminente scadenza del termine decadenziale per la notifica dell'avviso può giustificare l'emissione anticipata dell'atto, prima dei sessanta giorni, poiché evita la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo e tutela l'efficiente esercizio della funzione amministrativa nel settore tributario, ai sensi dell'art. 97 Cost. La violazione del termine non comporta automaticamente la nullità dell'avviso, essendo la disposizione qualificata come un invito interno e organizzativo rivolto all'Amministrazione finanziaria, privo di una specifica sanzione di nullità.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Il contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine di sessanta giorni non determina, in caso di emissione anticipata, la nullità automatica dell'avviso di accertamento; l'imminente scadenza del termine decadenziale può giustificare l'anticipazione.
Costituzione, art. 97
La necessità di evitare la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo è ricondotta all'esigenza pubblicistica di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- La violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento.
- L'emissione anticipata può essere ritenuta legittima quando l'Amministrazione dimostri l'imminente scadenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo.
- Il termine dilatorio tutela il diritto del contribuente al contraddittorio, ma deve essere coordinato con l'esigenza dell'Amministrazione di non perdere il potere di accertamento; la sola anticipazione non è sufficiente, di regola, a invalidare l'atto.
- In situazioni analoghe occorre verificare concretamente sia il rispetto delle garanzie partecipative del contribuente sia l'effettiva imminenza della decadenza dell'Ufficio, evitando di considerare l'urgenza come automaticamente presumibile.
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