Sentenza n. 1618/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del fabbricato abusivo di circa 89 mq, con contestuale impugnazione derivata degli atti presupposti, tra cui l’ordinanza di demolizione del 26 ottobre 2018
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’acquisizione gratuita del fabbricato, adottata dopo l’ordinanza di demolizione n. 411 del 26 ottobre 2018 e l’accertamento dell’inottemperanza. Ha dedotto, in via derivata, l’illegittimità degli atti presupposti; tali doglianze riguardavano atti già impugnati in distinti giudizi. Quanto alle censure dirette, con il primo motivo ha lamentato violazione degli artt. 27, comma 2, e 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, della normativa regionale indicata, dell’art. 3 l. 241/1990 e del d.lgs. 267/2000, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza e sviamento: secondo la ricorrente, l’atto non individuava adeguatamente la superficie acquisita, considerato il limite legale relativo all’area ulteriore rispetto al manufatto. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e del giusto procedimento per omessa comunicazione di avvio.
La decisione
Le censure derivate sono state dichiarate inammissibili perché riferite ad atti già impugnati con precedenti giudizi e, comunque, improcedibili a seguito della formazione dei giudicati di rigetto su quei giudizi. Il primo motivo diretto è stato respinto: il provvedimento richiamava la relazione tecnica che aveva accertato l’inottemperanza e, nel caso concreto, l’acquisizione riguardava il manufatto abusivo e la relativa area di sedime. Per questi beni l’acquisizione opera automaticamente per legge allo scadere del termine assegnato per la demolizione e non occorre una specifica motivazione sull’area; una motivazione puntuale è necessaria per l’eventuale acquisizione di aree ulteriori. Il secondo motivo è stato respinto: l’acquisizione consegue automaticamente all’inottemperanza, ha natura vincolata e dichiarativa e, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto. Spese compensate, anche in considerazione del fatto che, al momento della proposizione del ricorso, i giudizi sugli atti presupposti non erano ancora definiti con giudicato.
Norme richiamate
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, d.P.R. n. 380/2001 opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito nell’ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il formale accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione ha solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, cosicché la sua notifica all’interessato ha un’esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.
L’acquisizione del manufatto abusivo e della sua area di sedime si produce automaticamente allo scadere del termine fissato per la demolizione; l’accertamento formale dell’inottemperanza ha funzione certificativa e costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. Per l’acquisizione di aree ulteriori rispetto al sedime è invece necessaria una specifica e adeguata motivazione.
art. 7 l. 241/1990
l’effetto acquisitivo dell’immobile abusivo che si produce ipso iure nel termine di novanta giorni indicato nell’ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall’inottemperanza dell’ordine di demolizione, con la conseguenza che l’atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale, e non deve di regola essere preceduto da una comunicazione di avvio perché il carattere rigidamente vincolato dello stesso non richiede alcun apporto partecipativo del privato
La comunicazione di avvio non è di regola necessaria prima dell’atto che formalizza l’acquisizione gratuita, poiché l’effetto acquisitivo consegue automaticamente all’inottemperanza, l’atto è dichiarativo e vincolato e non comporta una valutazione discrezionale.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 del manufatto abusivo e della relativa area di sedime si produce automaticamente allo scadere del termine assegnato nell’ordine di demolizione; l’accertamento formale dell’inottemperanza ha funzione certificativa e costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione.
- Quando l’acquisizione riguarda soltanto il manufatto abusivo e la sua area di sedime, non occorre una specifica delimitazione catastale o motivazione sull’area acquisita; per l’eventuale acquisizione di aree ulteriori occorrono invece l’identificazione e un’adeguata motivazione, la cui mancanza non travolge l’acquisizione automatica del manufatto e del sedime.
- L’atto che formalizza l’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura vincolata e dichiarativa; di regola, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo richiesto un apporto partecipativo del privato.
- Le censure di illegittimità derivata rivolte contro atti presupposti già impugnati in giudizi autonomi sono inammissibili; se nel frattempo su quei giudizi si sono formati giudicati di rigetto, tali censure sono comunque improcedibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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