Sentenza del 10/03/2016 n. 619 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - rimborso - termine di decadenza biennale - natura generale - è tale - cause di non debenza - non rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di rimborso di accise pagate legittimamente, divenute successivamente non dovute per una causa sopravvenuta. Si discuteva se il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995 fosse applicabile anche a questa ipotesi oppure soltanto ai casi in cui l'indebito fosse originario.
La decisione
La sentenza ha affermato che il termine di decadenza di due anni decorre dalla data del pagamento iniziale ed è applicabile in via generale a tutte le ipotesi di non debenza, sia originaria sia sopravvenuta. La natura della causa che rende l'imposta non dovuta non incide sulla decorrenza del termine, che è perentorio e posto a tutela dell'interesse pubblico. Ne consegue che la richiesta di rimborso presentata oltre due anni dal pagamento è decaduta.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise)
Il termine di decadenza di due anni dalla data del pagamento per la richiesta di rimborso degli importi indebitamente versati
La disposizione stabilisce un termine generale e perentorio per chiedere il rimborso delle accise non dovute. Il termine decorre dal pagamento, anche quando la causa della non debenza è sopravvenuta, e non dal momento in cui tale causa si verifica o viene conosciuta.
Massime di principio
- In materia di accise, il termine biennale per chiedere il rimborso ha portata generale e si applica a ogni ipotesi di non debenza, indipendentemente dalla causa.
- La sopravvenienza della causa che rende l'accisa non dovuta non sposta la decorrenza del termine: il dies a quo resta la data del pagamento.
- Il termine è perentorio; pertanto, una richiesta tardiva è normalmente preclusa anche se l'importo è divenuto non dovuto solo successivamente.
- Chi intende chiedere il rimborso deve verificare tempestivamente la data del pagamento e presentare l'istanza entro due anni, senza attendere il verificarsi o l'accertamento della causa di non debenza.
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