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Legge

L.R. Basilicata 7/2008

SISTEMA TURISTICO REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 7/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina l’organizzazione del turismo in Basilicata, definendo funzioni di Regione, Province e Comuni, pianificazione triennale e annuale, istituzione e compiti dell’Agenzia di Promozione Territoriale (APT) dal 1° luglio 2008, disciplina di IAT e Pro Loco, contributi e controlli. Alcune disposizioni transitorie erano limitate alla fase di avvio 2008-2009.

Sistema turistico regionale e APT Basilicata

Sistema turistico regionale della Basilicata

La legge riordina l’assetto istituzionale, organizzativo e promozionale del turismo nella Regione Basilicata, attribuendo compiti a Regione, Province, Comuni e APT e disciplinando anche Pro Loco e uffici IAT. La disciplina è integrata dalle successive modifiche del 2014, 2016, 2018, 2021 e 2024.

Finalità e funzione di coordinamento regionale

La Regione interviene per garantire uno sviluppo equilibrato delle attività turistiche e di quelle connesse al territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Le competenze regionali comprendono programmazione, indirizzo, incentivazione, coordinamento e controllo del sistema turistico, oltre ai rapporti con Unione europea, Stato e altre Regioni.

Pianificazione turistica regionale

Il turismo regionale è governato da un Piano Turistico Regionale triennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e sentita la Commissione competente. In relazione al Piano, la Giunta approva anche le azioni annuali.

Il Piano, coordinato con il Piano Regionale di Sviluppo, contiene l’analisi del sistema turistico, della ricettività e dei fattori di contesto, l’individuazione delle aree a vocazione turistica, le priorità di intervento, gli obiettivi promozionali, le modalità di comunicazione e marketing, le risorse finanziarie previste e i criteri per la partecipazione privata a progetti di sviluppo dell’offerta.

Il nuovo Piano Turistico Regionale era previsto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Promozione turistica e programmazione annuale dell’APT

In attuazione del Piano, la Giunta regionale approva le linee guida di promozione turistica elaborate dall’APT, previa consultazione del Tavolo Tecnico del Turismo e validazione del Comitato di Indirizzo. Le linee guida indicano andamento della domanda, obiettivi promozionali, quota di risorse da destinare al marketing, criteri di riparto e raccordi con le altre politiche regionali.

La Giunta approva inoltre il piano annuale di attività dell’APT, sempre previa consultazione del Tavolo Tecnico del Turismo e sentita la Commissione consiliare competente. L’APT utilizza di norma strumenti di programmazione negoziata, con particolare riferimento ai progetti integrati territoriali.

Competenze di Province e Comuni

Le Province concorrono alla formazione del Piano Turistico Regionale con proposte sul proprio territorio. Sono loro delegate le funzioni amministrative in materia di classificazione e controllo delle strutture ricettive, accertamento dei requisiti per le professioni turistiche, fissazione delle tariffe massime prefissate per tali prestazioni e vigilanza sulle agenzie di viaggio e sulle associazioni senza scopo di lucro secondo la normativa richiamata.

I Comuni sono delegati per l’uso turistico del demanio marittimo, lacuale e fluviale secondo il piano regionale, per la vigilanza sul vincolo di destinazione d’uso e per la vigilanza con applicazione delle sanzioni in materia di classificazione e prezzi delle strutture ricettive e delle attività turistiche ad uso pubblico in concessione. I proventi delle sanzioni restano ai Comuni a compenso delle funzioni svolte.

I Comuni possono inoltre proporre iniziative all’APT, chiedere il suo supporto per manifestazioni turistiche e istituire, previa intesa con l’APT, uffici IAT.

Disciplina delle funzioni delegate

Gli enti delegati devono rispettare i principi dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta o l’Assessore delegato può impartire indirizzi specifici.

In caso di inerzia o ritardo, la Giunta invita l’ente a provvedere entro un termine congruo e, se l’inadempienza persiste, può nominare un commissario ad acta. La revoca delle funzioni delegate è ammessa solo per persistente e grave violazione di leggi o direttive regionali e avviene con legge regionale, che disciplina anche i rapporti non definiti e l’esercizio delle funzioni revocate.

Regione ed enti delegati si scambiano informazioni e dati utili; la Regione assegna annualmente agli enti locali, nei limiti del bilancio, le somme per le spese autorizzate.

Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT)

I Comuni, singoli o associati, possono istituire IAT previa intesa con l’APT. La stessa denominazione può essere autorizzata anche per uffici promossi e gestiti in collaborazione con operatori turistici locali, se adeguati per locali, attrezzature e personale.

Tutti gli IAT devono usare lo stesso segno distintivo definito dall’APT, che può revocarne l’uso per giustificati motivi. Un regolamento regionale deve definire le caratteristiche degli IAT per uniformare il servizio sul territorio.

Istituzione dell’APT e assetto organizzativo

L’Azienda di Promozione Turistica istituita nel 1996 è soppressa dal 30 giugno 2008. Dal 1° luglio 2008 è istituita l’Agenzia di Promozione Territoriale (APT), con sede legale a Matera, quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione.

