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Messaggio

Messaggio numero 2668 del 19-02-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la presentazione entro il 1° marzo 2014 delle domande di riconoscimento per l’accesso anticipato alla pensione per lavori particolarmente faticosi e pesanti, con requisiti maturati nell’anno 2014. Indica categorie interessate, requisiti anagrafici e contributivi, regole per i lavori notturni, decorrenze, modalità di presentazione e procedimento di accertamento per gli iscritti alle gestioni pubbliche e agli altri fondi interessati.

Istruzioni INPS per il riconoscimento del beneficio per lavori usuranti e notturni nel 2014

Istruzioni per il riconoscimento del beneficio per lavori particolarmente faticosi e pesanti nel 2014

Il documento fornisce indicazioni operative per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai fini dell’accesso anticipato al trattamento pensionistico. Le istruzioni riguardano i soggetti che perfezionano i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e richiamano la disciplina del decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La domanda di riconoscimento può essere presentata dai lavoratori che hanno svolto attività usuranti o notturne e che maturano i requisiti nel 2014. Il documento precisa inoltre che la domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto tali lavori e che raggiungano il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole proprie di tali gestioni.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

Rientrano tra i destinatari del beneficio i lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per chi matura i requisiti nel 2014 sono richiesti:

  • anzianità contributiva di almeno 35 anni;
  • per i lavoratori dipendenti, età minima di 61 anni e 3 mesi e quota 97,3;
  • per i lavoratori autonomi, età minima di 62 anni e 3 mesi e quota 98,3.

Il documento specifica che tali requisiti sono adeguati all’incremento della speranza di vita in forza del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni.

Lavoratori notturni: disciplina generale

Per i lavoratori notturni il documento distingue diverse fattispecie in base al numero di giorni lavorativi annui o alla durata dell’attività svolta.

Per i lavoratori a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno si applicano i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Per i lavoratori che prestano attività in turni per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, con maturazione dei requisiti nel 2014, sono richiesti:

  • anzianità contributiva di almeno 35 anni;
  • per i dipendenti, età minima di 63 anni e 3 mesi e quota 99,3;
  • per gli autonomi, età minima di 64 anni e 3 mesi e quota 100,3.

Per i lavoratori che prestano attività in turni per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, con maturazione dei requisiti nel 2014, sono richiesti:

  • anzianità contributiva di almeno 35 anni;
  • per i dipendenti, età minima di 62 anni e 3 mesi e quota 98,3;
  • per gli autonomi, età minima di 63 anni e 3 mesi e quota 99,3.

Per i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo valgono i requisiti generali previsti per le mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Precisazioni sui lavoratori notturni

Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi annui sia da 64 a 71 sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta nel periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di 7 anni compreso negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Lo stesso comma disciplina anche i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:

  • mansioni particolarmente usuranti;
  • attività di "linea catena";
  • conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • attività notturna per un numero di giorni annui pari o superiore a 78;
  • attività notturna per almeno tre ore nell’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

In tale ipotesi il beneficio per i turnisti con meno di 78 notti annue si applica solo se, considerando il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti è stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Beneficio per gli iscritti alla Gestione Pubblica

Per i lavoratori dipendenti destinatari delle disposizioni che perfezionano i requisiti nel 2014, il diritto al trattamento pensionistico può essere conseguito, a domanda, con i requisiti previsti dalla tabella B dell’allegato 1 della legge n. 247/2007, come adeguati ai sensi dell’art. 12, commi 12-bis e 12-ter, della legge n. 122/2010 e nel rispetto della decorrenza prevista dall’art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, con applicazione della cosiddetta "finestra mobile".

Per il 2014 la tabella riepilogativa indica:

  • età minima di 61 anni e 3 mesi;
  • quota 97 e 3 mesi;
  • anzianità contributiva minima di 35 anni interamente raggiunti.

