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Legge

L.R. Basilicata 8/2008

Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast

Normativa regionaleL.R. Basilicata 8/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata l’attività di Bed & Breakfast come ricettività extralberghiera familiare e non imprenditoriale, definendone requisiti, apertura, controlli, classificazione, sanzioni e contributi. Prevede limiti di camere/posti letto, obblighi di comunicazione al Comune e regole transitorie per gli esercizi già avviati.

Disciplina dei Bed & Breakfast in Basilicata

Disciplina dell’attività di Bed & Breakfast in Basilicata

La legge regionale regola l’attività di Bed & Breakfast nel territorio della Basilicata come forma di ospitalità extralberghiera a conduzione familiare, con finalità di promozione di un turismo sostenibile e valorizzazione delle culture e tradizioni locali. La disciplina definisce requisiti strutturali, procedurali e gestionali, oltre a controlli, sanzioni e contributi.

Ambito di applicazione e definizione dell’attività

Il Bed & Breakfast è configurato come attività ricettiva svolta in modo occasionale e non imprenditoriale, con alloggio e prima colazione in parti della stessa unità immobiliare funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. In via ordinaria sono ammesse fino a quattro camere e otto posti letto complessivi.

Nei comuni, frazioni e altri centri abitati con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti, l’attività può essere esercitata anche in immobili fisicamente separati ma prossimi all’abitazione principale del titolare, con limite elevato a sei camere e dodici posti letto complessivi.

Requisiti strutturali, temporali e classificazione

L’esercizio deve restare aperto per un minimo di 90 e un massimo di 270 giorni annui, anche non consecutivi. L’attività non costituisce cambio di destinazione d’uso e comporta, per tutto il periodo di apertura, l’obbligo di residenza nell’abitazione principale per il solo titolare.

I locali devono avere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per l’uso abitativo dallo strumento urbanistico comunale e risultare conformi alla normativa di pubblica sicurezza. Per gli immobili situati nei centri storici, ove tali caratteristiche siano ritenute insufficienti, è ammessa una deroga mediante soluzioni tecnologiche compensative specifiche.

La struttura si colloca in una delle seguenti categorie:

  • standard, se possiede i requisiti minimi obbligatori di cui all’allegato I;
  • comfort, se dispone del bagno in camera e di almeno sei requisiti tra quelli indicati nell’allegato II.

Servizi minimi e requisiti di comfort

I servizi minimi obbligatori comprendono, tra l’altro, un bagno autonomo o comunque almeno un bagno ogni due camere, pulizia quotidiana, fornitura e cambio biancheria, energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento, colazione con prodotti preconfezionati e non manipolati in uno spazio familiare condiviso, e reperibilità del titolare o di persona da lui indicata.

Per la categoria comfort rilevano elementi quali TV o climatizzazione in camera, uso cucina, accessibilità disabili, ubicazione in residenza storica o di pregio, parcheggio, arredamento tipico, internet, minifrigo, cassaforte e telefono in camera.

Avvio dell’attività e controlli comunali

L’attività può iniziare solo previa presentazione al Comune competente di una dichiarazione di inizio attività resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione deve indicare dati del richiedente, ubicazione, titolo di disponibilità dell’immobile, camere e posti letto, periodi di apertura e prezzi massimi, requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, eventuale possesso dei requisiti comfort e requisiti soggettivi di pubblica sicurezza.

La domanda va corredata dalla documentazione prevista nell’allegato III. Il Comune verifica entro 60 giorni la sussistenza dei requisiti; in caso di esito negativo, adotta un divieto motivato di prosecuzione, salvo regolarizzazione entro un termine assegnato non superiore a 30 giorni. In tale periodo può autorizzare l’esercizio provvisorio.

Se è richiesta la classificazione comfort, il Comune domanda preventivamente il relativo provvedimento alla Provincia competente. Se la Provincia non provvede entro 30 giorni, la struttura può operare provvisoriamente come standard, restando fermo quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di classificazione.

