Ordinanza n. 3252/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento previa sospensione degli effetti, della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 10.3.2026, rep. n. CI/816/2026 prot. n. CI/51885/2026 – fasc. 276/UDE/2025 notificata il 1.4.2026, avente a oggetto “sanzione edilizia – Ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Via Vestricio Spurinna n. 105 sc. B p. VIII int. 31/B-32/B a carico dell’Associazione Fondo Fabretti in qualità di proprietaria e corresponsabile delle opere e dell’Associazione non riconosciuta e comitati “Fruit” in qualità di comodataria e responsabile delle opere (art. 16 legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i.)”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di Roma Capitale a rimuovere o demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione edilizia chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Hanno dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; l'estraneità della proprietaria alla realizzazione delle opere, che sarebbero state eseguite dal precedente proprietario; la realizzazione degli interventi anteriormente al 1967; un difetto di istruttoria per la mancata verifica della pendenza di eventuali istanze di condono; nonché la rilevanza di una SCIA in sanatoria relativa alla predisposizione di pannelli solari.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In via sommaria ha ritenuto che l'omessa comunicazione di avvio non incida sulla validità dell'ingiunzione, trattandosi di attività amministrativa vincolata, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Ha escluso la rilevanza, nei confronti dell'amministrazione, della circostanza che le opere fossero state realizzate dal precedente proprietario: l'abuso edilizio ha natura oggettiva e l'obbligo di rimozione grava sul soggetto che dispone dell'immobile al momento dell'ingiunzione, mentre il titolo di proprietà può rilevare soltanto nei rapporti interni tra privati e non prova lo stato legittimo dell'immobile. Ha inoltre ritenuto non dimostrata e comunque non decisiva la realizzazione delle opere prima del 1967, poiché il regolamento edilizio del Comune di Roma del 1911 imponeva un'autorizzazione edilizia per le nuove costruzioni sull'intero territorio comunale. Non ha ravvisato difetto di istruttoria per la mancata verifica comunale di eventuali istanze di condono, gravando sul proprietario la prova dello stato legittimo dell'immobile. Quanto alla SCIA in sanatoria relativa ai pannelli solari, ha rilevato che non risultava presentata né al momento dell'adozione dell'atto né nelle more del giudizio e che, comunque, avrebbe potuto incidere sull'efficacia dell'ingiunzione soltanto parzialmente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico delle ricorrenti per € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'invalidità del provvedimento vincolato quando, per la natura dell'attività amministrativa, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008
Richiamato quale fondamento normativo dell'ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi edilizi abusivi.
R.D. n. 1522/1911, regolamento edilizio del Comune di Roma
Prevedeva l'obbligo, per il privato interessato, di munirsi di autorizzazione edilizia per le nuove costruzioni nell'intero territorio comunale, sicché la mera anteriorità dell'opera al 1967 non dimostra lo stato legittimo dell'immobile.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ingiunzione edilizia quando l'attività amministrativa è vincolata e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- L'abuso edilizio ha natura oggettiva; l'ingiunzione di rimozione o demolizione può essere rivolta al soggetto che ha la disponibilità dell'immobile al momento dell'adozione dell'ordine, anche se non ha materialmente realizzato l'abuso e anche se questo è stato commesso dal precedente proprietario.
- Il titolo di trasferimento della proprietà può rilevare nei rapporti interni tra le parti private, ma non dimostra, nei confronti dell'amministrazione, lo stato legittimo dell'immobile né impedisce l'adozione dell'ordine ripristinatorio.
- La mera allegazione della realizzazione di un'opera anteriormente al 1967 non prova lo stato legittimo dell'immobile quando la disciplina edilizia vigente all'epoca imponeva comunque un titolo autorizzatorio per la sua realizzazione.
- La prova dello stato legittimo dell'immobile e dell'esistenza di eventuali titoli edilizi o istanze di condono grava sul proprietario; non sussiste, per ciò solo, un difetto di istruttoria dell'amministrazione che non abbia autonomamente verificato la pendenza di istanze di condono.
- Una SCIA in sanatoria non ancora presentata al momento dell'adozione dell'ingiunzione e neppure nelle more del giudizio non incide sull'atto; comunque, ove rilevante, può incidere soltanto sulla parte dell'ingiunzione riferibile alle opere interessate.
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