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Circolare

Circolare numero 25 del 29-01-2025

Si riportano le misure, in vigore dal 1° gennaio 2025, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, con effetto dal 1° gennaio 2025, i massimali e le retribuzioni di riferimento per CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi bilaterali, gli assegni e gli assegni emergenziali dei Fondi Credito e Credito Cooperativo, l'assegno del Fondo riscossione tributi, le indennità NASpI, DIS-COLL e agricole, l'IDIS, l'ISCRO e l'assegno per attività socialmente utili; indica inoltre l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 26 L. 41/1986 (5,84%) dove previsto e le specifiche percentuali/limiti per settori particolari (es. +20% per edilizia e lapideo).

Aggiornamento 2025 degli importi massimi per trattamenti di integrazione salariale, indennità di disoccupazione e altre prestazioni

Punti principali

Validità e riferimento normativo

Misure in vigore dal 1° gennaio 2025; aggiornamento disposto in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 148/2015 come modificato dalla L. 234/2021 e altri decreti e DM richiamati

Massimale CIGO/CIGS/CISOA/AIS (FIS e Fondi bilaterali)

Importo massimo mensile lordo 1.404,03 euro e netto 1.322,05 euro (ai sensi art. 3, comma 5-bis); per il settore edile e lapideo (intemperie stagionali) aumento del 20%: lordo 1.684,85 euro, netto 1.586,45 euro

Riduzione art. 26 L. 41/1986

Riduzione attualmente pari al 5,84% applicata al netto negli specifici casi previsti (se previsto dalla normativa di riferimento)

Fondo Credito - Assegno di integrazione salariale

Massimali 2025 in base alla retribuzione mensile lorda: <2.556,24 -> 1.388,33 euro; 2.556,24–4.040,78 -> 1.600,22 euro; >4.040,78 -> 2.021,60 euro

Fondo Credito - Assegno emergenziale

Massimali annuali in base a retribuzione tabellare annua lorda: <48.953,30 -> lordo 2.859,47 (netto 2.692,48); 48.953,30–64.411,27 -> 3.221,17; >64.411,27 -> 4.508,43; prima fascia calcolata sull'80% della retribuzione e soggetta alla riduzione del 5,84% se ricorrono le condizioni

Fondo Credito Cooperativo - Assegno emergenziale

Massimali 2025 per fasce retributive: <46.277,71 -> lordo 2.742,57 (netto 2.582,40); 46.277,71–64.545,23 -> 3.688,81; >64.545,23 -> 4.290,43; prima fascia sull'80% e possibile applicazione della riduzione 5,84% nelle condizioni previste

Fondo di solidarietà riscossione tributi - Assegno di integrazione salariale

Stessi massimali dell'Assegno di integrazione del Fondo Credito: <2.556,24 -> 1.388,33; 2.556,25–4.040,78 -> 1.600,22; >4.040,78 -> 2.021,60

NASpI

Retribuzione di riferimento per il calcolo: 1.436,61 euro per il 2025; importo massimo mensile 1.562,82 euro (senza applicazione della riduzione art. 26 L. 41/1986)

DIS-COLL

Retribuzione di riferimento 1.436,61 euro per il 2025; importo massimo mensile 1.562,82 euro

Indennità di disoccupazione agricola

Per le prestazioni 2025 riferite a attività 2024 si applicano i massimali 2024: importo massimo pari a 1.392,89 euro

IDIS (lavoratori dello spettacolo)

Importo giornaliero non superiore al minimale contributivo; per prestazioni 2025 riferite al 2024 il minimale giornaliero è 56,87 euro

ISCRO (indennità straordinaria continuità reddituale e operativa)

Reddito di riferimento per il riconoscimento nel 2025: 12.648,00 euro; importo mensile non inferiore a 252,00 euro e non superiore a 806,40 euro

Assegno per attività socialmente utili

Importo mensile a carico del Fondo sociale occupazione e formazione: 697,43 euro dal 1° gennaio 2025 (non soggetto alla riduzione dell'art. 26 L. 41/1986)

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