Risoluzione n. 73 del 6/07/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’istanza riguarda aspetti applicativi dell’IMU su un immobile in comproprietà e afferma che, per i tributi locali, la competenza a decidere sull’interpello spetta al comune/ente impositore. Viene richiamata la disciplina dell’IMU e una precedente risoluzione del Dipartimento delle Finanze.
Interpello su IMU e competenza degli enti locali
Interpello su IMU e competenza a decidere
La risoluzione esamina un interpello relativo all’interpretazione delle norme sull’Imposta Municipale Propria (IMU), con particolare riferimento a un caso di comproprietà di un immobile. L’Agenzia non entra nel merito del trattamento fiscale richiesto dalla contribuente, ma si concentra sulla competenza a rispondere all’istanza.
Quesito posto dalla contribuente
La Direzione Regionale ha trasmesso l’istanza presentata da TIZIA, residente nel Comune ALFA, proprietaria di una quota pari al 33% di un immobile situato nel Comune BETA, dove risiedono i due fratelli. La contribuente chiede quale sia il trattamento fiscale della sua quota di proprietà ai fini IMU, in relazione alle norme applicabili.
Soluzione prospettata dal contribuente
La contribuente rappresenta di non possedere altri immobili oltre a quello oggetto dell’interpello e di non poter vendere l’appartamento, poiché è abitato dai fratelli. Sostiene quindi di dover versare l’IMU applicando le agevolazioni previste per l’abitazione principale, pur non avendo la residenza nello stesso Comune in cui si trova l’immobile.
Inquadramento normativo dell’IMU
L’Agenzia richiama il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito l’IMU, precisando che la sua applicazione, originariamente prevista dal 2014, è stata anticipata in via sperimentale al 2012 dall’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Viene inoltre ricordato che:
- il presupposto dell’IMU, ai sensi dell’art. 13, comma 2, è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il presupposto comprende anche l’abitazione principale e le relative pertinenze;
- l’art. 13, comma 11, ultimo capoverso, prevede che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta siano svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti da tali attività, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Competenza a decidere sull’interpello
Sulla base della disciplina richiamata, l’Agenzia ritiene che, poiché le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono attribuite ai comuni, debba applicarsi al caso la Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002. Tale precedente afferma che, quando l’interpello riguarda disposizioni normative in materia di tributi locali, la competenza a decidere spetta esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione e dei relativi poteri di accertamento.
Esito sostanziale della risoluzione
La risoluzione non fornisce un’interpretazione di merito sulla spettanza o meno delle agevolazioni IMU nel caso concreto della contribuente. Si limita invece a stabilire che la questione deve essere decisa dal comune competente, quale ente impositore del tributo locale.
Indicazioni finali
La Direzione Centrale dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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