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Legge

L.R. Basilicata 11/2008

Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) (2)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 11/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il governo di area vasta in Basilicata, istituendo le Comunità Locali come Unioni di Comuni e definendone funzioni, organi, statuti, programmazione, finanza, controlli e rapporti con Province, Comuni e Regione. Prevedeva la soppressione delle Comunità montane e la transizione entro il 30 giugno 2009, ma è stata abrogata dal 30 dicembre 2010.

Riordino territoriale degli enti locali e istituzione delle Comunità Locali in Basilicata

Riordino territoriale degli enti locali e Comunità Locali in Basilicata

La legge ha ridisegnato l’assetto del governo locale della Basilicata, individuando nelle Comunità Locali la forma di Unione di Comuni deputata all’esercizio sovracomunale di funzioni e servizi. Il provvedimento ha riguardato anche il riordino dei territori montani, la programmazione integrata e i rapporti finanziari tra Regione ed enti locali, ma risulta oggi abrogato.

Finalità e principi generali

La disciplina mirava a organizzare il governo di area vasta sovracomunale e a riordinare compiti e funzioni pubbliche infra-provinciali. Il sistema era fondato sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, con richiamo alla leale cooperazione tra livelli di governo e alla Carta europea delle autonomie locali.

La legge promuoveva:

  • il riconoscimento di forme particolari di Unioni di Comuni denominate Comunità Locali;
  • il coordinamento tra politiche regionali, provinciali e locali;
  • la partecipazione delle Comunità Locali al governo del territorio, all’urbanistica e alla tutela ambientale;
  • il riordino di compiti e servizi nei territori montani e semimontani.

Ruolo di Comuni, Province e Regione

I Comuni conservavano la generalità delle funzioni amministrative non conferite ad altri livelli, mentre le Province esercitavano funzioni di programmazione e gestione di interesse provinciale o sovracomunale. La Regione manteneva funzioni di governo, indirizzo, coordinamento, controllo e sostegno delle attività attuative.

La Regione e gli enti locali erano tenuti a collaborare mediante scambio di dati, assistenza tecnica, formazione del personale e partecipazione ai processi di integrazione europea.

Conferenza Regione–Autonomie Locali e raccordo programmatorio

La Conferenza Regione–Autonomie Locali era istituita come organismo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie. Vi partecipavano, tra gli altri, Presidente della Giunta, rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM, Presidenti delle Province, Sindaci dei capoluoghi e Presidenti delle Comunità Locali.

La Conferenza esprimeva pareri e indicazioni sui progetti di riordino delle funzioni locali e sullo stato di attuazione della legge. Doveva essere convocata almeno ogni quattro mesi.

Nella programmazione economica e finanziaria regionale la Giunta acquisiva le proposte della Conferenza e ne richiedeva comunque il parere preventivo. Gli strumenti regionali dovevano evidenziare la proiezione territoriale della spesa e le dimensioni finanziarie dei trasferimenti destinati alle funzioni infraregionali.

Delega e decentramento di funzioni

La legge disciplinava la delega di funzioni regionali alle Comunità Locali per materie omogenee. Le leggi di delega dovevano indicare obiettivi, vincoli, modalità di esercizio, modelli amministrativi e mezzi finanziari.

Era previsto anche il decentramento amministrativo di funzioni regionali a favore degli enti locali in casi particolari, con deliberazione del Consiglio regionale d’intesa con le Comunità interessate e con limiti anche temporali.

In caso di inadempienza o violazione degli indirizzi, la Regione poteva sostituirsi all’ente delegato previa diffida; la revoca delle funzioni delegate era ammessa solo per gravi e persistenti violazioni.

Comunità Locali: natura, costituzione e statuto

Le Comunità Locali erano definite come enti locali in forma di Unione di Comuni, dotati di statuto, indirizzo politico-amministrativo, autonomia organizzativa e amministrativa. Erano pensate per l’esercizio unitario di compiti su area vasta, compresa la valorizzazione delle zone montane.

La costituzione avveniva tramite riconoscimento regionale delle Unioni di Comuni, entro un numero massimo complessivo di sette, su proposta proveniente da specifiche aggregazioni territoriali e con requisiti demografici minimi. Era previsto il divieto di includere comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.

