Cassazione Civile, Ordinanza n. 14220/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva. I giudici di merito avevano respinto il ricorso, ritenendo applicabile il cd. raddoppio dei termini di accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015. Col primo motivo ha sostenuto che il raddoppio non fosse operante perché la comunicazione della notizia di reato era intervenuta oltre il termine ordinario di decadenza e perché la notizia di reato era stata acquisita ai sensi dell'art. 330 c.p.p. e non a seguito di denuncia ex art. 331 c.p.p. Col secondo motivo ha sostenuto che il raddoppio non fosse comunque applicabile all'Irap, essendo questa imposta priva di fattispecie penali presupposte nel d.lgs. n. 74 del 2000.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente sul raddoppio dei termini, se sussistono elementi che rendono astrattamente configurabile un reato tributario e quindi l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dal suo eventuale tardivo inoltro o archivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che il raddoppio dei termini non opera in materia di Irap, perché le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali nel d.lgs. n. 74 del 2000. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività degli accertamenti Irap senza applicare il raddoppio dei termini e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Nel testo ratione temporis applicabile, consente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di elementi da cui derivi l'obbligo di denuncia per un reato tributario; per gli atti notificati prima del 2 settembre 2015 continua a operare la disciplina previgente.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il raddoppio dei termini anche per l'Iva secondo la medesima logica prevista per le imposte sui redditi, nei limiti temporali e presupposti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015
Le modifiche introdotte sul raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi notificati alla data del 2 settembre 2015; il regime transitorio fa salvi tali atti se notificati entro il 31 dicembre 2015.
art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208 del 2015
Ha inciso sulla disciplina del raddoppio dei termini per il futuro, ma non ha abrogato il regime transitorio precedente né interferisce con gli avvisi già notificati alla data rilevante.
art. 330 c.p.p.
La Corte ritiene non decisivo che la notizia di reato sia stata acquisita ai sensi di questa norma, poiché ciò che rileva è l'astratta configurabilità del reato e l'insorgenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia sorge quando emergono seri indizi di reato; ai fini del raddoppio dei termini basta la sua astratta ricorrenza, non essendo necessaria la denuncia effettiva tempestiva.
d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte lo richiama come catalogo dei reati tributari che, se astrattamente configurabili, possono attivare il raddoppio dei termini per l'accertamento.
artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997
Il richiamo alla disciplina generale dell'accertamento delle imposte sui redditi non comporta l'applicabilità del raddoppio dei termini all'Irap.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione e/o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, il regime transitorio del d.lgs. n. 128 del 2015 conserva l'operatività della disciplina previgente sul raddoppio dei termini, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
- Ai fini del raddoppio dei termini non è necessaria la prova dell'effettiva commissione del reato né la tempestiva presentazione della denuncia: è sufficiente l'emersione di elementi che rendano astrattamente configurabile un illecito penale tributario e quindi l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
- L'eventuale omessa denuncia, la denuncia tardiva o l'archiviazione del procedimento penale non escludono, di per sé, il raddoppio dei termini, quando al momento rilevante sussistevano seri indizi di reato.
- Il giudice tributario, se investito della questione, deve compiere una valutazione 'ora per allora' sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e verificare che l'Amministrazione non abbia usato la disciplina in modo pretestuoso o strumentale.
- Il raddoppio dei termini non si applica all'Irap, poiché per tale imposta non risultano previste dal d.lgs. n. 74 del 2000 fattispecie penali idonee a costituirne il presupposto.
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