Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3300/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2569/2025 depositata in data 03/06/2025

Giustizia amministrativa202504215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva annullato una sanzione disciplinare e condannato le amministrazioni alla restituzione delle somme trattenute e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2569/2025, che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi e condannato le amministrazioni alla restituzione di euro 2.429,18, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori per spese di lite. Ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia, sia quanto all'annullamento della sanzione sia quanto al pagamento delle somme dovute, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora. L'amministrazione, pur costituita, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha documentato l'avvenuto pagamento, neppure parziale.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha escluso la necessità di un'attività amministrativa di annullamento della sanzione, ritenendo che la pronuncia del giudice ordinario sia, sotto questo profilo, autoesecutiva: l'annullamento giurisdizionale travolge ab origine la sanzione e produce automaticamente i propri effetti. Ha invece accertato l'inottemperanza con riguardo alle condanne pecuniarie, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e non risultava effettuato alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme dovute entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Le spese sono state compensate in ragione della fondatezza solo parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione, unitamente al passaggio in giudicato e alla rituale notificazione del titolo, consente di accertare l'inottemperanza in caso di mancato pagamento.

Massime di principio

  • La pronuncia giurisdizionale che annulla una sanzione amministrativa o disciplinare produce direttamente l'effetto caducatorio della sanzione, senza necessità di un ulteriore atto amministrativo di annullamento o di una specifica attività esecutiva dell'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può accertare l'inottemperanza quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia effettuato il pagamento.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce prova di pagamenti, anche parziali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari al pagamento entro un ulteriore termine e a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.