Sentenza n. 12133/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza a) dichiarare l'inottemperanza dell'intimato Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1652/2024 emessa e pubblicata in data 19/11/2024 dal Tribunale di Velletri, Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro; b) ordinare, per l'effetto, all'intimato Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine di giorni 15, nominando fin da ora un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'Amministrazione alla scadenza del predetto termine; c) fissare, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., la somma di denaro dovuta a parte ricorrente dal Ministero intimato per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nella misura che l'adito Tribunale riterrà di riconoscere, e per l'effetto, condannare l'intimato Ministero al pagamento di suddetta somma; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero alla sua attivazione e al pagamento delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Velletri, notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità previste per il titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con conseguente obbligo del Ministero di attivare la Carta elettronica e di corrispondere quanto dovuto, oltre alle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, rilevando anche il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, tra la notificazione del titolo e la proposizione del ricorso. Il Ministero si è costituito senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita. È stata inoltre chiesta la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per il ritardo nell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e il ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché non era controversa la mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha applicato il criterio della soccombenza e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La richiesta di somma di denaro per il ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non risulta accolta nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, tra l'altro, di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto tale richiesta è stata formulata, ma non risulta accolta nel dispositivo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede reale deve essere seguita dal decorso di centoventi giorni prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudizio presupposto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Quando la mancata esecuzione del giudicato non è contestata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, imponendole di corrispondere le somme riconosciute dal titolo giudiziale.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente e attribuendogli, se previsto, un termine ulteriore per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta liquidazione di un compenso autonomo quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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