Lo statuto doveva disciplinare in modo essenziale:

  • organi di governo e competenze;
  • organizzazione degli uffici e controlli interni;
  • partecipazione popolare e accesso agli atti;
  • criteri di riparto degli oneri e uso del patrimonio;
  • contabilità e finanza;
  • pubblicità degli atti;
  • rapporti con altri enti;
  • organismi di rappresentanza degli interessi economici e sociali;
  • pari opportunità;
  • funzioni e servizi conferiti.

Gli organi di governo erano articolati in organo assembleare, organo collegiale attuativo e organo monocratico. L’elettorato attivo spettava ai consiglieri comunali dei comuni aderenti; lo statuto doveva prevedere una sfiducia costruttiva per gli organi esecutivi.

Ufficio d’area, dirigente e segretario

Per la gestione delle funzioni sovracomunali le Comunità Locali dovevano dotarsi di un Ufficio d’area, competente sugli atti relativi ai compiti assegnati e sul coordinamento degli uffici comunali.

L’Ufficio d’area comprendeva anche lo sportello unico per lo sviluppo dell’area, con funzioni di informazione e assistenza, compiti di sportello unico per le attività produttive e per la montagna, e accesso alle informazioni amministrative tramite sistemi informatici.

Il dirigente dell’Ufficio d’area era scelto da una lista regionale, con incarico a tempo determinato correlato al mandato dell’organo monocratico. La lista era regolata dalla Giunta regionale e richiedeva selezione per titoli, possesso di qualifiche dirigenziali e laurea magistrale; l’iscrizione aveva durata massima quinquennale.

Il segretario della Comunità Locale aveva funzioni di istruttoria, verbalizzazione e partecipazione alle riunioni degli organi; in caso di vacanza del posto, le funzioni potevano essere attribuite a un funzionario o a un segretario comunale.

Compiti delle Comunità Locali

Le Comunità Locali erano destinate a esercitare funzioni di area vasta e, nei territori montani o parzialmente montani, anche le funzioni già proprie delle Comunità Montane. Potevano inoltre svolgere funzioni delegate da Comuni, Province o Regione.

Tra i compiti rilevanti figuravano:

  • pianificazione territoriale e urbanistica sovracomunale;
  • difesa del suolo e tutela ambientale;
  • conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;
  • aree protette e paesaggio;
  • sviluppo rurale;
  • attività produttive, commerciali e turistiche;
  • valorizzazione dei beni culturali e naturali;
  • servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;
  • trasporti;
  • istruzione;
  • edilizia residenziale pubblica;
  • gestione dei rifiuti.

Pianificazione territoriale e urbanistica

La legge riorganizzava gli ambiti e i soggetti della pianificazione territoriale, includendo Regione, Province, Comunità Locali e Comuni, oltre a parchi e bacini. Le Comunità Locali concorrevano alla formazione del Piano Strutturale Provinciale e, nel proprio territorio, redigevano e approvavano il Piano Strutturale Intercomunale, con valore proprio del piano strutturale comunale.

La carta di destinazione d’uso del territorio doveva essere redatta congiuntamente al programma triennale e orientare gli strumenti urbanistici comunali. Le indicazioni programmatiche delle Comunità Locali potevano incidere sui piani urbanistici e costituire variante degli strumenti vigenti, con recepimento da parte dei Comuni entro un anno.

In caso di inerzia, era previsto l’intervento sostitutivo commissariale, con spese a carico del Comune inadempiente o della Comunità Locale, a seconda dei casi.

Programmazione triennale e strumenti di pianificazione

Gli strumenti di programmazione delle Comunità Locali comprendevano:

  • programma di indirizzo politico-amministrativo;
  • programma triennale di coordinamento e sviluppo locale, con programma pluriennale degli investimenti;
  • strumenti previsti dal TUEL.

Il programma triennale doveva essere adottato entro 180 giorni dalla nomina degli organi di governo e articolarsi in sezioni dedicate a sviluppo economico-sociale e territoriale, riorganizzazione sovracomunale di funzioni e servizi, e interventi speciali per la montagna.