All’APT sono trasferiti compiti, funzioni, attività in corso, risorse finanziarie e patrimoniali, nonché tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ex Azienda. I rapporti di lavoro proseguono senza interruzione, con mantenimento della posizione giuridica ed economica.

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile, gestionale e tecnica. È dotata di statuto, regolamento amministrativo-contabile e dotazione organica propri. Ha uffici a Matera e Potenza e può istituire ulteriori strutture periferiche nelle aree di alta valenza turistica. La Regione ne finanzia programmi e funzionamento nei limiti del bilancio.

Compiti dell’APT

L’APT promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, valorizzando in forma integrata risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche, inclusi prodotti agricoli e artigianali, per accrescere l’attrattività territoriale e favorire sviluppo economico sostenibile.

Svolge, tra l’altro, funzioni di coordinamento della comunicazione turistica regionale, promozione delle risorse, sostegno a reti e aggregazioni tra soggetti pubblici e privati, individuazione di strumenti tecnici per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico locale, proposta delle linee guida triennali, studi di mercato con l’ausilio di Unioncamere Basilicata, diffusione di informazioni di marketing, promozione di eventi e manifestazioni, assistenza agli enti locali per gli IAT, supporto tecnico agli operatori, rilevazione e trasmissione dei dati statistici turistici, assistenza a tour operator e operatori per co-marketing e svolgimento delle ulteriori funzioni turistiche non attribuite ad altri soggetti.

Entro il 30 settembre di ogni anno pubblicizza le linee guida promozionali annuali per l’anno successivo, previa validazione del Comitato di Indirizzo e consultazione del Tavolo Tecnico del Turismo.

Organi dell’APT e governance

Gli organi dell’Agenzia sono il Comitato di indirizzo, il Direttore Generale e il Collegio dei revisori.

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Giunta o dall’Assessore delegato ed è composto dal Direttore Generale dell’Agenzia e dai Direttori generali dei Dipartimenti regionali interessati; può essere integrato per specifiche questioni. Ha funzione di concertazione, indirizzo e verifica delle azioni di promozione territoriale e si avvale di una segreteria tecnica. Non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta entro novanta giorni dall’entrata in carica del Presidente della Regione, tra soggetti con riconosciute competenze nel settore. L’incarico è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, incompatibile con altre attività lavorative e con cariche elettive, salvo i casi consentiti dalla disciplina sul pubblico impiego. In caso di dimissioni, decadenza, revoca, morte o impedimento permanente, la Giunta nomina un Commissario straordinario nelle more della nomina del nuovo Direttore.

Il Direttore ha la rappresentanza legale e i poteri di gestione: adotta statuto, linee guida triennali, piano annuale, bilancio e variazioni, conto consuntivo, regolamenti, provvedimenti sulla dotazione organica e sul reclutamento del personale. Sovrintende inoltre all’organizzazione, alla vigilanza e all’unitarietà dell’azione dell’Agenzia.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, con presidente designato dalla minoranza. Devono essere iscritti al registro dei revisori contabili; almeno uno con iscrizione non superiore a cinque anni. Se emergono gravi irregolarità, il Collegio informa tempestivamente la Giunta.

Tavolo Tecnico del Turismo

Il Tavolo Tecnico del Turismo è un organo consultivo, orientativo e di indirizzo, nominato dalla Giunta presso il Dipartimento delle Attività produttive e presieduto dal Presidente della Giunta o dall’Assessore delegato.

Ne fanno parte Regione, APT, organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, rappresentanti di Province, Comuni capoluogo ed enti locali, enti parco, parchi letterari, un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dalla Consulta regionale e Unioncamere Basilicata.

Compensi, entrate e gestione finanziaria dell’APT

Il compenso del Direttore Generale è definito dalla Giunta assumendo come parametro quello dei dirigenti generali regionali. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo parametrato a quello previsto per i revisori degli enti locali nei comuni da 19.000 abitanti, con rimborso spese di viaggio; per il presidente il compenso è maggiorato del 10%.

Le entrate dell’APT derivano da redditi e proventi patrimoniali, finanziamenti, contributi e rimborsi della Regione in funzione degli incarichi, nonché da corrispettivi e contributi di enti locali, altri enti pubblici e privati committenti.

La gestione finanziaria e di bilancio segue la normativa regionale richiamata ed è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con obbligo di pareggio del bilancio annuale.

Personale e controlli sull’APT

Il personale dell’Agenzia è organizzato secondo le norme di strutturazione degli uffici regionali e al personale si applicano le norme previste per i dipendenti regionali, in particolare sullo stato giuridico ed economico.

Entro novanta giorni dalla nomina, il Direttore Generale presenta alla Giunta lo statuto dell’Agenzia adeguato alla legge e il regolamento sulla dotazione organica e riorganizzazione degli uffici.

Il personale dirigenziale è inquadrato nella qualifica unica di dirigente; il Direttore Generale definisce graduazione delle funzioni, valori economici e assegnazione delle posizioni. Per la durata dell’incarico è sovraordinato agli altri dirigenti.