Maggiorazioni per i lavoratori notturni ai fini del pensionamento anticipato

Il documento richiama il comma 6-bis introdotto dal decreto-legge n. 201/2011, secondo cui per i lavoratori notturni che svolgono attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore della somma della Tabella B della legge n. 247/2007 sono incrementati:

  • di due anni e due unità per chi svolge l’attività per 64-71 giorni lavorativi annui;
  • di un anno e una unità per chi svolge l’attività per 72-77 giorni lavorativi annui.

Per il 2014 i requisiti riepilogati sono:

  • da 64 a 71 notti: 63 anni e 3 mesi con quota 99 e 3 mesi;
  • da 72 a 77 notti: 62 anni e 3 mesi con quota 98 e 3 mesi;
  • da 78 notti: 61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi.

Regime delle decorrenze

Il documento precisa che ai trattamenti pensionistici dei lavoratori beneficiari continuano ad applicarsi le finestre mobili previste dall’art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010.

La prima decorrenza utile è fissata:

  • dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori a carico delle gestioni dei dipendenti;
  • dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Se la domanda è presentata oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato è differita, in caso di accertamento positivo, di:

  • un mese, se il ritardo è massimo di un mese;
  • due mesi, se il ritardo è superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • tre mesi, se il ritardo è pari o superiore a tre mesi.

Presentazione della domanda e documentazione

La domanda di accesso al beneficio, insieme alla relativa documentazione, deve essere presentata alla competente struttura territoriale dell’Istituto entro il 1° marzo 2014 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

La modulistica è disponibile sul sito INPS nella sezione moduli, codice AP45.

Per gli iscritti alla gestione ex INPDAP e per quelli ex ENPALS, il documento distingue le modalità di presentazione.

Per gli iscritti alla gestione ex INPDAP le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite:

  • web, con accesso diretto del cittadino tramite PIN dal portale INPS;
  • Contact Center integrato, ai numeri 803164 da rete fissa e 06164164 da cellulare;
  • patronati, tramite i servizi telematici dagli stessi offerti.

La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste dalla legge come condizioni necessarie di procedibilità e, in particolare, l’interessato deve:

  • indicare la volontà di avvalersi del beneficio;
  • specificare i periodi in cui sono state svolte le diverse attività faticose e pesanti;
  • per il lavoro notturno, indicare anche il numero delle notti per ciascun anno.

Per la verifica dei requisiti, gli enti datori di lavoro devono trasmettere all’Ufficio I Pensioni della Direzione Centrale Previdenza:

  • la certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
  • il modello PA04 in forma cartacea, che deve essere inviato anche telematicamente con le consuete modalità.

Procedimento accertativo e comunicazioni dell’Istituto

Se la domanda è presentata entro il 1° marzo 2014 ma l’interessato non ha ancora perfezionato i requisiti, purché possa maturarli entro il 31 dicembre 2014, l’Istituto comunica entro il 30 ottobre 2014 l’accoglimento con riserva. L’efficacia del provvedimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2014.

Per la Gestione dipendenti pubblici, l’Ufficio I Pensioni della Direzione Centrale Previdenza procede alla verifica del diritto all’accesso anticipato al pensionamento e comunica all’interessato, entro il 30 ottobre 2014, la data di maturazione dei requisiti e la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

In base all’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, l’ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2014:

  • l’accoglimento della domanda con indicazione della prima decorrenza utile, se sono accertati i requisiti e la relativa copertura finanziaria;
  • l’accertamento dei requisiti con differimento della decorrenza per insufficiente copertura finanziaria, indicando la prima data utile con successiva comunicazione all’esito del monitoraggio;
  • il rigetto della domanda, se manca il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Domanda di pensione e riconoscimento finale del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito della presentazione della domanda di pensione, il cui accoglimento resta subordinato a ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione vengono esaminati anche i casi in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata accolta con riserva, per l’accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2014.

Il lavoratore può presentare ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta. Se dalla documentazione o dai dati d’archivio dell’Istituto non risultano perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

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