La Regione doveva adottare schemi-tipo e supporto tecnico per garantire omogeneità e monitoraggio. Il bilancio e il conto consuntivo potevano essere accompagnati da forme di rendicontazione partecipativa, come bilancio sociale o ambientale.

Ordinamento finanziario, fondi e risorse

La legge riconosceva autonomia finanziaria alle Comunità Locali e individuava come fonti di entrata trasferimenti statali e regionali, contributi per funzioni delegate, risorse di programmazione, entrate montane, entrate proprie, ricorso al credito ed emissioni obbligazionarie.

Venivano istituiti specifici fondi regionali:

  • Fondo regionale per le gestioni associate;
  • Fondo regionale per le funzioni delegate od attribuite;
  • Fondo regionale per la sostenibilità e lo sviluppo;
  • Fondo regionale per la montagna.

I fondi erano regolati da provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione–Autonomie Locali, con criteri di riparto e utilizzo legati al livello di integrazione e alle finalità di riequilibrio e sviluppo. Era previsto anche un Osservatorio regionale della finanza pubblica locale.

Controlli, revisione e vigilanza

Per la revisione economico-finanziaria si applicavano le regole del TUEL. Lo statuto poteva prevedere che il revisore fosse scelto tra quelli già in carica presso gli enti componenti la Comunità.

Il sistema dei controlli interni doveva garantire regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione delle prestazioni dirigenziali e controllo strategico. Era disciplinata anche la verifica della responsabilità dirigenziale tramite una commissione mista.

La Regione esercitava una vigilanza collaborativa sulle Comunità Locali e sulle altre Unioni di Comuni, con poteri di accesso, ispezione e verifica. Nei casi gravi poteva giungere alla proposta di scioglimento degli organi e alla nomina di un commissario straordinario.

Patrimonio, partecipazione e trasparenza

La legge promuoveva istituti partecipativi, forme di partenariato pubblico, finanza di progetto, cofinanziamento pubblico-privato e coinvolgimento del terzo settore. Le Comunità Locali erano tenute a garantire ampia pubblicità e accessibilità agli atti, ai documenti e ai dati, anche mediante siti informatici.

Era riconosciuto un organismo di rappresentanza degli interessi economici e sociali del territorio, con funzioni consultive, di verifica e proposta.

Gestione dei territori montani e soppressione delle Comunità montane

La Regione qualificava il territorio montano come risorsa di interesse primario. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente alle Comunità Montane venivano conferite alle Comunità Locali, che le esercitavano d’intesa con i Comuni interessati.

Il processo costitutivo delle Comunità Locali doveva concludersi entro il 30 giugno 2009. Fino ad allora continuavano a operare le Comunità Montane, che gestivano la transizione e la ricognizione di rapporti attivi e passivi, personale e patrimonio.

Dalla data di efficacia del decreto di estinzione:

  • le Comunità Montane erano soppresse;
  • le Comunità Locali subentravano in tutti i rapporti attivi e passivi e nei beni;
  • le Comunità Locali subentravano nelle funzioni già svolte dalle Comunità Montane;
  • per un anno il complesso dei rapporti e dei beni trasferiti restava gestito in modo distinto.

Personale e rapporti di lavoro

Il personale delle Comunità Montane estinte era trasferito alle Comunità Locali con mantenimento della posizione giuridica ed economica, comprese le anzianità. Le procedure di stabilizzazione già avviate dovevano essere concluse dalla Comunità Locale subentrante.

Erano trasferiti anche i rapporti di lavoro a qualunque titolo, fino alla naturale scadenza, compresi co.co.co., somministrazioni e convenzioni per LSU. In fase transitoria era vietato procedere ad assunzioni o nuovi contratti, salvo alcune eccezioni, e potevano essere disposti proroghe o rinnovi adeguatamente motivati.

Decorrenza e obsolescenza

La legge era entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma prevedeva un processo transitorio con termine finale al 30 giugno 2009. Inoltre, il testo indica espressamente l’abrogazione totale ad opera della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33; per questo il provvedimento è oggi privo di utilità applicativa attuale.

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