Taluni provvedimenti dell’Agenzia sono soggetti a controllo preventivo di legittimità e di merito, e l’attività dell’ente è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale secondo la disciplina richiamata.

Pro Loco: riconoscimento e attività

La Regione riconosce il ruolo delle Pro Loco nella valorizzazione turistica della Basilicata. Si tratta di associazioni volontarie, privatistiche e senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica.

Le Pro Loco svolgono attività di promozione delle località, tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali, istituzione di servizi volontari di informazione e assistenza turistica previa autorizzazione comunale, nonché propaganda e sensibilizzazione della popolazione sui temi dello sviluppo turistico. L’APT coordina le loro attività per le manifestazioni che generano movimento turistico.

La Regione riconosce come associazioni rappresentative, a livello regionale e provinciale, U.N.P.L.I. ed E.P.L.I. nelle rispettive articolazioni.

Albo regionale delle Pro Loco e requisiti di iscrizione

È istituito presso il Dipartimento Attività produttive l’Albo regionale delle Pro Loco, pubblicato ogni anno entro il 30 maggio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Possono iscriversi le associazioni che rispettano, tra l’altro, questi requisiti:

  • assenza di un’altra Pro Loco già iscritta nella stessa località, salvo il caso di frazioni con delegazione comunale e autonomia turistica distinta;
  • costituzione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata;
  • statuto conforme alla legge;
  • previsione di bilancio adeguata agli scopi statutari.

Lo statuto deve ispirarsi a democrazia, gestione e partecipazione popolare e prevedere, tra l’altro, elezione e funzionamento degli organi, pubblicità delle sedute del consiglio, devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale in caso di scioglimento, vincolo di destinazione dei beni acquisiti con contributo pubblico, ammissione dei residenti del Comune, disponibilità al controllo dell’autorità regionale, divieto di distribuzione di utili e obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione.

Iscrizione, permanenza e cancellazione dall’Albo Pro Loco

Per l’iscrizione occorre presentare domanda con atto costitutivo e statuto, nominativo del legale rappresentante, elenco soci e cariche, documentazione finanziaria, relazione sulle attività programmate e parere del Consiglio comunale competente, che si intende favorevole se non reso entro novanta giorni.

L’iscrizione è disposta dall’ufficio regionale competente. Devono iscriversi anche le articolazioni regionali e provinciali di U.N.P.L.I. ed E.P.L.I. operanti in Basilicata.

Le Pro Loco già iscritte alla data di entrata in vigore della legge mantengono l’iscrizione, ma dovevano adeguare lo statuto entro sei mesi, pena cancellazione. L’iscrizione è condizione per accedere a contributi pubblici, partecipare alla designazione dei rappresentanti Pro Loco nel Tavolo Tecnico del Turismo e richiedere la gestione o l’uso della denominazione IAT.

La cancellazione è disposta se vengono meno i requisiti, se non sono presentati programmi di attività per due anni consecutivi o in caso di gravi violazioni della legge.

Contributi alle Pro Loco

Alle Pro Loco possono essere concessi contributi dall’APT, secondo direttiva della Giunta, in relazione ai progetti presentati, alla programmazione dell’APT e alle potenzialità turistiche della località.

La Regione assegna annualmente all’APT le somme da destinare alle Pro Loco. Per ottenere il contributo, le associazioni devono presentare istanza all’Agenzia con relazione illustrativa e preventivo di spesa, oltre al parere non vincolante dell’amministrazione comunale, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta presentata entro il 1° settembre; la domanda va presentata entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle attività. La liquidazione avviene dietro documentazione della spesa da parte dei beneficiari, inclusi U.N.P.L.I. ed E.P.L.I. quando beneficiari.

Disposizioni transitorie e finanziarie

Le spese per l’anno di entrata in vigore erano coperte con la cessazione degli oneri connessi alla soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica e con le risorse già destinate alle norme abrogate. Le precedenti provvidenze contributive regionali a favore dell’Azienda si intendono trasferite all’APT.

La legge riconosce inoltre contributi a favore di Province, Comuni e Pro Loco, da quantificare annualmente nelle leggi di bilancio.

In prima applicazione, Direttore Generale e Collegio dei revisori dovevano essere nominati entro novanta giorni. Nelle more dell’istituzione dell’APT, la gestione dell’Azienda era disciplinata dalla normativa transitoria richiamata.

Norme finali e abrogazioni

Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 165/2001, in quanto compatibili. Sono abrogate la L.R. 30 luglio 1996, n. 34, la L.R. 1 agosto 1988, n. 29, la L.R. 12 marzo 1990, n. 8, la L.R. 3 aprile 1995, n. 37 e le norme regionali incompatibili.

Valutazione di attualità

L’atto non è deprecato: disciplina ancora oggi l’assetto del turismo regionale lucano, dell’APT e delle Pro Loco, con aggiornamenti successivi. Alcune previsioni transitorie iniziali sono storicamente esaurite, ma la legge nel suo complesso resta operativa.

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