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Sentenza

Sentenza del 03/11/2015 n. 8856 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - MONITORAGGIO FISCALE - RADDOPPIO DEI TERMINI - D.L. 78/2009 - Irretroattività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La disposizione sul raddoppio dei termini è stata ritenuta non meramente procedurale, ma anche sostanziale. Di conseguenza, non può essere applicata retroattivamente agli accertamenti relativi a periodi precedenti alla sua entrata in vigore, in conformità al principio di irretroattività sancito dall'art. 11, comma 1, delle preleggi e dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 12, commi 2 e 2-bis, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che prevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali disciplinati dall'art. 43, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600/1973. Il tema centrale è stabilire se tale raddoppio possa applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009

    Dispone il raddoppio dei termini per gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.

    La norma sul raddoppio dei termini ha natura non soltanto procedurale, ma anche sostanziale; pertanto non può essere applicata retroattivamente.

  • Art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi.

    I termini ordinari previsti dalla disposizione possono essere raddoppiati solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile al periodo d'imposta interessato.

  • Art. 11, comma 1, preleggi

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

    Una nuova disciplina non può incidere su situazioni e periodi anteriori alla sua entrata in vigore, salvo un'espressa previsione retroattiva valida.

  • Art. 3, comma 1, legge n. 212/2000

    Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

    Nel diritto tributario vige uno specifico principio di irretroattività, che impedisce di applicare retroattivamente norme che incidono sui termini dell'accertamento.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma che lo prevede.
  • Anche una disposizione apparentemente procedurale può avere natura sostanziale quando incide concretamente sulla posizione del contribuente e sulla durata del potere accertativo dell'Amministrazione.
  • In materia tributaria, le norme che ampliano i termini entro cui il Fisco può accertare devono essere interpretate restrittivamente e applicate, di regola, solo ai periodi successivi alla loro entrata in vigore.
  • Per valutare la validità di un accertamento, occorre confrontare il periodo d'imposta interessato con la data di entrata in vigore della norma sul raddoppio e verificare se il termine ordinario fosse già scaduto.

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