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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17939/2020 del 27/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente agiva per ottenere il pagamento di un credito (€77.468,53) di cui si era dichiarato cessionario con scrittura privata del 30.12.1999; la cessione era stata prodotta in copia e la ceduta contestava l'autenticità della sottoscrizione in calce alla scrittura. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il ricorrente chiedeva, tra l'altro, l'ammissione di consulenza calligrafica e prova testimoniale per dimostrare la paternità della sottoscrizione e la validità della notifica, ma la Corte d'appello respinse ritenendo che il ricorrente non avesse fornito prova della genuinità della scrittura e che le prove richieste in appello fossero tardive e servissero ad ovviare a un'inerzia istruttoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del ricorso (1°-7°, 10°) ma ha accolto l'8° e il 9° motivo con riferimento al rifiuto, da parte della Corte d'appello, di ammettere le prove testimoniali chieste per la prima volta in grado d'appello senza motivare sull'indispensabilità delle stesse ai sensi dell'art. 345, 3° c.p.c. (testo previgente alla novella richiamata). Per tali motivi la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 773/2015 è stata cassata limitatamente a quanto concerne il rigetto delle richieste istruttorie e è stata disposta la restituzione della causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame. Inoltre la Corte ha richiamato principi consolidati: le scritture private provenienti da terzi sono mezzi di prova meramente indiziari, l'onere della prova della genuinità grava su chi le produce, e la contestazione di copia fotostatica non impedisce al giudice di accertarne la conformità con mezzi anche presuntivi.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale dell'onere della prova: chi vuole far valere un fatto deve provarlo; applicato per affermare che chi produce la scrittura deve dimostrarne la genuinità

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in combinato con l'art. 2697 come riferimento alle regole probatorie sulle scritture

  • art. 2719 c.c.

    Riferito alla contestazione della copia fotografica/fotostatica: la contestazione della copia non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale con qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo

  • art. 345, 3° c.p.c.

    "non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (...)"

    Nel testo applicabile ratione temporis, i nuovi mezzi di prova in appello sono esclusi salvo che il collegio li ritenga indispensabili; il giudice deve motivare specificamente sull'indispensabilità e non può limitarsi a negarle ammissione per mera censura di inerzia difensiva

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di procedura per i motivi di cassazione: citata nelle varie censure per denunce di violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 101, 2° c.p.c.

    Richiamato in tema di dovere di garantire il contraddittorio e la correttezza processuale nel trattare questioni d'ufficio; la Corte ha ritenuto non violato il contraddittorio nel caso concreto

  • Sezioni Unite, sentenza n. 15169/2010 (giurisprudenza)

    Indica che alcune scritture private di "elevata incidenza sostanziale e processuale" possono richiedere la querela di falso per essere contestate; la Corte ha ritenuto che la scrittura di cessione non rientrasse in tale categoria nel caso di specie

Massime di principio

  • Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite sono mezzi di prova indiziari: il giudice le valuta liberamente e chi le produce ha l'onere di provarne la genuinità (art. 2697 c.c.).
  • La contestazione di copie fotostatiche non impedisce al giudice di accertare la conformità con l'originale mediante qualsiasi mezzo, anche presuntivo; la querela di falso è necessaria solo per scritture che, per la loro natura, abbiano un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata.
  • In appello non sono ammissibili nuovi mezzi di prova salvo che siano "indispensabili" ai fini della decisione (art. 345, 3° c.p.c., testo previgente): il giudice d'appello deve motivare espressamente sull'indispensabilità delle prove nuove e non può limitarsi a rifiutarle appellandosi alla presunta inerzia della parte in primo grado.
  • La semplice produzione di documenti ausiliari (es. moduli di spedizione o avvisi) privi di sottoscrizione non è, di per sé, prova della provenienza o della paternità della sottoscrizione di una scrittura privata; occorre valutarli nel complesso delle prove e, se necessario, ammettere mezzi integrativi adeguati.
  • Se il giudice solleva questioni d'ufficio rilevanti per la decisione (es. validità della notifica), è necessario garantire il contraddittorio ma non sempre ciò comporta nullità della decisione quando l'argomento sia già stato oggetto di deduzioni dalle parti.

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