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Messaggio

Messaggio numero 2666 del 19-02-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica che per il 2014 il tetto retributivo annuo omnicomprensivo per i rapporti con le pubbliche amministrazioni statali è pari a 311.658,53 euro, corrispondente al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione nel 2013. Indica che eventuali importi superiori devono essere ridotti secondo un ordine di priorità tra voci retributive e precisa l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, nonché il rilievo del limite per TFS, TFR e trattamenti pensionistici.

Limite retributivo annuo per i dipendenti pubblici ex art. 23-ter D.L. 201/2011

Limite retributivo annuo per i rapporti con le pubbliche amministrazioni statali

Il documento richiama l’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto un livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo per chi percepisce emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. La comunicazione chiarisce che, per l’anno di riferimento, il limite è stato determinato sulla base del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Determinazione del tetto economico

Il Ministero della Giustizia, con nota n. 6651 del 23 gennaio 2014, ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze che nel 2013 il trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di Cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti per la carica, ammontava a euro 311.658,53. Di conseguenza:

  • ogni retribuzione riconosciuta al personale, se superiore a tale importo, deve essere ridotta al limite indicato;
  • il valore di euro 311.658,53 costituisce il parametro massimo per l’anno richiamato nel documento.

Incidenza sul calcolo di TFS, TFR e pensioni

Il testo precisa che, per le cessazioni dal rapporto di lavoro che intervengano nel corso dell’anno, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFS, del TFR e dei trattamenti pensionistici non può eccedere il suddetto importo. Se le amministrazioni comunicano, per il calcolo di tali prestazioni, dati superiori al limite, gli operatori delle sedi devono procedere alla riduzione entro il tetto previsto, limitatamente alle voci che concorrono alla base di calcolo.

Ordine di applicazione della riduzione

Richiamando la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, il documento indica l’ordine con cui effettuare la riduzione degli importi eccedenti:

  • in primo luogo sugli emolumenti dovuti per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi;
  • in subordine sul trattamento accessorio variabile;
  • in ulteriore subordine sul trattamento accessorio fisso e continuativo;
  • in ulteriore subordine sul trattamento fondamentale.

Riferimenti normativi e istruzioni applicative

La materia viene indicata come disciplinata nel dettaglio dal d.P.C.m. 23 marzo 2012, cui hanno fatto seguito:

  • la circolare n. 8 del 3 agosto 2012 del Dipartimento della funzione pubblica;
  • la circolare n. 30 del 22 ottobre 2012 della Ragioneria generale dello Stato. Tali atti contengono le istruzioni applicative per le amministrazioni. Ai sensi dell’art. 3 del d.P.C.m., il tetto del trattamento economico complessivamente corrisposto ai destinatari della norma coincide con il trattamento annuale complessivo spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione.

Ambito soggettivo di applicazione

Rientrano nel perimetro della disciplina i titolari di rapporti di lavoro con:

  • amministrazioni statali;
  • amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta all’ambito statale, tra cui Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, Cnel, Ministeri, Amministrazione autonoma dei monopoli, agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999, enti pubblici non economici nazionali, enti parco, enti di ricerca nazionali e scuole.

Sono inoltre soggetti al limite i trattamenti economici dei componenti e dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

Soggetti esclusi o inclusi in via derivata

Il documento precisa che sono esclusi dall’applicazione diretta i titolari di rapporti di lavoro con amministrazioni regionali e locali. Tuttavia, tali soggetti rientrano nell’ambito della disciplina qualora siano titolari anche di rapporti di lavoro con amministrazioni comprese nel perimetro statale sopra definito.

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