Sentenza n. 1244/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento della nota del 17 giugno 2025 che ha negato il finanziamento previsto dall’avviso pubblico INAIL 2023 avente ad oggetto “l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” e di ogni altro atto connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego INAIL del finanziamento richiesto nell’ambito dell’Avviso ISI 2023 per la sostituzione di un macchinario destinato al confezionamento di prodotti alimentari
Esito
Favorevole al resistente (ente finanziatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego del contributo richiesto per un progetto di sostituzione di una macchina operatrice destinata alla capsulatura e al confezionamento dell’olio alimentare. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 19 dell’Avviso ISI 2023, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, sviamento e aggravamento del procedimento. Sosteneva che l’INAIL avesse erroneamente ravvisato un contrasto tra il DVR del 17 maggio 2021, nel quale il rischio relativo alle attrezzature di confezionamento era qualificato come basso, e la perizia asseverata del 6 settembre 2024, che descriveva rischi più gravi e specifici, poiché il livello di rischio sarebbe stato aggiornato prima della domanda in ragione delle reali condizioni produttive. Richiamava la nota n. 32 dell’art. 19 dell’Avviso, che consente, in presenza di condizioni documentate, l’aggiornamento del DVR con prove documentali ed elementi oggettivi. Contestava inoltre la valutazione dell’INAIL secondo cui il macchinario non sarebbe stato meritevole di sostituzione, nonché i rilievi relativi all’omessa indicazione nella perizia di marca, modello, matricola, accessori, utensili e caratteristiche della macchina da sostituire e alla mancata produzione della relativa documentazione tecnica. Con il secondo motivo deduceva violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per sviamento e violazione delle finalità dell’Avviso, sostenendo che l’INAIL avesse adottato un approccio eccessivamente formalistico, senza considerare la concreta finalità di miglioramento della sicurezza sul lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la verifica di ammissibilità tecnico-amministrativa prevista dall’art. 19 dell’Avviso ISI 2023 comporti un apprezzamento tecnico-discrezionale, diretto non soltanto a verificare la presenza formale dei documenti, ma anche la sufficienza e attendibilità del corredo istruttorio alla luce della finalità incentivante del bando. Il DVR costituisce il riferimento centrale, poiché documenta il rischio concretamente presente nell’organizzazione aziendale prima dell’intervento. Il giudice ha sottolineato che il DVR del 17 maggio 2021 qualificava come basso il rischio meccanico relativo alle attrezzature di miscelazione, invasettamento, imbottigliamento e chiusura e non prevedeva la sostituzione del macchinario nel programma di miglioramento. La successiva perizia asseverata aveva invece descritto rischi più gravi, quali elettrocuzione, impigliamento, trascinamento, cesoiamento, stritolamento e lacerazioni, facendo riferimento a un DVR del 10 maggio 2024, successivo all’avvio della procedura di finanziamento. Il TAR ha ritenuto che tale perizia avesse riqualificato i fattori di rischio e fosse quindi estranea all’ambito applicativo del bando. La possibilità di aggiornare il DVR prevista dall’art. 19, nota n. 32, deve essere interpretata restrittivamente: consente di chiarire o integrare la descrizione delle condizioni produttive preesistenti, ma non di predisporre un nuovo documento destinato a innalzare retroattivamente il livello di rischio per creare le condizioni di accesso al finanziamento. L’aggiornamento deve indicare gli errori del DVR precedente e spiegarne le ragioni mediante fatti sopravvenuti o elementi oggettivi, come nuovi studi, infortuni o modifiche dell’organizzazione produttiva. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo il rilievo relativo all’incompletezza della perizia asseverata: l’omessa indicazione di marca, modello, numero di matricola, accessori, utensili e caratteristiche della macchina non costituisce una carenza meramente formale, poiché impedisce all’INAIL di verificare l’effettiva idoneità dell’intervento a ridurre i fattori di rischio e di effettuare il confronto tecnico richiesto dal bando. La documentazione prodotta successivamente in giudizio non può sanare tali carenze. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale dell’INAIL resta limitato alla verifica dell’attendibilità tecnico-scientifica, della coerenza logica e dell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza di istruttoria e motivazione; nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008
Con avviso pubblicato nella G.U. 296 del 20 dicembre 2023, l’INAIL indiceva una procedura selettiva a sportello per l’anno 2023, finalizzata all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 11, comma 5, D. lgs. n. 81/2008, miranti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
La disposizione costituisce la base normativa dei contributi INAIL destinati a finanziare interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
art. 19 Avviso pubblico ISI 2023
La facoltà concessa dall’art. 19, tuttavia, va intesa restrittivamente come possibilità di chiarire il contenuto del DVR presentato, nel senso che, ferma la tipologia di rischio, ne possono essere aggiornati i contenuti con riferimento alle condizioni produttive preesistenti.
La facoltà di aggiornamento del DVR consente soltanto di chiarire o integrare la descrizione delle condizioni produttive preesistenti, senza permettere la riqualificazione strumentale del rischio ai fini dell’accesso al finanziamento.
art. 28 d.lgs. 81/2008
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti, avuto riguardo alla casistica verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro All'esito di tale ricognizione, il datore di lavoro deve redigere il DVR, indicando le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di rischio o l’organizzazione del lavoro.
Il DVR deve rappresentare con specificità i rischi concretamente presenti e deve essere aggiornato quando cambiano le condizioni di rischio o l’organizzazione del lavoro; esso costituisce il documento di riferimento per verificare il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento INAIL per il miglioramento della sicurezza sul lavoro, la valutazione di ammissibilità è tecnico-discrezionale e comprende non solo il controllo formale dei documenti, ma anche la verifica della loro sufficienza, attendibilità e coerenza con la concreta situazione aziendale.
- Il DVR redatto anteriormente all’avvio della procedura di finanziamento costituisce il riferimento principale per individuare le condizioni di rischio preesistenti, poiché documenta la situazione aziendale in un momento in cui la valutazione non era normalmente orientata all’ottenimento del contributo.
- L’aggiornamento del DVR consentito dalla lex specialis può chiarire o integrare la descrizione delle condizioni produttive preesistenti, ma non può essere utilizzato per creare retroattivamente un livello di rischio più elevato e rendere finanziabile un intervento che non risultava necessario sulla base della valutazione originaria.
- La documentazione tecnica richiesta dal bando, incluse le indicazioni identificative delle macchine e delle relative dotazioni, ha funzione sostanziale: consente di verificare l’effettiva idoneità dell’intervento alla riduzione dei rischi e non può essere considerata una mera formalità.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione non può sostituire l’apprezzamento amministrativo e riguarda esclusivamente l’attendibilità tecnico-scientifica, la coerenza logica e l’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza di istruttoria e motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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