Obblighi del gestore

Il gestore deve:

  • esporre all’esterno il simbolo regionale del Bed & Breakfast;
  • esporre al pubblico prezzi, periodi di apertura e chiusura e capacità ricettiva massima;
  • comunicare i prezzi massimi per l’anno successivo, i periodi di apertura e chiusura e i dati sul movimento turistico;
  • osservare gli obblighi di pubblica sicurezza.

Vigilanza, diffida, sospensione e divieto

La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata al Comune, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza. In caso di violazioni, il Comune diffida il titolare o il gestore a rimuovere le cause entro 15 giorni; se l’inadempienza persiste, può disporre la sospensione dell’attività per il tempo necessario a eliminare l’irregolarità, e comunque per non più di 6 mesi.

Al termine della sospensione, se l’irregolarità permane, il Comune dispone il divieto di prosecuzione. Il divieto è inoltre obbligatorio nei casi di grave inosservanza delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie, perdita dei requisiti soggettivi di pubblica sicurezza, violazione del divieto di esercizio durante la sospensione, o applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione nei 24 mesi precedenti.

Dopo un provvedimento di divieto, non è ammessa una nuova dichiarazione di inizio attività per i 12 mesi successivi. Sospensioni e divieti sono comunicati alla Provincia.

Sospensione volontaria e cessazione

Il titolare che intenda sospendere temporaneamente l’attività deve comunicarlo preventivamente al Comune indicando il periodo di sospensione. La sospensione può essere concessa per comprovate esigenze per un massimo di 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6.

Decorso inutilmente il periodo massimo, si presume la rinuncia all’attività e questa si intende cessata. La cessazione deve essere comunicata al Comune con almeno 60 giorni di preavviso, e il Comune informa la Provincia.

Subingresso e modifica della classificazione

In caso di trasferimento della titolarità o disponibilità dell’immobile, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante che prosegua l’attività deve presentare entro 30 giorni una nuova dichiarazione di inizio attività.

La revisione della classificazione da standard a comfort richiede apposita domanda al Comune, corredata dalla documentazione giustificativa, che viene trasmessa alla Provincia per il relativo provvedimento.

Simbolo regionale e promozione

La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento il simbolo identificativo del Bed & Breakfast, messo gratuitamente a disposizione degli operatori. La Regione sostiene inoltre la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali e favorisce l’adesione a protocolli e percorsi di qualità.

Contributi e copertura finanziaria

La Regione Basilicata può concedere contributi, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie e in coerenza con il Piano Turistico Regionale, per adeguamento, ristrutturazione, ammodernamento e arredamento dei locali destinati a Bed & Breakfast. Le leggi di bilancio quantificano annualmente gli oneri relativi a tali interventi.

Sanzioni amministrative

Il Comune applica le sanzioni amministrative previste dalla legge, tra cui:

  • apertura o esercizio abusivo: da 500 a 2.500 euro e chiusura immediata;
  • mancata esposizione tariffe e omessa comunicazione prevista: da 25 a 250 euro;
  • omesse comunicazioni dovute: da 25 a 250 euro per ciascuna violazione;
  • chiusura in violazione delle regole sulla sospensione volontaria: da 125 a 750 euro;
  • prezzi difformi da quelli comunicati: da 125 a 750 euro;
  • superamento della capacità ricettiva: da 75 a 500 euro per ogni posto letto eccedente.

In caso di reiterazione le sanzioni sono raddoppiate. I proventi spettano al Comune in cui è accertata la violazione.

Regime transitorio e abrogazioni

Le istanze ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale del 2008 sono trasmesse dall’A.P.T. al Comune competente, che può richiedere integrazioni documentali conformi alla nuova disciplina.

Gli operatori già attivi devono adeguarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore, presentando una dichiarazione di adeguamento con i contenuti e la documentazione richiesti per l’avvio dell’attività. Il Comune verifica il rispetto di tale obbligo secondo le regole ordinarie.

Sono abrogate la legge regionale 6 settembre 2001, n. 37, e la legge regionale 10 aprile 2000, n. 38.

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